Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24186 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 29/11/2016), n.24186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14731-2012 proposto da:

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TERENZIO 7, presso lo studio

dell’avvocato ORAZIO ABBAMONTE, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

SUPERMERCATI D. & C. SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 13/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 217/44/11, depositata il 13.6.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Somma Vesuviana avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 549/35/2009 che aveva accolto in parte il ricorso della società Supermercati D.& C. s.r.l. avverso la cartella di pagamento Tarsu, per l’anno 2006, annullando parzialmente la cartella con riferimento alle superfici destinate ad attività industriale.

Rilevava la Commissione Tributaria Regionale,l’inammissibilità dei motivi di gravame trattandosi di questioni nuove.

Il Comune di impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, non avendo il Comune prospettato questioni nuove ma semplici difese;

b) violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 184, comma 1, L. n. 507 del 1993, artt. 62, 67 e 68, D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 18, 21 e 57 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo, tutt’al più il contribuente diritto a una riduzione della tariffa per le aree produttive di rifiuti speciali.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

La questione controversa concerne l’esenzione dalla Tarsu, relativamente al Comune di Somma Vesuviano, per l’anno 2009 della società intimata, essendo controverso se la predetta azienda, in base al regolamento comunale, produceva anche rifiuti speciali assimilabili agli urbani, quindi tassabili, oppure rifiuti speciali che, per qualità e quantità, non ne consentivano la tassazione.

La CTP ha accertato che trattasi, per una parte, di rifiuti provenienti da attività industriale, implicitamente valutati quali rifiuti pericolosi (rifiuti tossici o nocivi) affermando che le superfici produttive di rifiuti pericolosi vanno escluse dalla tassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in quanto è previsto ex lege l’obbligo di smaltimento a carico dei produttori.

Le questioni trattate in appello dal Comune, così come rilevato dalla CTR, erano effettivamente nuove e inammissibili perchè implicante accertamenti di fatto, sulla nuova circostanza che invece si trattasse di rifiuti speciali assimilabili; la CTP aveva, invece, sostenuto che la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento deducendo trattarsi di rifiuti speciali non assimilabili smaltiti autonomamente e che il Comune, assente in giudizio, nulla aveva contestato.

Il secondo motivo rimane assorbito.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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