Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24185 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9651/2013 R.G. proposto da:

S.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Tobia,

con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 11, presso lo studio

del medesimo difensore;

– ricorrente –

contro

S.A., in proprio e nella qualità di S.F.,

rappresentato e difeso dagli Avv. Cesare Trebeschi, Carlo Zorat e

Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto in Roma, via Ludovico

Andronico n. 24, presso lo studio dell’ultimo difensore;

– controricorrente –

e contro

SU.GI., S.D., B.R. e

M.M.T., S.L., S.A., S.M., gli ultimi

quattro nella qualità di eredi di S.O.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1106

depositata il 5 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01 marzo 2017

dal Consigliere Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Brescia, con le sentenze n. 293 del 2003 e n. 11 del 2006, accoglieva la domanda proposta da S.A., S.F., S.D. e B.R. nei confronti di S.G. e Su.Gi., esteso il contraddittorio anche a S.O., e per l’effetto dichiarava – con la pronuncia non definitiva – lo scioglimento delle comunioni aventi distinti origini (quella di (OMISSIS) riguardava la successione ereditata di Su.Gi., quelle di (OMISSIS) erano frutto di due acquisti inter vivos) e disponeva per l’estrazione a sorte dei lotti riguardanti gli immobili di (OMISSIS), assegnando ad S.A. e F. gli edifici della cascina (OMISSIS), mentre per gli altri beni procedeva all’assegnazione con la sentenza definitiva;

– sul gravame proposto da Su.Gi., la Corte d’appello di Brescia, nella resistenza degli appellati S.G., da una parte, e S.D. e B.R., dall’altra, che proponevano anche appello incidentale, nonchè di S.A. e di S.F. (quest’ultimo decedeva nelle more lasciando erede universale Alfredo), nella contumacia di S.O., respingeva sia l’appello principale sia quelli incidentali, confermando le sentenze impugnate, in particolare, per quanto qui ancora di interesse, relativamente all’impugnazione incidentale di S.G. rilevava che la cascina di (OMISSIS) era stata ritenuta indivisibile sia dal primo sia dal secondo consulente tecnico (la notevole differenza di valutazione era dovuta ad un piano di recupero edilizio, che tuttavia non era mai intervenuto) e quanto all’assegnazione ai titolari della quota maggioritaria, aveva fatto applicazione dei principi di cui all’art. 720 c.c. attribuendo l’immobile ad S.A. e F. (comproprietari per la metà del bene), che avevano chiesto di rimanere in comunione, con richiesta di assegnazione del compendio tempestivamente formulata dai predetti;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Brescia ricorre S.G. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso S.A., rimasti intimati le restanti parti;

– in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

parte controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè le censure di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sarebbero state indebitamente cumulate.

Il rilievo è infondato. L’inammissibilità di cui si discute non può sussistere allorquando il ricorso per cassazione, pur presentando congiuntamente in rubrica i due profili di censura, esibisca sufficiente specificità, cioè la caratteristica che principalmente contraddistingue l’impugnazione in sede di legittimità.

Pertanto allorquando il motivo di ricorso evidenzi nitidamente nel proprio seno i profili attinenti la ricostruzione del fatto e passi successivamente alla trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o alla applicazione della o delle norme appropriate alla fattispecie, non v’è luogo per rilevare vizi del ricorso stesso.

E’ anzi insegnamento dottrinale ed esperienziale che, in alcuni casi (sia pur non costituenti regola generale), la trattazione congiunta dei profili di fatto e di diritto, per il loro intrecciarsi nella vicenda processuale, consigli l’unitaria trattazione, al fine di far meglio cogliere al collegio giudicante l’impianto della censura. Val bene ricordare che anche nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., il quale, imponendo la formulazione del quesito di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso, esigeva maggior precisione nell’individuazione della critica, si è ritenuto ammissibile un unico articolato motivo d’impugnazione relativo a vizi diversi, qualora lo stesso si concludesse con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali riferito al singolo profilo dedotto e idoneamente formulato (Cass. Sez. Un. n. 5624 del 2009; Cass. n. 15242 del 2012).

Va, altresì, preliminarmente rilevato che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato o inammissibile (come nella specie, per quanto di seguito si dirà), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nella specie, risultando la notificazione del ricorso effettuata nei confronti di Su.Gi., S.D., B.R., M.M.T., S.L., S.A. e M. – gli ultimi quattro nella qualità di eredi di S.O. – non perfezionata per mancata produzione dell’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c.), la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dei predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010 n. 6826 e Cass. 13 ottobre 2011 n. 21141);

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 718,720 e 1112 c.c., nonchè vizio di motivazione, quanto alle ragioni della non comoda divisibilità della massa ereditaria avente ad oggetto la Cascina (OMISSIS) in (OMISSIS) e dei terreni limitrofi di pertinenza, che nella perizia dell’ing. B. era stata frazionata in due distinti porzioni di cui una pari al valore di 2/3 e l’altra pari a quello di 1/3, non provvedendosi in tal senso solo perchè si doveva tenere conto della quota di Su.Gi. di 1/6 e di S.D. e B.R. di 1/12; inoltre, erroneamente la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che egli era l’unico erede ad avere rivestito la qualifica di imprenditore agricolo) è manifestamente infondato.

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera non divisibilità dei beni, ma anche ove gli stessi non siano comodamente divisibili. Ciò avviene qualora, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3635).

