Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24185 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/11/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 29/11/2016), n.24185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Corsia

Agonale, n. 10, nello studio dell’avv. Clauda Antonelli, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/37/11 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, depositata in data 12 aprile 2011;

Sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 9 giugno 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la controricorrente l’avv. Claudia Antonelli;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza n. 209 del 2009 la C.T.P. di Roma rigettava il ricorso proposto da B.A.M. avverso l’avviso di liquidazione relativo alla revoca delle agevolazioni per l’acquisto di una prima casa, effettuato in Roma 15 ottobre 2001, per aver già usufruito delle medesime agevolazioni per acquisto precedentemente effettuato di altro immobile sito in (OMISSIS).

La C.T.R. di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che la stessa aveva diritto ad usufruire delle suddette agevolazioni, sulla base della ritenuta inidoneità della prima abitazione a sopperire alle proprie esigenze abitative.

Per la cassazione di tale decisione l’Ufficio propone ricorso, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo mezzo l’Amministrazione ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, e del D.L. n. 55 del 1993, art. 16, per aver la CTR erroneamente affermato l’inidoneità del fabbricato già posseduto dalla B., la quale già aveva ottenuto, in relazione all’acquisto dello stesso, il beneficio della prima casa, dichiarando, a tal fine, di possedere tutti i requisiti richiesti, compreso, quindi, quello inerente alla idoneità abitativa.

2.1 – La seconda censura attiene alla motivazione della decisione impugnata, in relazione all’assunto, privo di qualsiasi riferimento alle risultanze processuali, alla presenza di altro immobile non idoneo, per altro in presenza di specifiche deduzioni svolte al riguardo dall’Ufficio, tanto con riguardo alla destinazione catastale dell’immobile (A/3), quanto in ordine all’assenza di qualsiasi elemento di prova circa la dedotta inidoneità del primo immobile, per altro in contrasto con quanto dichiarato all’atto del relativo acquisto.

3 – Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente in relazione alla loro intima correlazione, sono fondati.

4 – Vale bene premettere che dal quadro normativo di riferimento è dato desumere il divieto di reiterazione del beneficio, tanto che non è consentito usufruire del regime di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in ragione di detto divieto, derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio (Cass., 30 luglio 2014, n. 17294; Cass., 19 ottobre 2011, n. 21671; Cass., 10 gennaio 2003, n. 229; Cass., 28 giugno 2000, n. 8784; Cass., 21 luglio 2000, n. 9607).

5 – La decisione impugnata si colloca su un versante divergente dall’orientamento sopra richiamato, per altro richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui chi sia proprietario di un edificio non idoneo può ottenere il beneficio in parola, che, tuttavia, non si riferisce ai proprietari di abitazioni che, come nella specie, abbiano già usufruito dell’agevolazione della prima casa. Per completezza di esposizione mette conto di osservare che la valutazione in merito all’idoneità dell’immobile già acquistato, non solo risultava dalla già richiesta ed ottenuta agevolazione, ma dalla categoria catastale del bene (A3), assolutamente incompatibile (cfr. anche Cass., 21 dicembre 2015, n. 25646) con la dedotta, e non adeguatamente verificata nella sentenza impugnata, inidoneità dell’abitazione già acquistata e rimasta di proprietà della sig.ra B..

6 – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio, che applicherà i principi di diritto sopra indicati, provvedendo, altresì, in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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