Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2419 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13260-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso la FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’Istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati studio MAURO PANZOHNI, ROSSANA

CATALDI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA incorporante MILANO ASSICURAZIONI SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO SILIMBANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20883/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 25 luglio 2012, rigettava la domanda proposta da Milano Assicurazioni s.p.a. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 2.750,00 portata da un assegno di traenza in favore di C.S. che era stato posto all’incasso da persona diversa dalla predetta.

2. – In sede di gravame, la sentenza di primo grado veniva riformata con condanna di Poste Italiane al pagamento, in favore di Milano Assicurazioni, della somma, maggiorata degli interessi, di Euro 3.905,00, corrispondente all’importo dell’assegno, per come rivalutato. Il Tribunale di Roma rilevava, in particolare, che l’assegno era stato pagato a persona diversa dalla beneficiaria e che doveva prescindersi dalla presenza o meno di una negligenza da parte del giratario per l’incasso nell’operazione di pagamento: riteneva, infatti, che in caso di riscossione di assegno bancario non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, la banca non sia liberata dalla propria obbligazione finchè non paghi al prenditore esattamente individuato, senza che assuma rilievo la sussistenza o meno di un errore colpevole della banca negoziatrice nella identificazione del prenditore stesso.

3. – Contro tale sentenza, resa il 7 novembre 2017, Poste Italiane ha proposto un ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resiste con controricorso UNIPOLSAI, subentrata nella posizione di Milano Assicurazioni. Sono state depositate memorie.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono riassumersi come segue.

Primo motivo: violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1763 del 1933, art. 43, in riferimento all’art. 1218 c.c. e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superfluo l’apprezzamento circa la sussistenza della prova liberatoria fornita dalla ricorrente, così omettendo l’esame della documentazione versata in atti.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza di Poste Italiane nell’esecuzione del pagamento e conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente non essere condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza di appello secondo cui le argomentazioni da essa formulate in merito alla diligenza adottata nelle operazioni di identificazione del prenditore dell’assegno dovevano ritenersi prive di rilievo.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83, e del D.M. 26 febbraio 2004, in riferimento all’art. 1227 c.c., comma 1. La censura investe l’affermazione del Tribunale secondo cui sul nesso di causalità relativo al danno lamentato non potesse incidere la circostanza dell’invio dell’assegno non trasferibile a mezzo di posta ordinaria; si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell’odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso.

Quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al criterio di riparto dell’onere probatorio e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La doglianza si dirige contro l’affermazione del giudice di appello secondo cui il danno sussisterebbe a prescindere dal nuovo pagamento dell’assegno all’effettiva beneficiaria: secondo l’istante, il Tribunale avrebbe attribuito rilievo a un danno meramente potenziale.

Quinto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2. Osserva in sintesi la ricorrente che il giudizio aveva ad oggetto un credito di valuta, sicchè non era possibile alcuna rivalutazione.

2. Nei termini che si vengono a esporre vanno accolti i primi due motivi di ricorso.

Le Sezioni Unite di questa Corte, componendo un contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto che qui interessa, hanno affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass. 9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2 (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477).

In tal senso, la sentenza impugnata, che ha ritenuto doversi prescindere dall’accertamento della colpa della banca negoziatrice nell’identificazione del soggetto che ha presentato l’assegno per l’incasso, merita censura e deve essere cassata.

Le questioni sollevate da UNIPOLSAI nel proprio controricorso ineriscono all’accertamento in fatto della responsabilità di Poste Italiane: accertamento che la Corte di appello ha mancato di porre in essere; tali questioni sono naturalmente rimesse al giudice del rinvio.

Non appare allora giustificata la richiesta della ricorrente, formulata in memoria, diretta ad ottenere un differimento della trattazione della presente impugnazione, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione circa la diligenza che si richiede alla banca in caso di negoziazione di assegno non trasferibile L’esito del giudizio di legittimità non è difatti condizionato dalla decisione delle Sezioni Unite, dal momento che l’error ò fu rú in cui è incorsa il Tribunale da solo giustifica la cassazione della sentenza impugnata e assorbe ogni altro tema di indagine, devoluto, come si è detto, al giudice del rinvio.

Per questa stessa ragione rimangono assorbite le censure articolate negli ultimi tre motivi.

3. – La sentenza impugnata è dunque cassata. Il Tribunale di Roma, cui la causa è rinviata, dovrà fare applicazione del richiamato principio di diritto. Allo stesso Tribunale è devoluta la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie i primi due motivi e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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