Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24187 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Terenzio n.

21, presso lo studio dell’Avv. Samperi Francesco, rappresentato e

difeso dall’Avv. Cosio Roberto del foro di Catania per procura in

calce ricorso;

– ricorrente –

contro

ZIMMER S.r.l., (incorporante della Centerpulse Italy S.p.A.- già

Sulzer Orthopedies Italia S.p.A.- già Italpro S.p.A.) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Via Salaria n. 259, presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giustiniani Marcello ed Antonella

Negri per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n.

763/09 del 22.10.2009/10.12.2009 nella causa iscritta al n. 1107 R.G.

dell’anno 2003;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere

Dott. De Renzis Alessandro in data 25.10.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c. in data 5.08.2011 del Cons.

Alessandro De Renzis;

udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 763 del 2009, nel confermare la decisione di primo grado, ha ribadito il rigetto della domanda proposta da F.G. nei confronti della ZIMMER S.r.l., incorporante della CentErpulse (già Sulzer Orthopedics Italia già Italpro S.p.A.) per fa accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro di collaborazione consistente nella prestazione di opera continuativa in forza di contratto stipulato il 13.04.1992 e per far condannare la Italpro S.p.A. a corrispondere il 10 % del fatturato relativo agli anni dal 1992 al 1997, pari ad Euro 935.126,97. Tale attività, secondo il F., era distinta da quella oggetto dei rapporti tra la Sicilpro, di cui lo stesso era amministratore , e la Italpro. La Corte territoriale ha ritenuto, nell’escludere l’esistenza del rapporto contrattuale invocato dal F., il documento 13.04.1992 non idoneo ad integrare una accordo contrattuale tra le parti. Il F. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, cui resiste la ZIMMER S.r.l nella indicata qualità con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.2. Il ricorrente ripropone con il ricorso per cassazione le censure già svolte contro la decisione di primo grado, rilevando in particolare che, quando non era ancora stato stipulato il contratto tra Italpro e Sicilpro, egli svolgeva già, nel rispetto degli anzidetti accordi del 13 aprile 1992, tutte quelle prestazioni, riconosciute dalla Italpro, in relazione alle quali venne eseguito il pagamento parziale in data 30 luglio 1992 (su tale profilo è impostato il quinto motivo).

Lo stesso ricorrente contesta le valutazioni dei testi (in particolare con il sesto e settimo motivo) effettuata dai giudici di merito, nonchè l’insufficiente motivazione sul mancato riconoscimento delle spettanze richieste ai sensi dell’art. 2126 c.c. (ottavo motivo del ricorso).

3. Gli esposti motivi sono infondati, in quanto il giudice di appello ha proceduto ad una valutazione dei rapporti intercorsi tra le parti (sia quelli tra la Sicilpro e la Italpro sia quelli tra il F. in proprio e la Italpro) con ampia e coerente motivazione, mentre il ricorrente si limita ad opporre un diverso, non consentito, apprezzamento, e ciò anche con riguardo alle risultanze documentali e testimoniali, peraltro non riprodotte e trascritte, con palese violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata infine è Immune dalla censura di cui all’ottavo motivo circa la violazione dell’art. 2126 c.c. ai fini del riconoscimento dei rivendicati compensi, atteso che, come correttamente ha rilevato il giudice di appello, il rapporto di parasubordinazione non ricade nell’applicazione di tale norma, trattandosi di norma a carattere eccezionale relativa al rapporto di lavoro subordinato (cfr Cass. n. 5738 del 2001; Cass. n. 5941 del 2004; Cass. n. 6260 del 2006).

4. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 5000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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