Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2419 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2419 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 11183-2010 proposto da:
FABRI SERGIO FBRSRG37P09A944W nella sua qualità di
titolare del credito vantato e azionato da FALL.TO
MAGIK STIR S.R.L. nei confronti di UNICREDIT BANCA
S.P.A. giusto contratto di cessione debitamente
sottoscritto dal curatore fallimentare Dott.
ALESSANRO PASSERINI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAZZONI GIANLUIGI giusta delega
in atti;

1

Data pubblicazione: 04/02/2014

- ricorrente contro

UNICREDIT BANCA S.P.A. 02843911203 in persona del
procuratore speciale Dott. ANDREA RAMBALDI,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

dall’avvocato CENSONI PAOLO FELICE giusta delega in
atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 267/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 02/03/2009, R.G.N.
1518/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato BERNARDO DE STASIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

Svolgimento del processo
Fabri Sergio,in qualità di cessionario del credito del Fall.mento Magik Stir
s.r.l. azionato nel presente giudizio , propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata il 2-3-09 ,con la
quale era stata confermata la decisione di primo grado di rigetto della
domanda proposta dalla Magik Stir s.r.I nei confronti della Unicredit Banca

Il ricorso si articola in sei motivi.
Resiste la Unicredit Banca s.p.a
Motivi della decisione
1.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art.
366 n.3 c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno
affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di
causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali
non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive
“l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di inammissibilità.
E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di

agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi
precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore
della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di
censura.
2.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che
\T» l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come
un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa
qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula
un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in
giudizio che lo svolgimento del processo.
3.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un,
n. 5698 del llaprile 2012, con cui si è ribadito che in tema
di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod.
proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli
atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto
richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
3

s.p.a già Rolo Banca 1473 s.p.a

processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la
necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare
alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non
occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai
motivi di ricorso.
4.

Inoltre la riproduzione in ricorso totale o parziale della sentenza

c.p.c., n. 3, soltanto quando se ne evinca una chiara esposizione dei fatti
rilevanti alla comprensione dei motivi di ricorso (Cass., n. 5836/2011).
Per converso, il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una
parte formalmente dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se
l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli
aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso.
5. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa
149 pagine con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale
di una serie di atti processuali, e manca del tutto il momento di sintesi
idoneo ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della
vicenda processuale nei punti essenziali .
6.Anche

l’illustrazione dei motivi non consente di cogliere gli aspetti

funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in
euro 11.400,00 , di cui euro 200,00 per spese,oltre accessori come per
legge.
Roma 26-11-2013
Il Consigliere estens.

ev—e3kkititi

Il Presid

impugnata può ritenersi idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 366

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