Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24192 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23130-2012 proposto da:

T.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

quale successore ex lege dell’INPDAP, in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA FRANCESCA

GRANATA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6560/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2011 R.G.N. 2/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato GRANATA MARIA FRANCESCA (per INPDAP ora INPS).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6560/2011, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’avv. Gina Tralicci avverso la sentenza del 10 giugno 2008 emessa dal Tribunale civile di Roma, che aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa nei confronti dell’Inpdap e di R.S., diretta all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di debito dell’Inpdap verso la debitrice esecutata ed all’assegnazione di questo in favore della creditrice T..

2. Rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata dal Tribunale civile di Roma, mentre l’appello era stato depositato presso la Sezione Lavoro della Corte di appello, la Corte territoriale ha osservato che la competenza funzionale del giudice del lavoro riguarda le sole controversie di lavoro e previdenza, per cui il gravame proposto avverso una sentenza emessa dal giudice dell’esecuzione civile in materia diversa esula da tale competenza funzionale e il giudice adito non è tabellarmente competente per l’appello proposto. Ha incidentalmente rilevato che la pendenza dinanzi alla Sezione lavoro era frutto di un’errata iscrizione a ruolo, poichè l’atto di appello risultava esattamente proposto alle Sezioni civili della Corte.

3. Per la cassazione di tale sentenza T.G. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso l’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap. Resiste altresì con controricorso R.S., che preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c., per difetto di procura speciale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 365 c.p.c., sollevata dalla controricorrente R. per essere la procura a margine dell’atto carente di elementi identificativi processuali.

1.1. In tema di ricorso per cassazione ed in applicazione del principio generale di conservazione degli atti, la procura rilasciata a margine del ricorso, ancorchè con l’impiego di espressioni di significato non univoco o generali e pur in mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, fa presumere che il mandato ad litem sia stato conferito al fine di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza menzionata nel ricorso stesso. Il limite all’applicazione di questo modello interpretativo, e alla conseguente operatività di detta presunzione, si ha allorchè il mandato si caratterizzi per la presenza di espressioni che univocamente e con certezza conducano ad escludere che la parte abbia inteso rilasciare procura per proporre il ricorso per cassazione (Cass. nn. 15607, 15605 e 2340 del 2006; v. pure Cass. n. 21205 del 2013). D’altra parte, già in precedenza le S.U. della Corte avevano avuto modo di precisare che, in relazione al requisito della specialità del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per cassazione, l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell’atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso va dichiarato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze (S.U. sent. n. 12615 del 1998).

1.2. Dunque, il carattere di specialità nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c., e art. 371 c.p.c., comma 3, può ravvisarsi anche in presenza di formule che non facciano specifico riferimento al giudizio di legittimità, salva la presenza nella procura medesima di espressioni tali da univocamente escludere che sia stata conferita per proporre ricorso per cassazione. Tale ultima ipotesi è da escludersi nella procura in esame: la formula omnicomprensiva “…nel presente giudizio ed in ogni stato e grado relativo…”, integrata dal riferimento contenuto nel ricorso alla sentenza di appello impugnata e alle controparti processuali, rende non equivoco il conferimento della procura speciale per il presente giudizio di cassazione.

2. Con unico motivo la ricorrente, denunciando violazione falsa applicazione degli artt. 39,42 e 50 bis e quater c.p.c., deduce che la differente ripartizione disposta dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte di appello che determini l’assegnazione a sezione diversa non comporta alcuno spostamento di competenza o mutamento del giudice, inteso come organo avanti al quale si è chiamati a giudizio, nè quindi alcuna conseguente violazione delle norme che regolano l’individuazione del giudice naturale e la vocatio in iudicium. Dunque, la proposizione del gravame dinanzi ad una sezione diversa da quella competente della medesima Corte di appello di Roma non determina l’inammissibilità dell’appello, ma più semplicemente l’obbligo di rimettere il giudizio la sezione competente.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, non rilevando ai fini della sua ammissibilità l’erronea indicazione delle norme processuali nella rubrica del motivo. Tale erronea indicazione non determina ex se l’inammissibilità di questo, potendo agevolmente procedersi alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalla ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante (v. Cass. 19882 del 2013; v. pure S.U. n. 17931 del 2013).

3.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato (ex plurimis, Cass n. 3453 del 1981, n. 1814 del 2005) che la questione se, nell’ambito dello stesso ufficio, una determinata controversia spetti alla cognizione del “giudice del lavoro” ovvero a quella del giudice “ordinario” riguarda un problema di c.d. competenza interna (ripartizione di compiti) e non di competenza in senso proprio, in quanto il primo non è un giudice specializzato in senso tecnico, bensì un giudice ordinario. Conseguentemente, la Corte di appello in funzione di magistratura del lavoro è solo una Sezione della Corte d’appello e trova la sua ragione di esistenza in un criterio di distribuzione interna degli affari, senza alcuna differenziazione strutturale nell’ambito dello ufficio giudiziario.

3.2. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice erroneamente adito, negli uffici divisi in sezioni, disponga la rimessione delle parti dinanzi al collega del medesimo ufficio tabellarmente competente, non è necessaria la riassunzione della causa, non verificandosi in tale ipotesi la quiescenza del procedimento, atteso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all’interno dell’ufficio (Cass. n. 24139 del 2014 e Cass. n. 6337 del 2003).

4. Per mera completezza, giova rilevare che recentemente le Sezioni Unite della Corte (sent. n. 18121 del 2016) hanno chiarito che la regola degli effetti conservativi dell’impugnazione attraverso il meccanismo della translatio iudicii trova applicazione pure nell’ipotesi di appello proposto davanti ad un giudice diverso per territorio o grado da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., ed hanno affermato che la proposizione dell’appello dinanzi al giudice incompetente non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii. L’applicabilità estensiva del meccanismo della translatio iudicii trova ragione nel favor che deve essere riconosciuto ai meccanismi che assicurano l’effettività della tutela giurisdizionale, principio immanente nel nostro ordinamento.

5. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, sezione ordinaria.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, Sezione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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