Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24192 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 08/09/2021), n.24192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9453-2020 proposto da:

S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1662/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

l’11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino bangladese S.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), ha invocato la protezione internazionale o umanitaria allegando di essere stato costretto a contrarre nel 2016 un grosso debito per andare a lavorare in Arabia Saudita (ma di essere stato poi, in realtà, condotto da un trafficante in Libia, donde poi si era imbarcato per l’Italia) al fine di mantenere la propria famiglia, composta dai genitori e da un fratello minore disabile (affetto da cecità e con un braccio e una gamba paralizzati), non essendo sufficiente il misero profitto tratto dalla coltivazione di riso e cipolle su un terreno condotto in affitto; al riguardo era poi venuto a sapere che il padre aveva avuto un attacco di cuore e non aveva più potuto lavorare, dopo che i creditori si erano recati da lui per rivendicare il pagamento delle rate del prestito, minacciando che, in difetto, si sarebbero appropriati della casa familiare concessa in garanzia;

1.1. avverso il decreto con cui il Tribunale di Ancona ha rigettato le domande il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. con i primi due motivi – accorpati in ricorso e così rubricati: “1) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Omessa pronuncia sui motivi del ricorso; motivazione apparente; 2) Art. 360, comma 1, n. 3 – Violazione e/ o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, comma 5 (esame dei fatti e delle circostanze)” – si deduce: che la motivazione è inferiore al minimo costituzionale (Sez. U. n. 8053/2014), anche perché i riferimenti alla narrazione sono scarni ed insufficienti; che il Tribunale non si è attenuto ai criteri normativi per valutare la credibilità del richiedente; che in ogni caso avrebbe dovuto attivare i poteri officiosi; che non è stata valutata né la situazione generale del Bangladesh (come da report Amnesty International 2016) né l’impossibilità di rientro in Libia;

2.1. i motivi sono inammissibili poiché veicolano genericamente e confusamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex Cass. n. 26790/2018, n. 27458/2017, n. 19133/2016); il primo è anche infondato, poiché la motivazione è superiore al minimo costituzionale (Cass. Sez. U., n. 8053/2014) e le COI acquisite dal tribunale sono aggiornate al 2020 (più di quelle allegate dal ricorrente);

3. il terzo mezzo denunzia violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) – con riguardo ai diritti fondamentali violati nel Paese di transito – e lett. c), in riferimento ad un precedente del Tribunale di Roma che cita COI del 2018;

3.1. il motivo è generico e anche infondato, stante il maggiore aggiornamento delle COI utilizzate dal giudice a quo;

4. il quarto motivo lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per la parziale e insufficiente istruttoria sulle condizioni del Paese di origine (Bangladesh) e di transito (Libia);

4.1. la censura è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza;

5. il quinto mezzo prospetta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

5.1. il motivo è fondato, poiché non sono state valutate le gravi condizioni di salute del fratello minore (e successivamente anche del padre), le quali rappresentano un profilo di vulnerabilità personale – per riflesso di quella familiare – ulteriore e specifico rispetto alle sole condizioni di (pur estrema) povertà e alle difficoltà incontrate nella restituzione del prestito; ciò tanto più per non avere il Tribunale espresso un giudizio di inattendibilità del ricorrente, limitandosi ad affermare che le sue “dichiarazioni, anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia d’origine tuttora in patria” (mentre con riguardo alla Libia il giudice a quo ha osservato che non emergono traumi subiti in quel Paese, dove il ricorrente ha riferito di aver lavorato in campagna);

5.2. il ricorrente d’altro canto ha allegato anche la sua piena integrazione in Italia, dove ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre il Tribunale afferma che la protezione umanitaria non può essere concessa solo sulla base di elementi quali “la buona conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività lavorativa in Italia e l’assenza di condanne penali (Cass. n. 625/2020)”, trascurando però che essi invece acquisiscono rilevanza proprio a fronte dei profili di vulnerabilità non adeguatamente valutati;

5. segue la cassazione con rinvio, limitatamente al quinto motivo.

PQM

Accoglie il quinto motivo, dichiara inammissibili i restanti quattro, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

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