Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24189 del 29/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24189
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21129-2012 proposto da:
P.P. & C. SAS in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MARESCIALLO
PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA INDOLFI
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
GESET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZIO 42/A, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA PUOTI, rappresentato e difeso dagli avvocati
GENNARO D’ANDRIA, ROBERTA FINIZIO, AMEDEO FINIZIO giusta delega in
calce;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI SOMMA VESUVIANA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 242/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 27/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato INDOLFI per delega dell’Avvocato
STANIZZI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con sentenza n 242/08/11, depositata il 27.7.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Somma Vesuviana, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 392/30/2010, confermando la legittimità dell’avviso di pagamento Tarsu, per l’anno 2007, emesso nei confronti della società P.P. & C. s.a.s.
Rilevava la Commissione Tributaria Regionale che vi era prova della notifica dell’avviso di accertamento presupposto e che la società non aveva documentato “con contratto e fatture lo smaltimento” dei rifiuti speciali.
La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda relativa alla non assoggettabilità alla Tarsu dei rifiuti prodotti per illegittimità della delibera di assimilazione;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda dell’appello incidentale relativo alla non assimilabilità degli imballaggi terziari;
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda dell’appello incidentale relativa alla illegittimità delle tariffe su cui è fondato il ruolo;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi pronunciata la CTR sulla domanda dell’appello incidentale relativa alla non debenza della Tarsu in conseguenza dello smaltimento in proprio dei rifiuti:
La intimata Ge.Se.T Italia s.p.a., quale società concessionaria del Comune di Somma Vesuviana, si è costituita con Controricorso nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La CTR non si è pronunciata in ordine alle questioni dedotte nei primi tre motivi di ricorso, proposte in primo grado e riproposte con appello incidentale e, in relazione al quarto, l’unico su cui vi è una motivazione, si è limitata ad affermare che “la società non ha documentato con contratto e fatture lo smaltimento”, senza, tuttavia, esaminare il contratto stipulato tra la ricorrente e la società Ecosumma s.r.l., trascritto dalla ricorrente nei termini essenziali, con cui veniva incaricata tale società per il ritiro dei rifiuti prodotti dagli imballaggi e per il loro riciclo.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016