Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24190 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21135-2012 proposto da:

PALMA PASQUALE & C. SAS in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARESCIALLO

PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA INDOLFI

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GESET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZIO 42/A, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA PUOTI, rappresentato e difeso dagli avvocati

AMEDEO FINIZIO, ROBERTA FINIZIO, GENNARO D’ANDRIA giusta delega in

calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato STANIZZI che ha chiesto

l’accoglimento, l’Avv. STANIZZI deposita n. 1 cartolina verde;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n 244/08/11, depositata il 27.7.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Somma Vesuviana, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 393/30/2010 confermando la legittimità dell’avviso di pagamento Tarsu, per l’anno 2008, emesso nei confronti della società Palma Pasquale & C. s.a.s.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che vi era prova della notifica dell’avviso di accertamento presupposto e che la società non aveva documentato “con contratto e fatture lo smaltimento” dei rifiuti speciali.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda dell’appello incidentale relativo alla non assimilabilità degli imballaggi terziari;

c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda dell’appello incidentale relativa alla illegittimità delle tariffe su cui è fondato il ruolo;

d) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda dell’appello incidentale relativa alla non debenza della Tarsu in conseguenza dello smaltimento in proprio dei rifiuti.

La intimata Ge.Se.T Italia s.p.a., quale società concessionaria del Comune di Somma Vesuviana, si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

La CTR non si è pronunciata in ordine alle questioni dedotte nei primi tre motivi di ricorso, proposte in primo grado e riproposte con appello incidentale e, in relazione al quarto, l’unico su cui è riscontrabile una motivazione, si è limitata ad affermare che “la società non ha documentato con contratto e fatture lo smaltimento”, senza esaminare il contratto stipulato tra la ricorrente e la società Ecosumma s.r.l., trascritto in ricorso nei termini essenziali, con cui veniva incaricata tale società per il ritiro dei rifiuti prodotti dagli imballaggi e per il loro riciclo.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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