Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24187 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 08/09/2021), n.24187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21378-2016 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso da sé medesimo;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato LIDIA SGOTTO

CIABATTINI, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2016 del TRIBUNALE DI BENEVENTO, depositata

il 18/3/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata

del 21/4/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che l’avv. P.A. aveva proposto avverso la pronuncia con la quale il giudice di pace aveva, a sua volta, ritenuto prescritto il credito da prestazione d’opera professionale che lo stesso aveva azionato nei confronti di R.A..

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che, secondo le sue stesse allegazioni, l’ultima attività professionale svolta dall’appellante risaliva al 7/6/2005 e che il primo atto interruttivo era intervenuto solo con la richiesta di pagamento dei compensi professionali maturati trasmessa con racc. a.r. del 21/9/2010, non essendo risultata la prova né del fatto che l’appellante aveva ricevuto nel dicembre del 2007 una consulenza tecnica di parte per le relative valutazione, né dell’attività professionale che il difensore avrebbe svolto in ordine alla stessa, ed ha, quindi, condiviso la sentenza impugnata lì dove il giudizio del primo giudice aveva ritenuto che il credito vantato dall’appellante doveva ritenersi prescritto a norma dell’art. 2956 c.c.. D’altra parte, ha aggiunto il tribunale, l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla convenuta “e’ pienamente compatibile con la sola eccezione di intervenuto pagamento, svolta dalla R. in prime cure”.

L’avv. P.A., con ricorso notificato il 17.21/9/2016, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza del tribunale, dichiaratamente non notificata.

R.A. ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2956 c.c., n. 2, artt. 2957,2943 e 2945 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’eccezione di parziale pagamento sollevata dalla convenuta fosse compatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito da prestazione d’opera professionale azionato dallo stesso.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la R. aveva eccepito l’adempimento parziale di Euro 4.500,00, a fronte della somma richiesta di Euro 5.000,00, e che, come denunciato nell’atto d’appello, il debitore non può far valere la prescrizione presuntiva il debitore ove deduca di aver estinto l’obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata poiché, in tal modo, egli nega parzialmente l’originaria esistenza del credito.

1.3. Il tribunale, del resto, ha erroneamente escluso che vi fosse la prova dell’attività professionale svolta dall’appellante nel dicembre del 2007 in merito alla consulenza tecnica di parte redatta per conto della R., laddove, al contrario, il geom. Macina, escusso come testimone, ha riferito di aver redatto due consulenze su incarico della R. e di essere andata con la stessa presso lo studio dell’avv. P. al quale sono state consegnate.

2.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui è articolato.

2.2. Il ricorrente, intanto, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, infatti, lungi dal ritenere compatibile l’eccezione di prescrizione presuntiva con l’eccezione di parziale pagamento del debito nei confronti dell’attore, ha ritenuto, con apprezzamento rimasto sul punto del tutto incensurato, che l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla convenuta non fosse incompatibile con l’eccezione che la stessa aveva sollevato di intervenuto (e cioè integrale) pagamento in favore dell’attore. Ed e’, in effetti, noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato o sia comunque estinto non rendono inopponibile l’eccezione di prescrizione presuntiva poiché, lungi dall’essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell’eccezione stessa (Cass. n. 23751 del 2018; Cass. n. 7800 del 2010; Cass. n. 14943 del 2008, Cass. n. 14249 del 2004).

2.3. Ne’ il ricorrente ha provveduto a riprodurre in ricorso il testo dell’eccezione di parziale (e non totale) pagamento che, in ipotesi, la R. avrebbe formulato: laddove, com’e’ noto, il ricorrente per cassazione che lamenti, come implicitamente è accaduto nel caso in esame, l’erronea interpretazione di un atto processuale da parte del giudice di merito, e cioè l’atto in cui la R. aveva sollevato l’eccezione di pagamento a fronte della maggior somma richiesta, ha l’onere, onde assicurare la specificità del motivo, di riprodurne il contenuto nei suoi esatti termini, quanto meno nella misura necessaria a consentire alla Corte, che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino, di effettuare sul punto il necessario controllo senza accedere direttamente agli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 24340 del 2018).

2.4. Le residue censure che il ricorrente ha svolto sono, invece, inammissibili. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle relative emergenze, hanno escluso che l’avv. P. avesse svolto la propria attività professionale all’esito della dedotta consegna nel dicembre del 2007 della consulenza tecnica di parte redatta per conto della R. dal geom. M.. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio, nella specie neppure invocato, consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)

3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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