Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24190 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24190

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 530-2015 proposto da:

M.M., M.A.M., M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI BRIENZA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ATTILIO COMPASSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1511/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso in riassunzione di uno precedente depositato nel 2009, M.F. adiva la Corte d’appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, per la durata irragionevole di una causa per il riconoscimento di una pensione d’invalidità per causa di guerra, svoltasi innanzi alla Corte dei conti dal 1971 al 2009.

Resistendo il Ministero, la Corte territoriale adita con decreto del 12.11.2014 rigettava la domanda, in considerazione del carattere temerario della lite presupposta, giacchè le infermità lamentate (malaria, epatopatia, colecisti e spondilo artrosi) erano risultate in parte inesistenti ed in parte successive al servizio militare in tempo di guerra.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono A.M., A. e M.M., quali eredi di M.F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia il difetto o l’insufficienza motivazionale “circa un punto decisivo della controversia”, nonchè la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e degli artt. 24 e 101 Cost. e art. 112 c.p.c., la Corte territoriale, si sostiene, avrebbe omesso di considerare che il diritto all’equa riparazione sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine ragionevole, indipendentemente da comportamenti colposi di singoli operatori del processo o da fattori organizzativi della funzione giurisdizionale. Presumendo che la pluriennale durata del giudizio presupposto fosse da attribuire ad una condotta colposa del ricorrente, per di più priva di qualsiasi riscontro, la Corte d’appello avrebbe disatteso tale principio.

Quest’ultima, inoltre, avrebbe erroneamente considerato che la valutazione di infondatezza della domanda costituisse elemento sufficiente per presumere l’insussistenza dell’incertezza sull’esito della lite, e dunque l’abuso del processo. Ma così operando la Corte distrettuale avrebbe esperito un’attività ultronea non richiesta, incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.1. – Il motivo è infondato in ciascuna delle censure in cui si articola.

In tema d’irragionevole durata del processo, l’elenco di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 – quinquies, non è tassativo, sicchè l’indennizzo può essere negato a chi abbia agito o resistito temerariamente nel giudizio presupposto, anche in assenza della condanna per responsabilità aggravata, a cui si riferisce la lett. a), potendo il giudice del procedimento di equa riparazione, già prima delle modifiche di cui alla L. n. 208 del 2015, autonomamente valutare la temerarietà della lite, come si desume, peraltro, dalla lett. f), che attribuisce carattere ostativo ad ogni altra ipotesi di abuso dei poteri processuali (Cass. n. 9100/16; in senso conforme, Cass. n. 21131/15).

Tale valutazione, a sua volta, da un lato si sottrae al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per come interpretato da Cass. S.U. n. 8053/14; dall’altro è doverosamente operata d’ufficio dal giudice di merito, essendo requisito negativo per l’esistenza del diritto, sicchè non v’è luogo a discutere della pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c..

2. – Il secondo motivo espone la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e 6, 13 e 41 CEDU, in quanto il mancato indennizzo rappresenterebbe “un’irragionevole violazione della normativa della CEDU, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo”. La palese difformità esistente tra la mancata liquidazione in favore del ricorrente e le somme liquidate in casi analoghi dalla Corte di Strasburgo farebbe venir meno l’effettività dell’istanza nazionale, come prevista dall’art. 13 della Convenzione.

2.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

Il decreto impugnato, infatti, ha escluso in radice il diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del processo presupposto, perchè ne ha desunto la sostanziale temerarietà. La quale ultima, a sua volta, come causa ostativa del diritto è perfettamente compatibile con la Convenzione EDU e non può logicamente essere posta in raffronto con i casi, opposti, in cui il diritto sia stato invece riconosciuto.

3. – In conclusione il ricorso deve essere respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in Euro 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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