Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2419 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2419 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 3613-2013 proposto da:
DI SARRA CARLEVALE FULVIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PAOLO EMILIO N 7, presso lo STUDIO CREA MARIO
LUCIANO e MADEO FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE PERICA;
ricorrente contro

DI LELIO LUCIA, DI LELIO FRANCESCA MARIA, CESARELLI
2017
2667

ANTONIO, MAGLIOZZI PIERINA MARIA, MAGLIOZZI LIDIA,
CESARELLI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER
LUIGI PANICI, rappresentati e difesi dall’avvocato
FRANCESCO DI CIOLLO;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza n. 4659/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

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CORRENTI.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza 3444/09 il Tribunale di Latina, in accoglimento della
domanda di Fulvia di Sarra Carnevale ha dichiarato che sulla
striscia di terreno larga circa m.1.20 e lunga quanto il lotto

servitù di passaggio a favore del fondo confinante ed ha ordinato
ai convenuti Magliozzi, Cesarelli e Di Lelio di rimuovere griglia e
tubazioni insistenti sul terreno dell’attrice respingendo la
riconvenzionale dei Magliozzi per la costituzione della servitù di
passaggio in forza del possesso dal 1967, condannando i convenuti
alle spese.
Proposto appello dai soccombenti, nella resistenza dell’attrice, la
Corte di appello di Roma, con sentenza 26.9.2012, in parziale
riforma, ha dichiarato che la costruzione del muro di confine non
ha dato luogo ad un arretramento all’interno del fondo dell’attrice
rigettando la domanda di accertamento dell’inesistenza della
servitù di passaggio e statuendo che il confine tra la particella 170
e quella 36, in catasto partita 1121 f.8 è spostato di un metro ai
danni della particella 36, con condanna della di Sarra Carnevale ad
arretrare il confine nella misura indicata.
Ricorre Fulvia di Sarra Carnevale con tre motivi, resistono le
controparti.
Le parti hanno presentato memorie.

dell’attrice in Sperlonga p. 1121 f.8 part.170. non gravava alcuna

La ricorrente denunzia, col primo motivo, violazione dell’art. 950 cc
trattandosi di domanda di regolamento di confini in cui si
lamentava l’occupazione mediante sconfinamento per m.1.20 e la
sentenza ha riformato la prima decisione basandosi sulla ctu, a sua

richiami ad atti e deposizioni.
Col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 950 cc sotto
altro profilo in relazione alla costituzione dei convenuti Cesarelli e
Di Lelio ed alle risultanze della ctu.
Col terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo in
relazione all’affermazione di pagina tre della ctu ed all’atto di
donazione in favore delle convenute.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi
a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella
sentenza .
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del
giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla
parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o
meno gli estremi del diritto reclamato, ove, come nel caso, la
sentenza sia congruamente logica e giuridicamente corretta ( Cass.
n. 356/2017).
La sentenza ha riconosciuto che la mappa catastale assume di
regola carattere indiziario e nella specie contiene imprecisioni e
non è del tutto attendibile; tuttavia le relative risultanze

volta basata sulle sole mappe catastali, peraltro imprecise, con

risultavano gli unici riferimenti utilizzabili atteso che le deposizioni
non consentivano di ricostruire in modo univoco le effettive
dimensioni originarie della strada.
Conseguentemente non vi è alcuna violazione dell’art. 950 cod.civ.

di altri elementi , il ricorso alle mappe catastali.
In definitiva si chiede un riesame del merito contrapponendo una
propria tesi con censure inidonee alla riforma della decisione.
Il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
liquidate in euro 2700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e
spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti
per il versamento dell’ulteriore contributo ex dpr 115/2002.
Roma, 20 ottobre 2017.
il Presidente
“1st .eAt‘titt

ano Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

31 GE. 2013

che prevede l’ammissione di ogni mezzo di prova ed, in mancanza

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