Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24192 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Felitto n.

76, presso De Luca Clemente, rappresentata e difesa dall’Avv.

Clemente Giovanni del foro di Salerno (studio in Eboli, Viale

Ammendola n. 84) per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. M.

A., rappresentato e difeso, sia congiuntamente che

disgiuntamente, dagli Avv.ti CORETTI Antonietta, Vincenzo Triolo,

Emanuele De Rose e Vincenzo Stumpo e con loro elettivamente

domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso in

Roma, Via della Frezza 17;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n.

39/10 del 13.01.2010/28.01.2010 nella causa iscritta al n. 1297 R.G.

dell’anno 2009;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 5.08.2011 del Cons.

Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. PULLI Clementina, per delega Avv. Antonietta Coretti,

per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, cha ha prestato adesione alle alla relazione

ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 39 del 2010, nel confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno del 12.02.2009, ha rigettato la domanda proposta da S.V., intesa ad ottenere declaratoria di illegittimità della cancellazione dagli elenchi della manodopera agricola per l’anno 1998 e ad ottenere la reiscrizione da parte dell’ente previdenziale, con condanna alla corresponsione del dovuto.

La Corte ha ritenuto, sulla base dei verbali ispettivi, l’insussistenza del rapporto di lavoro di bracciante agricola rivendicato dall’appellante e conseguentemente ha negato il diritto della S. a percepire l’indennità di disoccupazione agricola.

La S. ricorre per cassazione per insufficiente e contraddittoria motivazione, deducendo che la sentenza impugnata non ha vagliato attentamente e correttamente le fonti di prova, omettendo di valutare gli atti amministrativi, ritenendo provato ciò che non lo era e negando ciò che risultava acclarato, il tutto in relazione all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli fin dal 1974 e alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze di D.C. per l’anno 1998.

La stessa ricorrente aggiunge di avere depositato sentenza penale di assoluzione per non avere commesso il fatto con riguardo al delitto di truffa in danno dell’INPS. L’ente previdenziale resiste con controricorso.

2. Il ricorso è infondato, giacchè a fronte della valutazione del giudice di appello delle risultanze probatorie, di carattere documentale, la ricorrente si è limitata ad opporre un diverso, non consentito, apprezzamento in sede di legittimità.

Nè assume decisiva rilevanza la richiamata sentenza penale, avendo la Corte territoriale preso in considerazione gli atti penali e avendo ritenuto che gli stessi non consentissero di distinguere con precisione i veri dai falsi braccianti agricoli denunziati.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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