Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24188 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24188 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 3018-2010 proposto da:
BONAFONI CESARE BNFCSR24P3OH501P, già titolare della
ditta individuale “BONAFONI JUNIOR” BONAFONI CESARE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELPINO
FEDERICO 7 A/1, presso lo studio dell’avvocato ZEDDA
ANNA RITA, che lo rappresenta e difende giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

2468
contro

T
BRICCHI SERAFINO;

– intimato –

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 1904/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/02/2009 R.G.N. 6927/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;

ANNA RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato MERCATI NICOLETTA per delega ZEDDA

r.g. n. 3018/10
udienza del 10.7.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha condannato Cesare
Bonafoni a risarcire il danno subito da Serafino Bricchi, suo ex dipendente, per l’omissione

somma corrispondente a quella occorrente per la costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13
della legge n. 1338 del 1962. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta osservando che il
datore di lavoro, sul quale incombeva l’onere della prova della regolarità contributiva, non aveva
fornito la dimostrazione del regolare versamento dei contributi, avendo prodotto in giudizio
documentazione attestante il versamento contributivo a favore di altro soggetto, omonimo
dell’appellante.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Cesare Bonafoni affidandosi a due motivi di
ricorso.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 210, 416, 421, 437 c.p.c. e 2697 c.c., il
ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia fatto corretto uso dei poteri istruttori d’ufficio

ex artt. 421 e 437 c.p.c. ai fini dell’acquisizione della prova dell’assolvimento, da parte del datore di
lavoro, degli obblighi di natura contributiva incombenti a suo carico per i periodi in contestazione,
omettendo altresì di dare il giusto rilievo al mancato adempimento, da parte dell’Inps, all’ordine di
esibizione degli originali degli atti del procedimento ispettivo.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale sotto il profilo
del vizio di motivazione, assumendo che i giudici di merito avrebbero errato anche nella
valutazione delle prove documentali, acquisite agli atti del processo, concernenti il pagamento dei
contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro relativamente alla posizione assicurativa
dell’odierno intimato.
3.- I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi,
sono infondati.

contributiva relativa al periodo 1.1.71-31.12.72 e 1.1.74-31.5.74, mediante il versamento di una

Questa Corte ha già affermato (cfr. ex plurimis Cass. n. 12717/2010, Cass. n. 17102/2009, Cass. n.
22305/2007) che, nel rito del lavoro, l’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito del
contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio
di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al
sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c., qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la
richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito,

che nel rito del lavoro l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte
del giudice d’appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437
c.p.c. e che esercizio di tali poteri è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi
un’espressa motivazione in ordine all’indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso,
dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato.
4.- Con specifico riferimento all’ordine di esibizione, questa Corte ha precisato poi che nel rito del
lavoro il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire
al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, poiché,
trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia
acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa
indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di
essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile
neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 23120/2010, Cass. n.
2004
Sullo
stesso
tema
è
stato
altresì
precisato
(Cass.
n.
170761
Cass. n. 6769/98) che il
4375/2010).
potere officioso ex art. 421 c.p.c. di ordinare l’esibizione di documenti è discrezionale, sicché il suo
esercizio non comporta alcun vincolo per il giudice. Del pari discrezionale è, quindi, anche il potere
di desumere argomenti di prova dall’inosservanza dell’ordine di esibizione, anche se, in questo
caso, la discrezionalità è correlata alla natura dell’argomento di prova. Tale correlazione comporta
che per l’eventuale valutabilità del rifiuto di esibizione di documenti come ammissione del fatto è
necessario che vi siano elementi di prova concorrente.
5.- Quanto alla denuncia del vizio di motivazione, deve ribadirsi che, come è stato più volte
affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con
ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
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avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione. Ed aveva già precisato (cfr. Cass. n. 209/2007)

convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,
senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se
allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel
ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti
decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile

logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché il giudice
di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi
dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n.
9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009,
Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n.
1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006).
6.- Nelle citate sentenze questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di prova, spetta
in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le
complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi
ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni
per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere
decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009 cit.).
7.- Né può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto
decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con
quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di
mera probabilità, l’efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è
fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. ex plurimis Cass. n.
14034/2005), essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far
ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione
della vertenza (Cass. n. 21249/2006).
8.- Con motivazione adeguata, che sfugge alle censure di violazione di norme di legge e di vizi
motivazionali, i giudici d’appello, nel caso di specie, hanno escluso che fosse stata fornita, da parte

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contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento

del datore di lavoro, la prova del pagamento dei contributi di cui il lavoratore aveva lamentato
l’omesso versamento, osservando, da un lato, che la carenza contributiva per i periodi denunciati
dal lavoratore doveva ritenersi attestata dalla documentazione proveniente dall’ente previdenziale e
confermata dalle dichiarazioni rilasciate dal funzionario dell’Istituto (che era stato più volte
ascoltato dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado) e, dall’altro, che il datore di lavoro
non aveva fornito alcuna prova del pagamento, essendosi limitato a produrre documentazione da cui
risultava soltanto il versamento dei contributi a favore di altro soggetto, omonimo del Bricchi, così

9.- La Corte territoriale ha, dunque, adeguatamente motivato il proprio convincimento in relazione
a tutti i fatti rilevanti nella presente controversia. Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo
cui il materiale istruttorio non sarebbe stato completamente e adeguatamente valutato, ed avrebbe
richiesto comunque ulteriori approfondimenti, si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione
diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito e, attraverso la denuncia di vizi della
motivazione e di violazione di norma di legge, finiscono, in effetti, per sollecitare a questa Corte
una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede di legittimità.
10.- Alla luce dei principi sopra ricordati, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente
motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, quindi, le censure che le sono state mosse
con i motivi in esame.
11.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del resistente, non deve provvedersi in
ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P .Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2013.

come emergeva anche dal diverso numero di posizione assicurativa indicato nel libretto di lavoro.

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