Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2419 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 03/02/2021), n.2419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29501-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

GALIFI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1388/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ.

DIST. di CATANIA, depositata il 23/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1388/18/14 pubblicata il 23 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Galifi s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa n. 53171/11, con riferimento all’avviso di accertamento (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di detta società e con il quale erano stati recuperati a tassazione costi indeducibili per Euro 60.387,77 per l’anno d’imposta 2005, ha dichiarato il diritto della stessa Galifi s.r.l. al rimborso di Euro 8.160,03 quale costo deducibile sia pure per anno diverso da quello per il quale era stato dichiarato, ed alla deduzione delle somme di Euro 10.514,00 e di Euro 378,52 relative, rispettivamente, all’ammortamento del costo di acquisto di un’autovettura concessa quale benefit ad un dipendente ed utilizzata promiscuamente ed al premio assicurativo relativo alla medesima autovettura;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che la stessa società Galifi s.r.l. aveva ammesso l’errore di imputazione delle spese di rappresentanza all’anno 2005 anzichè 2004, e la deducibilità dei costi relativa all’autovettura di uso promiscuo da parte di un dipendente ai sensi dell’art. 164 TUIR;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;

che la Galifi s.r.l. resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell’autosufficienza e depositando successiva memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si deduce che il giudice dell’appello avrebbe disposto riguardo ad un rimborso per il quale non era mai stata proposta istanza in sede amministrativa;

che con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2694 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare si afferma che la contribuente non avrebbe assolto all’onere probatorio in relazione alla deducibilità delle spese relative all’autovettura;

che l’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata in quanto il ricorso stesso contiene sinteticamente tutti gli elementi essenziali ivi compresi gli atti a cui fa riferimento in modo tale da consentire la comprensione e la conoscenza dei motivi del gravame;

che il primo motivo è fondato. Nè in sede amministrativa nè in sede giudiziale la società Galifi ha mai proposto istanza di rimborso per cui il giudice dell’appello, nel ritenere legittimo il disconoscimento di costi imputati ad anno diverso da quello di competenza non poteva autonomamente disporre il rimborso con riferimento ad anno diverso da quello a cui si riferisce l’atto impugnato, senza apposita istanza amministrativa sulla quale avrebbe potuto provvedere l’Ufficio verificandone tutti i presupposti quali, ad esempio, la mancanza di carichi pendenti; inconferente è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in materia di ammissibilità della domanda di rimborso operato dalla controricorrente nella memoria in quanto, nel caso in esame, difetta in toto un atto di richiesta di rimborso con relativo rifiuto impugnabile secondo i crismi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19;

che anche il secondo motivo è fondato; la Commissione tributaria regionale limita la motivazione riguardo alla prova sull’uso promiscuo dell’autovettura aziendale dedotto presupposto della tassazione invocata, all’espressione “qui comprovata” che è affermazione anapodittica dato che non rispetta requisiti logici e circostanziali minimi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 3 novembre 2016, n. 22231), perchè, come ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte Cass. 23 gennaio 2006 n. 1236) il giudice di merito non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione a quanto sopra esposto, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA