Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24188 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18807-2012 proposto da:

TORRE SAN MONTANO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120/5,

presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO FIMMANO’ giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI FORIO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO PARLATO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

TORRE SAN MONTANO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MOSCARINI per delega dell’Avvocato

FIMMANO’ che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MONDELLI per delega

dell’Avvocato PARLATO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

Con sentenza n.83/07/2012, depositata il 14.2.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Forio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 164/21/2011 confermando al legittimità dell’avviso di pagamento Tarsu/Tia per l’anno 2010, emessi nei confronti della società Torre San Montano s.r.l., esercente attività alberghiera.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale che, ancorchè possa essere qualificata quale denuncia di variazione la dichiarazione unilaterale della società di chiusura della struttura nel periodo invernale, avendo, tuttavia dichiarato che la chiusura era determinata da lavori di rinnovo, la tassa era comunque dovuta in quanto tali lavori generano comunque rifiuti.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione, in relazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo adeguatamente valutato la CTR l’obiettiva situazione di inutilizzabilità della struttura nel periodo invernale e che i rifiuti prodotti a seguito dei lavori di rinnovo locali (materiale di sgombro e laterizi) attengono alla sfera dei rifiuti speciali e non sono conferiti al servizio di raccolta del Comune;

b) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, n. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la CTR valutato l’impossibilità obiettiva di utilizzo della struttura al fine della esenzione richiesta;

c) violazione dell’art. 5 del regolamento comunale per non avere equiparato, anche alla luce dei principi comunitari, la tassa per gli esercizi alberghieri a quella per civile abitazione ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 in quanto le utenze domestiche e non domestiche appartengono alla medesima categoria e hanno la medesima attitudine a produrre rifiuti.

Il Comune di Forio si è costituito con controricorso, formulando anche ricorso incidentale con cui deduce:

a) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 rilevando come abbia errato la CTR a ritenere obiettiva condizione di inutilizzabilità la chiusura della struttura per lavori di rinnovo, dovendo trattarsi di obiettiva impossibilità di utilizzo, mentre nel caso di specie trattavasi di mancata utilizzazione legata alla volontà o alle esigenze dell’utente;

b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR definito quale “fatto” una scelta e una valutazione soggettiva dell’imprenditore;

c) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e omesso esame di un documento essenziale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 non avendo valutato il regolamento comunale, art. 5, ove si prevede che la individuazione della tariffa tenga conto della produzione annua dei rifiuti prodotti dalle strutture alberghiere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è infondato anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata.

I primi due motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

In tema di raccolta di rifiuti solidi urbani – il D.Lgs. n. 507 del 1993 contempla, all’art. 66 dei temperamenti dell’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dal comma 3, lett. b) di tale disposizione.

La tassa in questione è dovuta – in forza del disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 – per effetto dell’occupazione o della detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, fatta eccezione: a) per le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni; b) per i locali e le aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacchè la norma succitata – ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area – dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (Cass. 19459/03, 19173/04).

La mancata utilizzazione della struttura alberghiera in questione per alcuni mesi dell’anno di per sè non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2.

La norma cit, come dianzi detto – indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’ immobile, che di certo – non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo – com’è evidente – le prime ed il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 ( (Cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09).

Quindi, se la struttura è dotata di licenza annuale non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura, potendo richiedere la società, a tal fine, la licenza stagionale.

La tassa è quindi, dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, con i limiti giù evidenziati che non ricorrono nella fattispecie.

2. Anche l’ultimo motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007, Sez. 5, Sentenza n. 13957 del 28/05/2008 Sez. 5, Sentenza n. 302 del 12/01/2010 Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).

Le ulteriori questioni relative al ricorso principale e il ricorso incidentale rimangono assorbiti.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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