Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24186 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13818-2016 proposto da:

R.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositato il

26/11/2015; (RG 465/2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con ricorso del 4.3.2015 R.I. adiva la Corte d’appello di Firenze per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Processo presupposto, un giudizio di equa riparazione instaurato innanzi alla Corte d’appello di Perugia il 25.5.2010, definito con sentenza di questa Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 4.12.2012 e portato ad esecuzione satisfattiva, in base ad un precetto notificato il 9.5.2014, con provvedimento di assegnazione divenuto irrevocabile il 18.7.2014.

Con decreto del 3.4.2015 reso all’esito della fase monitoria la Corte d’appello fiorentina, in accoglimento della domanda, liquidava in favore della ricorrente l’indennizzo di Euro 1.250,00, sulla base di una durata, giudicata irragionevole, di 20 mesi, considerando cumulativamente la fase cognitiva e quella esecutiva.

L’opposizione erariale proposta era accolta dalla Corte distrettuale con decreto del 26.11.2015, che rigettava la domanda, condannando la R. alle spese. Respinte le eccezioni pregiudiziali di decadenza per decorso del termine della L. n. 89 del 2001, art. 4 e d’incompetenza della Corte territoriale adita, riteneva la Corte d’appello in composizione collegiale che il procedimento presupposto aveva avuto una durata complessiva di due anni, un mese e 14 giorni (di cui un anno e 11 mesi e 5 gg. la fase di cognizione, e due mesi e 9 gg quella di esecuzione), sicchè il termine di durata ragionevole di due anni, sei mesi e cinque giorni (richiamata Cass. S.U. n. 6312/14) non era stato superato.

Per la cassazione di tale decreto ricorre R.I., in base a due motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone, altresì ricorso incidentale condizionato.

Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare:

a) va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal Ministero controricorrente, per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Al netto della (non raccomandabile: cfr. Cass. S.U. nn. 5698/12 e 16628/09) riproduzione integrale del decreto monocratico e di quello collegiale oggetto d’impugnazione, il ricorso presenta nella premessa e nelle parti di collegamento un corredo narrativo sufficientemente perspicuo, idoneo a consentire la comprensione dell’oggetto del contendere;

b) è inammissibile l’istanza, formulata da parte ricorrente nella propria memoria, di rimessione del ricorso alle S.U. affinchè chiariscano la questione relativa all’unificazione delle due fasi – quella cognitiva e quella esecutiva nell’applicazione della L. n. 89 del 2001, perchè tardiva e non proposta al Primo Presidente di questa Corte, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 2 e art. 139 disp. att. c.p.c.; derubricata a semplice sollecitazione dell’esercizio del potere officioso che compete a questa sezione semplice ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 3, l’istanza va respinta, per le ragioni che seguono e che rendono tutt’altro che necessario od opportuno un’ulteriore interpello in materia delle S.U.;

c) va respinta l’istanza, sempre formulata da parte ricorrente, di sospensione o rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso in attesa che la Corte EDU si pronunci sulla ricevibilità del ricorso n. 42256 del 2012, nel cui ambito la Corte europea avrebbe interpellato il Governo italiano sulle prassi applicative seguite in materia dai giudici nazionali; in disparte che l’istituto della sospensione è ignoto al processo di legittimità, va osservato che nemmeno il rinvio a nuovo ruolo può essere disposto, sia perchè stando alle scarne indicazioni fornite al riguardo dalla ricorrente non è possibile apprezzare la decisività, ai fini in esame, del suddetto procedimento CEDU, sia perchè l’istanza è manifestamente contraria, per la sua portata meramente esplorativa, alle esigenze di sollecita definizione del procedimento;

d) va rigettata, altresì, l’istanza di pregiudiziale comunitaria ex art. 267 del Trattato UE sull’interpretazione dell’art. 6 CEDU (se detta norma “osta alla fissazione, da parte del Giudice nazionale, di un termine semestrale di decadenza, dal deposito del titolo stesso, per instaurare l’azione esecutiva”); la c.d. comunitarizzazione della CEDU per effetto del nuovo art. 6 del Trattato UE non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati e, dunque, non sostituisce nè aggiunge in posizione antagonista l’una Corte all’altra, restando la Corte EDU l’unico organo depositario dell’interpretazione della Convenzione;

e) va infine dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 nella parte in cui stabiliscono un termine di decadenza semestrale per la valutazione unitaria della fase di cognizione e di quella di esecuzione, in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 6, paragrafo 1 e art. 13 CEDU, per le ragioni tutte che seguono.

2. – Il primo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. Sostiene parte ricorrente che proprio in base all’arresto di S.U. n. 6312/14, l’Amministrazione erariale ha a sua disposizione un termine dilatorio di sei mesi e 5 gg. a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che accorda l’equa riparazione, entro il quale effettuare il pagamento; e che tale interpretazione trova conferma nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 29.3.2009, Cocchiarella c/ Italia), secondo cui l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale deve essere considerata come parte integrante del processo ai fini dell’art. 6 della Convenzione. Pertanto, tenuto conto che la fase di cognizione e di legittimità del procedimento di equa riparazione non può eccedere i due anni, e che nei successivi sei mesi dall’esecutività del provvedimento l’Amministrazione dispone d’un termine dilatorio di sei mesi e cinque giorni per effettuare il pagamento, quest’ultimo termine, in caso d’inerzia, deve essere posto a carico della stessa Amministrazione, nell’ottica della predetta valutazione unitaria della fase di cognizione e di quella di esecuzione.

3. – Il motivo è infondato.

