Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24186 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 27/09/2019), n.24186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18742-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, Via TUSCOLANA

1426, presso lo studio dell’avvocato ARPAIA ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONARELLI ROBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7170/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno di imposta 2008, con il quale l’Ufficio aveva proceduto al recupero di costi dedotti dalle imposte, ritenendoli non deducibili;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate dinnanzi la Commissione Tributaria Regionale la quale accoglieva il ricorso

il contribuente proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria con la quale, fra l’altro, chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria con la quale insisteva per la declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, per l’errata valutazione circa la prova, asseritamente mancante, dei presupposti della certezza e della inerenza per la deducibilità delle spese e dei costi dal reddito di lavoro autonomo ed omesso esame del fatto decisivo costituito dalla prova documentale fornita.

ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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