Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24191 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 13/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.13/10/2017), n. 24191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14071-2013 proposto da:
COMUNE RONCHI DEI LEGIONARI, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO MERCURI 8,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELE SQUARCIA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato SILVANO GAGGIOLI;
– ricorrente –
contro
GRANULATI CALCAREI REDIPUGLIA SRL, (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 13, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO ZAMBELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 543/2011 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata
il 13/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato SQUARCIA Emanuele, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VERINO Mario Ettore, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La società Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l. ha proposto nei confronti del Comune Ronchi dei Legionari una domanda volta ad accertare l’insussistenza di qualsiasi diritto del Comune su una determinata area e l’acquisto della proprietà della medesima, per usucapione, da parte della società.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Gorizia.
2. Il Comune ha proposto appello. La Corte d’appello di Trieste ha respinto l’impugnazione con ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c..
3. Il Comune Ronchi dei Legionari ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.
La società Granulati si è difesa con controricorso e ha presentato due memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., una in prossimità dell’udienza del 15 novembre 2016 e una seconda in prossimità di quella dell’8 giugno 2017, eccependo l’inammissibilità (anche per mancata integrale trascrizione dell’ordinanza della Corte d’appello nel testo del ricorso) e comunque l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 24 febbraio 2017, questa sezione della Corte di cassazione, verificato che mancava agli atti la prova della data della comunicazione dell’ordinanza della Corte d’appello che il ricorrente dichiarava essere avvenuta il 26 marzo 2013 e ritenuto che occorreva acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello al fine di verificare la tempestività del ricorso, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Il fascicolo è stato trasmesso e da esso è risultato che la comunicazione è effettivamente stata posta in essere il 26 marzo 2013.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso a causa della mancata integrale trascrizione dell’ordinanza della Corte d’appello nel testo del ricorso.
E’ vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte “nel ricorso per cassazione formulato ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, va fatta espressa menzione sia dell’integrale motivazione dell’ordinanza (…) sia dei motivi di appello, affinchè sia evidente che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state prospettate adeguatamente al giudice dell’appello” (Cass., 10722/2014) e che nel ricorso del Comune non vi è la trascrizione integrale della motivazione del provvedimento della Corte d’appello.
Alla trascrizione di una parte, breve, della motivazione del provvedimento si è però unita la trascrizione integrale dei motivi dell’appello, il che vale, considerando che l’ordinanza è stata depositata dal ricorrente, ad escludere l’inammissibilità del ricorso.
2. Con l’unico motivo il Comune denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La sentenza del Tribunale di Gorizia – provvedimento in questa sede impugnato ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c. e nei cui confronti deve svolgersi il sindacato di validità e giustizia di questa Corte avrebbe violato e falsamente applicato il precetto della norma, che prescrive che la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato per venti anni.
Il motivo è fondato per quanto attiene la falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.. Il Tribunale, infatti, pur essendo partito, nel suo ragionamento, dalla corretta premessa della necessità, al fine di riconoscere l’acquisto della proprietà per usucapione in capo alla società, di accertare il possesso ultraventennale del bene, ha errato nell’applicare tale precetto. La ricostruzione in fatto presente in sentenza è infatti basata sulla “dismissione” della strada a seguito della realizzazione del tratto autostradale (OMISSIS) negli anni 1960-1970 (di per sè indice della perdita di uso pubblico dell’ area, ma non certo dell’esercizio del possesso da parte della società) e sul posizionamento di un cancello che impediva il pubblico passaggio, prova appunto “del possesso ultraventennale del bene uti dominus”, che però venne posto in essere – sempre secondo il Tribunale – “da almeno dal 1992” quando (essendo il processo stato introdotto del 2004) i vent’anni non erano ancora decorsi.
3. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste affinchè si svolga il giudizio d’appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Gorizia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese di questo giudizio, a diversa sezione della Corte d’appello di Trieste.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017