Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24188 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei
Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio dell’Avv. CHILOSI
Riccardo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ELEMEDIA S.p.A. (già Kataweb S.p.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato –
e sul ricorso proposto DA:
ELEMEDIA S.p.A. (già Kataweb S.p.A.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza
Mazzini n. 27, presso lo studio Trifirò & Partner dagli
Avv.ti
Favalli Giacinto e Paolo Zucchinali, che la rappresentano e
difendono, anche in forma disgiunta, per procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
R.M.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
310/2009 del 15.01.2009/15.10.2009 nella causa iscritta al n. 3217
R.G. dell’anno 2005;
udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere
Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;
vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 3.05.2001 del Cons.
Alessandro De Renzis;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva n. 310 del 2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la giustificatezza dell’impugnato licenziamento, rigettava la domanda di condanna dell’appellata società ELEMEDIA S.p.A., in favore dell’appellante R.M., alla corresponsione dell’indennità supplementare ex art. 27 CCNL; confermava la decisione di primo grado in ordine all’insussistenza della dedotta dequalificazione professionale di dirigente; rimetteva al prosieguo del giudizio le questioni relative alla quantificazione dell’indennità di cui all’art. 21 CCNL, applicato, da calcolarsi sulla base di tredici mensilità.
Il R. propone ricorso per cassazione sulla base di unico articolato motivo.
Resiste la società Elemedia con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Il ricorrente principale R. contesta l’interpretazione seguita dal giudice di appello della norma collettiva anzidetta e la valutazione dello stesso giudice circa la sussistenza di ragioni oggettivamente giustificatrici del licenziamento, mentre la società da parte sua censura la valutazione del medesimo giudice circa il riconoscimento a favore del dipendente della qualifica di dirigente, trattandosi di un “direttore amministrativo”, onde gli spetterebbero non tredici mensilità, come deciso dalla Corte di Appello, ma otto mensilità.
3. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
Entrambi i ricorsi sono infondati, in quanto si limitano a prospettare una diversa interpretazione delle norme collettive ed un diverso apprezzamento degli elementi di fatto rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici di merito sia in punto di giustificatezza del licenziamento sia in punto di riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 21 del CCNL sulla base di tredici mensilità.
Con riguardo alla giustificatezza del licenziamento la sentenza impugnata è in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, essendo state evidenziate le esigenze organizzative e di riassetto aziendale poste alla base del provvedimento espulsivo e non coincidenti necessariamente con una situazione di grave crisi aziendale (cfr Cass. n. 21748 del 2010; Cass. n. 13719 del 2006;
Cass. n. 6367 del 2011) e non avendo mai dedotto il R. nel caso di specie di poter essere collocato altrove nè essendovi di tale questione cenno nella sentenza stessa.
Parimenti immune da censura, perchè sorretta da congrua e logica motivazione, è la statuizione relativa alla spettanza dell’indennità supplementare, riconosciuta dai giudici di merito a favore del R. in relazione al suo incarico dirigenziale e avente come presupposto, come già detto, la giustificatezza del licenziamento, sia alla determinazione della stessa in tredici mensilità ex art. 21 CCNL. 3. In conclusione i ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
Ricorrono giustificate ragioni, stante la reciproca soccombenza, per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011