Nel caso di specie le suesposte condizioni ostative al frazionamento del fabbricato in due distinte unità abitative risultano compiutamente verificate dai Giudici di merito, i quali, tenendo ipotesi di materiale divisione prospettate dal consulente tecnico, hanno evidenziato, in conformità al parere espresso dall’ausiliare, come la ripartizione dell’immobile in questione in due o sei parti (quanti erano i condividenti) ne avrebbe comportato, per effetto dell’essere la stessa vincolata alla formazione di un Piano di Recupero per qualunque intervento edilizio, un sostanziale e vistoso deprezzamento, con l’effetto di ridurne il complessivo pregio in misura stimata pari al completo annullamento del valore economico (v. pagg. 12 e 13 dello stesso ricorso in cui vengono riportati i passi della relazione redatta dal c.t.u. ing. B.). Tale valutazione, convincentemente motivata, resiste alle critiche esposte in ricorso, considerato in particolare che i Giudici di merito, nel riferirsi all'”utile divisibilità”, non hanno espresso un concetto diverso da quello normativo, della “comoda divisibilità”, posto che, al di là della più o meno corretta terminologia adoperata, hanno in concreto e nella sostanza dimostrato di adeguarsi ai correnti canoni giurisprudenziali, costituenti ormai ius receptum, che in tema di applicazione dell’art. 720 c.c., fanno essenziale riferimento alla conservazione dei connotati funzionali del bene e del suo valore; ed a tal riguardo risulta di tutta evidenza il rilievo primario che può assumere l’esigenza di conservazione delle peculiari caratteristiche di un edificio, il cui snaturamento – come è dato di comune esperienza non necessitante di verifica mediante particolari “indagini di mercato” – si traduce inevitabilmente una sensibile perdita di valore dell’immobile.

Per ciò che concerne il fatto che nell’assegnazione della cascina la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che solo il ricorrente aveva la qualifica di imprenditore agricolo, si osserva che, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che il medesimo non conduce alcuna azienda sui fondi oggetto di divisione, e che, quindi, non sussisteva, in ordine a tale richiesta, alcun elemento di preferenza, essendo in ogni caso il giudizio relativo alla comoda divisibilità o meno del bene svincolato dalle eventuali richieste delle parti, ove le stesse non addivengano all’approvazione consensuale di un progetto di divisione ex art. 789 c.p.c., e suscettibile quindi di essere compiuto anche in via autonoma dal giudice adito.

Peraltro detta statuizione non ha neanche formato oggetto di una specifica censura da parte del ricorrente;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si insiste nel dedurre la violazione e la falsa applicazione degli artt. 718,720 e 1112 c.c., nonchè vizio di motivazione, per essere stato assegnato il cespite congiuntamente a S.F. ed A. facendo una piana interpretazione delle norme invocate, non più rispondente alla lettera e alla ratio di detta disciplina) è anch’esso manifestamente infondato.

La Corte di merito ha osservato che la divisione in natura non era condizionata dal numero dei condividenti, essendo ammessa l’attribuzione delle quote a più comunisti, ove questi avessero manifestato, come nel caso in esame, la volontà di mantenere la comunione tra loro. Il che è senz’altro corretto, dal momento che l’art. 720 c.c. ammette finanche l’assegnazione dell’intero immobile, non comodamente divisibile, a più coeredi che ne abbiano fatto richiesta congiunta.

Come questa Corte ha affermando in passato – ma l’insegnamento conserva ad oggi intatto il suo valore (in tal senso v. recente Cass. 7 ottobre 2016 n. 20250) – non è affatto vietato che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano congiuntamente domanda, un cespite immobiliare comodamente separabile dagli altri cespiti e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorchè gli altri coeredi si oppongano. Ciò perchè, come risulta dai principi sulla comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia la richiesta congiunta di tutti i coeredi interessati e coeredi interessati sono soltanto coloro che rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione (Cass. 29 marzo 1963 n. 782). In tal senso, non assume dunque rilievo la condotta dell’odierno ricorrente, il quale si era opposto all’assegnazione ai comproprietari S.A. e F. della cascina.

Le contestazioni sollevate sul punto dal ricorrente non risultano del resto ammissibili risolvendosi in una critica al merito della soluzione adottata, come tale non sindacabile in questa sede.

D’altro canto, la Corte di appello ha motivato in modo congruo ed esauriente con riguardo all’assegnazione delle porzioni immobiliari costituenti la cascina, come chiarito con riferimento al primo mezzo, precisando che i predetti comproprietari erano gli unici ad avere richiesto l’attribuzione congiunta dell’immobile.

Nè è concludente, al riguardo, l’obiezione fondata sul favor divisionis. L’istante richiama il principio (affermato, da ultimo, da Cass. 4 aprile 2008, n. 8827) per cui, in presenza di contrapposte richieste di attribuzione, l’immobile comune, non comodamente divisibile, va attribuito al condividente titolare della quota maggiore, e non ai condividenti che ne abbiano fatto richiesta congiunta e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista. Tale regola, per la verità, risulta sconfessata da Cass. 23 maggio 2012, n. 8181, non massimata, che ha operato il richiamo alla più recente giurisprudenza secondo cui il giudice, nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., che, al contrario, gli conferiscono un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, con la precisazione, tuttavia, che tale potere impone, da un lato, l’obbligo di esaminare e valutare i contrapposti interessi delle parti e, dall’altro, trova un necessario temperamento nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ritiene di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione.

Peraltro, nella fattispecie, il principio sopra richiamato non potrebbe trovare applicazione dal momento che, a fronte della indivisibilità dell’immobile, non frazionabile, il ricorrente non deduce alcunchè di puntuale quanto all’essere titolare di una quota di maggiore consistenza rispetto a quelle che fanno capo a ciascuno degli altri condividenti (nè tantomeno chiarisce, in ossequio al principio di autosufficienza, ove una tale circostanza risulti documentata).

Il motivo va dunque disatteso.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della parte ricorrente le spese, che liquida in Euro 3.700.00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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