Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24191 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2004-2013 proposto da:

COMUNE DI ASCEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 151, presso lo STUDIO DI GENIO

SEGRETO & RICCHIUTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO

SANSONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ALBA CAMPING SRL, CONCESSIONARIO EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 269/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 269/05/2012, depositata il 23.5.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società Alba Camping s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 570/08/2010, annullando la cartella di pagamento Tarsu per l’anno 2006, rilevando l’intervenuta prescrizione triennale, ai sensi della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis e L. n. 296 del 2006, art. 1, per la notifica della cartella.

Il Comune di Ascea impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo due motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con cui si deduce la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per avere la CTR erroneamente affermato che la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di accertamento, è inammissibile perchè la censura non attiene al decisum, ma a passaggio motivazionale della sentenza di appello meramente accessorio e secondario, che non costituisce la ratio decidendi.

Anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione della L. 296 del 2006, art. 1, comma 163 è inammissibile perchè deduce fatti e questioni nuove e non censura specificamente il decisum, secondo cui il Comune basa la sua pretesa impositiva sulla legittimità del sollecito di pagamento del 13/10/08.

La cartella in questione avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2009 e la CTR ha osservato, al riguardo, che il sollecito di pagamento (notificato in data 13/10/2008) e che richiama un precedente avviso di pagamento, non prodotto nel giudizio di merito, non consente di accertare se siano state riportate tutte le indicazioni previste dalla legge per consentire al contribuente di conoscere la motivazione del sollecito e degli altri elementi indispensabili per consentirne l’impugnazione e non può, comunque, assumere l’idoneità “di un atto valido per interrompere la decadenza”. Il Comune non censura specificamente tale affermazione nè comunque dimostra di aver fornito la prova della notifica, nel giudizio di merito, della cartella di pagamento nel termine triennale di decadenza. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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