Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24191 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA LA CASCINA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 1,

presso lo Studio Ghera-Garofalo, rappresentata e difesa dall’Avv.

Garofalo Domenico per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Laura

Mantegazza n. 24, presso il Dott. Marco Gandin, rappresentata e

difesa dall’Avv. Notaristefano Giovanni del foro di Bari per procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n.

1273/10 del 4.03.2010/6.05.2010 nella causa iscritta al n. 292 R.G.

dell’anno 2009;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis CPC in data 5.08.2011 del Cons.

Dott. Alessandro De Renzis;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1273 del 2010, nel confermare la decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta da D.L.V., dipendente della Coop. LA CASCINA, volta ad ottenere declaratoria di illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato ai suo danni dalla datrice di lavoro in data 10.12.2003, ritenendo ingiustificato, la misura espulsiva, in quanto, a fronte di richiesta del dipendente di imputare a ferie il periodo di malattia, la datrice di lavoro non aveva preso nella debita considerazione, nel quadro delle esigenze organizzative aziendali, tale richiesta, inoltrata per evitare la perdita del posto di lavoro per la scadenza del periodo di comporto.

La stessa Corte ha poi osservato che la datrice di lavoro, a fronte della anzidetta richiesta del lavoratore, aveva l’onere di indicare i giorni di assenza con un grado di specificità tale da consentire allo stesso lavoratore di rendersi conto delle assenze contestate.

La Coop- La Cascina propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste il D.L. con controricorso.

2. La ricorrente ribadisce le difese già svolte in sede di merito e contesta la valutazione del giudice di appello circa la violazione di norme di dritto (art. 2109 cod. civ. circa l’insussistenza di un diritto del lavoratore ad assentarsi per ferie; art. 2110 c.c. circa il diritto dell’imprenditore a recedere dal contratto decorso il periodo di legge, art. 115 CCNL Turismo; art. 115 c.p.c. circa la valutazione degli elementi raccolti), nonchè vizio di motivazione.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento, in quanto la ricorrente si è limitataa prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto e una diversa interpretazione delle norme di legge, rispetto a quanto statuito dai giudici di merito, i quali hanno affermato conclusivamente che, a fronte della richiesta del dipendente di godere delle ferie per evitare il superamento del periodo di comporto per malattia, la datrice di lavoro non aveva indicato modo specifico i giorni di assenza di malattia (cfr Cass. n. 14873 del 2004; Cass. n. 23070 del 2007; Cass. n. 16421 del 2010).

Nè le precedenti considerazioni possono ritenersi superate sulla base dei rilievi, risultanti dalla memoria ex art. 378 c.p.c. della ricorrente, secondo cui il problema giuridico da risolvere nel caso di specie era quello della c.d. convertibilità delle cause di assenza dal lavoro su richiesta del lavoratore, atteso che il giudice di appello, come già detto, ha osservato che il lavoratore, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del licenziamento, aveva avanzato richiesta di esplicitazione di motivi, a fronte della quale non vi era stata risposta da parte della Cooperativa La Cascina.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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