La giurisprudenza delle S.U. di questa Corte sui limiti del nesso di continuità che intercede tra cognizione ed esecuzione, ai fini applicativi della L. n. 89 del 2001, è scandita da tre interventi.

Con un primo, reso dalle sentenze nn. 27348 e 27365/09, si è affermato il principio in base al quale il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall’altro) e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dalla della L. n. 89 del 2001, art. 4 l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza.

Con la sentenza n. 6312/14 le S.U. di questa Corte Suprema, chiamate, tra l’altro, ad affrontare il diverso problema se il processo di esecuzione forzata, eventualmente promosso per ottenere la realizzazione dell’equo indennizzo, potesse qualificarsi o no come del tutto autonomo rispetto al precedente processo di cognizione di formazione del titolo, hanno affermato il principio per cui in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna “Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 l’interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. – ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonchè, ove intrapresa, all’intervenuta promozione dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all’art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive.

Successiva mente, richieste di fornire risposta all’interrogativo se la disciplina statuale che prevede un termine di decadenza semestrale dalla definitività del giudizio debba in generale riferirsi all’esito del procedimento complesso (accertamento + esecuzione) o se, posto tale principio, possa però assumere rilievo anche la condotta non attiva della parte, tenuta dopo la irretrattabilità della fase di cognizione e prima della fase di esecuzione; e dunque se, in altri termini, la dislocazione temporale del dies ad quem della definitività del giudizio come sopra indicato non trovi un limite nel maturarsi, tra una “fase” e l’altra, del termine semestrale previsto dall’art 4 della originaria formulazione della L. n. 89 del 2001, le S.U. con sentenza n. 9142/16 hanno ritenuto che ove si sia attivata per l’esecuzione nel termine di sei mesi dalla definizione del procedimento di cognizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4 la parte può esigere la valutazione unitaria dei procedimenti, finalisticamente considerati come unicum, mentre, ove abbia lasciato spirare quel termine, essa non può più far valere l’irragionevole durata del procedimento di cognizione, essendovi soluzione di continuità rispetto al successivo procedimento di esecuzione.

Dunque ed in sintesi, superata l’iniziale netta cesura tra cognizione ed esecuzione di cui alle pronunce del 2009, la tendenziale unicità delle due fasi al fine di rispettare il principio di effettività della tutela giurisdizionale ha condotto ad affermare sia l’indennizzabilità dello spatium deliberandi di sei mesi e cinque giorni dalla definitività del provvedimento cognitivo, senza che lo Stato abbia provveduto al pagamento, sia a considerare che tale più ampia copertura indennitaria operi indipendentemente dal fatto che la parte privata si sia limitata ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. ovvero abbia intrapreso l’azione esecutiva. Ma la suddetta copertura indennitaria non è, però, essa stessa costitutiva del diverso diritto di dilatare in maniera potestativa detta protezione, al riparo dal decorso del termine di decadenza stabilito dall’istanza nazionale. La possibilità di fruire dell’apprezzamento unitario e consecutivo delle due fasi di cognizione e di esecuzione sotto l’egida della L. n. 89 del 2001 è recessiva, come ben evidenziato da S.U. n. 9142/16, rispetto al decorso del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4. Diversamente, nulla si frapporrebbe, salvo il tardivo adempimento spontaneo, al potere della parte priVata di lucrare sine die l’indennizzo, oltre il termine (sei mesi e 5 gg.) di adempimento della P.A. e a dispetto dell’assenza di qualsivoglia processo pendente, cognitivo od esecutivo che sia.

Così ricomposto il sistema nella giurisprudenza delle S.U., nulla conduce a ritenere che nell’applicazione della L. n. 89 del 2001 l’un termine (quello di sei mesi e cinque giorni entro cui la P.A. organizza i mezzi finanziari per adempiere) e l’altro (quello di durata dell’esecuzione forzata svoltasi in difetto di adempimento spontaneo) debbano sommarsi tra loro e con la fase dichiarativa del processo, formando oggetto d’un unico accertamento di durata, con l’effetto ulteriore di far decorrere il termine di cui all’art. 4 legge cit. dal momento della chiusura satisfattiva dell’esecuzione forzata.

L’opposta tesi di parte ricorrente si basa, infatti, su di un semplicismo interpretativo – quello per cui la giurisprudenza della Corte EDU sia univoca e granitica in tal senso e non ammetta variazioni ad opera del legislatore nazionale – già adeguatamente confutato da S.U. n. 9142/16, alla cui estesa motivazione si rinvia.

A tale ultimo orientamento, che ha già trovato conferme nella giurisprudenza di questa sezione (v. nn. 12690/17 e 18615/17), va dunque assicurata continuità. Se è vero, infatti, che al principio di effettività della tutela giurisdizionale è coessenziale anche la tutela esecutiva, non per questo è lecito supporre, nell’ottica di una primazia assoluta e autoreferenziale del diritto del singolo, che i termini processuali siano irrilevanti o, peggio, abusivamente imposti dal legislatore.

4. – Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. L’esistenza di indirizzi della stessa Corte distrettuale fiorentina di segno diverso rispetto a quello oggetto d’impugnazione e la novità della questione, sostiene parte ricorrente, avrebbero dovuto essere motivo per compensare integralmente le spese.

5. – Anche tale motivo è infondato.

Premesso che in tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza (cfr. Cass. nn. 2730/12 e 1868/99), va richiamato l’indirizzo di questa S.C. in base al quale la facoltà di compensare le spese, prevista dall’art. 92 c.p.c., comma 2, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, e questi, del mancato uso di tale facoltà, non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione (Cass. n. 851/77).

6. – Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente condizionato.

7. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

8. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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