Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24187 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30799/2019 proposto da:

O.M., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’avv.to Patrizia Bortoletto,

(patrizia.bortoletto.ordineavvocatiravenna.eu) con studio in Faenza

via XX Settembre 29, giusta procura speciale allegata al ricorso, e

domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1217/2019 della Corte d’Appello di Bologna

depositata il 11.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

8.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. O.M., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di fuggito dal paese di origine in quanto, versando in estrema povertà, era stato avvicinato da una setta di un culto segreto che lo voleva affiliare per indurlo a commettere reati di vario genere: poichè si era rifiutato di divenire adepto del gruppo, temeva che avrebbe potuto essere ucciso in caso di rientro in patria.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè degli artt. 2,10,32 Cost. e dell’art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nonchè dell’art. 11 del Patto Internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali ed il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con Protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 – 19 dicembre 1966, ratificata in Italia con L. 8 gennaio 1977.

1.1. Lamenta, altresì, una inadeguata valutazione della situazione del paese di origine ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni oggettive di danno grave per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. 5 gennaio 2007, art. 14, lett. c).

1.2. Si duole, infine, del mancato riconoscimento della protezione umanitaria: deduce, al riguardo che non era stata adeguatamente valutata la documentata attività lavorativa svolta in Italia.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Premesso che la Corte territoriale ha evidenziato che sulla valutazione di scarsa credibilità formulata dal Tribunale mancava una esplicita ed argomentata censura ed ha ritenuto, comunque, non attendibile la complessiva vicenda narrata dal ricorrente in quanto, facendo espresso riferimento alla griglia interpretativa prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha evidenziato la vaghezza delle circostanze narrate e le numerose contraddizioni che infarcivano il suo racconto (in particolare la mancata indicazione del nome della setta che lo avrebbe voluto affiliare, del tipo di pressioni che avrebbe subito, oltre alla circostanza che dalle più recenti COI, il termine” culto” assumeva una variegata quantità di significati delle forme associative praticate nel paese: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), la censura risulta del tutto generica.

2.2. In primo luogo, infatti, non vengono riportati i motivi d’appello proposti al fine di consentire a questa Corte di apprezzare l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di merito. (cfr. Cass…..).

2.3. In secondo luogo, vengono indicate dal ricorrente le fonti informative che illustrano la complessiva situazione della Nigeria estratte dal sito della Regione Emilia Romagna (cfr. pag. 4 u. cpv. del ricorso) e, quindi, dotate di attendibilità ben diversa da quelle ufficiali ed aggiornate, indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2: in tal modo il ricorrente omette di considerare sia che la vastità del paese impone che le informazioni siano riferite alla regione da cui egli proviene, sia che la Corte territoriale si era correttamente riferita al fine di valutare le specifiche condizioni socio politiche di esso in relazione al livello di tutela dei diritti fondamentali – ai rapporti dell’UNCHR e dell’EASO aggiornati alla data della decisione (cfr. rapporti Easo del novembre 2018: pag. 5 della sentenza impugnata), dai quali si evinceva che nella regione del Delta State non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata o di conflitto armato interno e, dunque, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

2.4. La censura, dunque, genericamente proposta, maschera la richiesta di una rivalutazione di merito di fatti già compiutamente esaminati dai giudici d’appello con motivazione insindacabile in sede di legittimità, dove non è consentito domandare una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito che, nella materia in esame, si sia attenuto ai criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed alle fonti informative prescritte dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3. Ma il motivo è inammissibile anche in relazione alla conferma del rigetto della domanda di protezione umanitaria.

3.1. Si osserva, al riguardo, che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto non sufficienti le prove documentali fornite a sostegno dell’attività lavorativa svolta, e dunque dell’integrazione pretesamente raggiunta: la Corte, infatti, si è attenuta al consolidato principio di questa Corte secondo il quale in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 4455/2018).

3.2. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che il giudizio di comparazione, rispetto alle specifiche condizioni del paese di origine, non consentiva di giungere ad una soluzione per lui favorevole: sulla base delle C.O.I. aggiornate non poteva, infatti, ritenersi che il ricorrente potesse subire una violazione dei diritti fondamentali tale da potersi determinare una privazione del nucleo irrinunciabile della sua dignità, e gli elementi di integrazione di cui era stata fornita prova (tirocinio retribuito e poi contratti di lavoro a tempo determinato svolti nel 2018) sono stati esaminati ma non sono stati considerati sufficienti (cfr. pag. 5 ultimo cpv.).

3.3. A fronte di tale valutazione, la censura proposta non può trovare ingresso in sede di legittimità in quanto, da una parte, chiede una rivalutazione di merito delle emergenze processuali già esplicitamente considerate dalla Corte territoriale con motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, e, dall’altra, non prospetta alcuna specifica doglianza in punto di “vulnerabilità” limitandosi ad affermare, invero genericamente, che sarebbero elementi fondanti del diritto alla protezione umanitaria “oltre a quanto già riportato in ordine alla estrema povertà del paese, anche la fuga con conseguente abbandono della famiglia ed in generale della propria vita e individualità, le violenze subite durante la permanenza in Libia ed il terribile viaggio sino all’arrivo in Italia” (cfr pag. 11 del ricorso): in tal modo, tuttavia, non è stato fornito alcun elemento decisivo a sostegno di tale allegazione, tenuto conto sia della rilevata mancanza di specifico motivo in punto di credibilità nel giudizio d’appello (cfr. pag. 4 terzo cpv. della sentenza impugnata), sia di quanto già argomentato sulla correttezza dell’accertamento ufficioso compiuto dalla Corte sulle condizioni del paese di origine, sia sull’assoluta carenza di allegazioni in ordine al dedotto transito attraverso la Libia.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Nulla sulle spese, attesa la mancanza di tempestiva difesa della parte intimata.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

 

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