Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24187 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17942-2012 proposto da:

COMUNE DI ASCEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COPENAGHEN 10, presso lo studio

dell’avvocato GIANPAOLO PAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELO SANSONE giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ALBA CAMPING SRL, CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 289/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n.289/09/11, depositata il 27.5.2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società Alba Camping s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 226/18/2009 (che aveva ridotto la somma dovuta del 40% – da Euro 19.043,81 a Euro 7.617,24), annullando la cartella di pagamento Tarsu per l’anno 2004, rilevando l’intervenuta decadenza triennale, ai sensi della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis e L. n. 296 del 2006, art. 1, per la notifica della cartella.

Il Comune di Ascea impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo quale unico motivo violazione della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis e L. n. 296 del 2006, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo non essersi maturata la decadenza.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172 con decorrenza 1.7.2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1 che prevedeva, invece, il termine triennale.

La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Tale normativa tuttavia non può applicarsi alla Tarsu, nei casi in cui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo che non costituisce atto prodromico e fini dell’emissione della cartella esattoriale.

Infatti il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 prevede l’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla Tarsu soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 cit. D.Lgs., oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora, come nel caso di specie, la denuncia sia stata presentata l’ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previo emissione di alcun avviso di accertamento, guidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione.

Inoltre l’art. 72, comma 1 D.Lgs. consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della Tarsu e alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti.

Nel caso di specie è pacifico che l’Ente non abbia provveduto, per l’annualità in questione, ad alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente con conseguente applicazione del termine triennale di decadenza di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 che prevede “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”, disposizione non abrogata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72.

La cartella in questione avrebbe dovuto essere notificata entro il 31/12/2007 e la CTR ha osservato, con valutazione di merito, che “non vi è prova agli atti dell’invio di un avviso di pagamento Tarsu che il comune afferma essere avvenuto il 1/8/2005 e che l’avviso di ricezione di cui al doc. 5 della produzione del comune non fornisce la prova di un valido atto introduttivo non essendovi certezza dell’atto a cui si riferisce”.

Il Comune, nel censurare tale affermazione, si limita ad affermare che la notifica della cartella sarebbe “avvenuta, invece, come da documentazione in atti, nel mese di agosto 2005 è dunque entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo”, senza tuttavia riprodurre tale atto nè fornire alcuna indicazione toponomastica relativamente alla sua produzione nel giudizio di merito, con conseguente difetto di autosufficienza del motivo.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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