Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24191 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 08/09/2021), n.24191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8129-2019 proposto da:

FONDAZIONE ENPAIA – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E

PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO 57, presso lo audio dell’avvocato GIULIO STOPPA, che la

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. 1043/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

l’01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Fondazione Enpaia propose opposizione avverso il decreto emesso dal g.d. del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. che aveva ammesso al passivo la sola somma relativa ad uno dei due decreti ingiuntivi prodotti, rigettando l’istanza in relazione all’altro decreto ingiuntivo in quanto non munito di attestazione ex art. 647 c.p.c., prima della dichiarazione di fallimento e stante l’insufficienza della rimanente documentazione. Con decreto emesso l’1.2.19, il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione, osservando che, a fronte della mancata attestazione suddetta, non erano state prodotte le autodichiarazioni del direttore generale della opponente di cui all’art. 635 c.p.c..

La Fondazione Enpaia ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.

Diritto

Non si è costituita la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. RITENUTO

che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115,653,654,308,327 c.p.c., dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver il Tribunale dichiarato l’inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori non ostante il passaggio in giudicato dell’ordinanza d’estinzione del giudizio d’opposizione al medesimo decreto, emessa il 28.12.12, in data anteriore alla sentenza di fallimento. In sostanza, la ricorrente deduce che, a seguito della suddetta ordinanza d’estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo avrebbe acquisito efficacia esecutiva ex art. 635 c.p.c., diventando dunque opponibile al fallimento prima dell’attestazione ex art. 647 c.p.c..

Il ricorso è fondato. Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale il collegio intende dare continuità, il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c. (Cass., n. 9933/18; n. 5657/19).

Nel caso concreto, dagli atti emerge che l’ordinanza d’estinzione del giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo fu emessa prima della dichiarazione di fallimento, per cui in applicazione del richiamato orientamento, essa è opponibile alla massa dei creditori.

Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Catania, anche per le spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catania, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA