Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24189 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28157/2019 proposto da:

E.D., rappresentato e difeso dall’avv. ANNA MARIA

GALIMBERTI, del Foro di Piacenza, per procura speciale in calce al

ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Piacenza, via Abbadia 8;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 790/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.D., cittadino della (OMISSIS), propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza n. 790/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 11.3.2019, non notificata, con la quale è stata integralmente rigettata la sua domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, o, in subordine, del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, proveniente dalla Nigeria, non riferisce nella parte introduttiva del ricorso, destinata a contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa, alcunchè sulla sua vicenda personale, che si recupera solo parzialmente dalla esposizione dei motivi di ricorso. Passa direttamente ad esporre i quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Rileva che la Corte d’appello, nel rigettare la sua impugnazione condividendo la valutazione di non credibilità già effettuata dal giudice di prime cure, non abbia tenuto conto dei criteri di cui al richiamato comma 5, alla stregua del quale, qualora gli elementi che il richiedente dovrebbe documentare a sostegno della sua condizione non siano suffragati da prove, le dichiarazioni devono ugualmente essere ritenute veritiere se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, se abbia prodotto tutto ciò che era in suo possesso, se le sue dichiarazioni siano comunque plausibili e coerenti con le informazioni generali acquisite, se abbia formulato tempestivamente la domanda di protezione internazionale e se sia in generale attendibile.

Quindi afferma che la valutazione di non credibilità deve necessariamente passare attraverso la verifica della sussistenza o meno degli elementi indicati nella griglia su citata, che la corte d’appello non avrebbe fatto.

Sostiene inoltre che, nel confermare il rigetto, la corte d’appello non si è attenuta agli ormai consolidati principi in tema di protezione internazionale, quali l’onere della prova condiviso, il diritto ad una valutazione individuale, il beneficio del dubbio.

Il motivo di censura è inammissibile.

All’interno del motivo, le critiche sono principalmente rivolte alla prima valutazione, operata dalla commissione territoriale, e solo alcune rivolte alla sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente critica il punto della sentenza impugnata laddove il suo resoconto è stato ritenuto generico e poco credibile (la corte ha ritenuto poco plausibile che la vocazione omosessuale, che lo porrebbe a rischio in un paese in cui l’omosessualità è perseguita come reato, sarebbe affiorata a seguito di una violenza sessuale) affermando che non gli sarebbero state poste domande per uscire dalla genericità della ricostruzione, oltretutto resa difficoltosa dalla ritrosia a parlare di argomenti così intimi in presenza di tre donne.

Sostiene inoltre che in alcune sentenze della Corte si è detto che sia irrilevante la prova di una determinata inclinazione sessuale che potrebbe esporre il soggetto a pericolo; è sufficiente che questi abbia subito o sia stato minacciato di persecuzione per quel motivo; richiama inoltre altre sentenze in cui si afferma che l’essere l’omosessualità sanzionata penalmente in un determinato paese espone comunque il ricorrente, omosessuale, a rischio di persecuzione (Cass. n. 2875 del 2018).

Il motivo è inammissibile laddove si limita a denunciare una violazione del dovere di cooperazione istruttoria senza rapportarlo a passi della decisione impugnata da cui la violazione denunciata possa trasparire, e si traduce in una richiesta di rinnovazione del giudizio in fatto, sulla situazione esistente in Nigeria, inesigibile da parte della Corte di cassazione.

La sentenza motiva sul punto della non credibilità proprio facendo riferimento ai parametri che si assumono, genericamente, essere stati violati.

La Corte di cassazione ha enunciato principi di estesa tutela in favore delle persone omosessuali, provenienti da paesi ove l’omosessualità è perseguita come reato: v. da

ultimo Cass. n. 7438 /2020: “In tema di protezione internazionale, l’orientamento sessuale del richiedente (nella specie, cittadino gambiano omosessuale) costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello “status” di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d’ufficio, dal giudice di merito”.

E tuttavia, nel caso in esame la corte ha compiuto la sua valutazione accertando l’esistenza di una situazione diversa da quella sottostante all’enunciazione dei richiamati principi. Nel caso in esame, nulla è stato provato e ben poco è stato allegato: il giudice di merito non ha ritenuto provata l’inclinazione personale alla base del rischio personalizzato, ovvero che il ricorrente sia omosessuale, perchè ha ritenuto totalmente implausibile l’affermazione di aver scoperto la sua vocazione nel modo citato, e non ha ritenuto provato che egli abbia subito persecuzioni per le sue inclinazioni sessuali, vere o presunte.

Il ricorrente deduce, con il secondo motivo di ricorso, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7.

Illustra genericamente la tematica degli atti persecutori in violazione dei diritti umani ed afferma – del tutto genericamente e non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata – che essa non avrebbe rispettato le norme dettate a protezione di tali principi.

Per la sua genericità esso è inammissibile.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, laddove la corte, non riconoscendo la sussistenza degli estremi per il riconoscimento della condizione di rifugiato, ha negato al ricorrente anche la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, muovendo dal suo difetto di credibilità soggettiva.

Fornisce alcuni elementi relativi alla situazione anche economica della Nigeria, suo paese di provenienza, denunciando che all’interno di esso il 30% della popolazione versi in uno stato di severa povertà multidimensionale, e che l’investimento in istruzione, sanità e welfare sia considerato dalle accreditate organizzazioni internazionali vergognosamente basso, e riproduce pagine e pagine di resoconti provenienti da fonti anche ufficiali, estremamente completi e documentati, completi di immagini e grafici, relativi alla situazione economica e di sicurezza della Nigeria.

Il motivo è anch’esso del tutto inammissibile: le articolate considerazioni sulle condizioni del paese di provenienza non si confrontano affatto con la sentenza impugnata, nè evidenziano dove, se non in riferimento all’esito negativo complessivamente per il ricorrente, della valutazione, la sentenza impugnata sia incorsa in violazione di legge.

Sembrano tese ad una riconsiderazione da parte di questa Corte della valutazione in fatto della condizione del ricorrente, inammissibile in questa sede e comunque genericamente prospettata, senza enucleare i diversi presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, essendo genericamente tese a documentare quanto la Nigeria sia in questo momento un paese sotto molti versi problematico e con condizioni di sviluppo e di welfare di gran lunga inferiori all’Italia.

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver considerato la situazione di disordine generale esistente in Nigeria ai fini della diversa valutazione sottesa alla domanda di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Anche questa censura in sè è del tutto generica, non rapporta, al nè con il contenuto della pronuncia, che non è mai richiamato, per sottoporlo a revisione critica, neanche per sommi capi, nè tanto meno con la situazione personale del ricorrente, del quale non è minimamente rappresentata la storia personale (solo all’inizio del ricorso c’è il riferimento alla condizione di omosessuale, ritenuta come riferito dianzi poco plausibile dalla corte d’appello), nè i motivi che lo hanno indotto a lasciare il paese di provenienza, nè tanto meno è indicato il livello di integrazione raggiunto in Italia: e ciò non perchè la corte debba o possa in questa sede rinnovare il giudizio sulla presenza dei presupposti per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie, ma perchè deve valutare se la corte d’appello sia effettivamente incorsa nella violazioni denunciate, omettendo di considerare,non solo la condizione di pericolosità del paese di provenienza, ma il rischio di compressione dei diritti umani del richiedente e il percorso di integrazione seguito in Italia, cioè di effettuare il necessario giudizio di comparazione non in astratto ma in concreto in riferimento alla vicenda personale del ricorrente, in attuazione dei principi già più volte affermati da questa Corte: “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455 del 2018, richiamata sul punto, quanto alla necessità di compiere il giudizio di comparazione secondo i criteri ivi indicati, da Cass. S. U. n. 29459 del 2019).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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