Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24185 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 02/11/2020), n.24185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30710/2019 proposto da:

F.K., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Valentina Matti, (avv.valentinamatti.pec.it) con studio in Bologna

via Val d’Aposa 13, ed avv.to Mirko Bilione,

(mirkobillone.ordineavvocatibopec.it) con studio in Bologna, via

Saragozza 44/A, giusta procura speciale allegata al ricorso, e

domiciliato in Roma piazza Cavour presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1474/2019 della Corte d’Appello di Bologna

depositata il 14.6.2019;

“23020 udita la relazione della causa svolta nella Camera di

consiglio del 8.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. F.K., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso il decreto collegiale del Tribunale con il quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione del rigetto dell’istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha dedotto che l’oggetto dell’impugnazione era circoscritto al rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari che era un istituto “svincolato” dal sistema normativo riferito all’asilo costituzionale, trattandosi di fattispecie autonoma non assoggettata alle modifiche processuali introdotte, attraverso il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico articolato motivo, il ricorrente deduce “la violazione e

falsa applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., in relazione all’art. 306 c.p.c.”.

1.1. Sostiene che:

a. il giudice del gravame può dichiarare inammissibile l’appello soltanto ove non sia connotato dalla ragionevole probabilità di essere accolto, con ordinanza da pronunciare alla prima udienza, ex art. 348 bis c.p.c.: assume che, pertanto, la Corte aveva errato, perchè aveva provveduto in tal senso con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., a seguito di ordinaria trattazione, non osservando la regola della c.d. “udienza filtro” e violando, in tal modo, anche il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo”;

b. il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, era riferito soltanto alle controversie aventi per oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal precedente art. 35, e cioè quelli concernenti lo stato di rifugiato e la protezione sussidiaria ed escludeva, invece, la protezione umanitaria che rimaneva disciplinata dalla normativa previgente e che, pertanto, contemplava la tutela attraverso due gradi di merito.

1.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Il primo profilo della censura proposta, infatti, prospetta, in thesi, che le modifiche del rito d’appello – introdotte (con la riforma portata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012) attraverso l’art. 348 bis c.p.c., che prevede la preliminare dichiarazione di inammissibilità del gravame nei casi in cui non ricorra “una ragionevole probabilità che esso debba essere accolto” – configurino l’unica ipotesi residuata per dichiararne l’inammissibilità: la Corte territoriale, dunque, avrebbe errato, in quanto a tale soluzione era arrivata con sentenza, e non con ordinanza da pronunciare nella prima udienza c.d. “filtro” nella quale, soltanto, avrebbe potuto provvedere nel tal senso.

1.3. Il rilievo è del tutto incoerente rispetto alla ratio decidendi della Corte territoriale ed, a monte, risulta gravemente erroneo.

L’art. 348 bis c.p.c., infatti, prevede letteralmente che la preliminare dichiarazione di inammissibilità dell’appello – che può essere pronunciata nella c.d. “udienza filtro” ove ne ricorrano i presupposti, legati ad una valutazione di merito formulabile prima facie dal giudice sulla fondatezza dell’impugnazione – non costituisce l’unica ipotesi in cui possa essere dichiarata la sussistenza di un impedimento a decidere nel merito, in quanto si può ricorrere alla soluzione acceleratoria con clausola di salvezza, e cioè, “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello” (cfr. art. 348 bis c.p.c., comma 1).

1.4. Tanto premesso, si osserva che correttamente la Corte territoriale ha deciso con sentenza la controversia, fondando la decisione di inammissibilità sul fatto che l’entrata in vigore della L. n. 46 del 2017, ratione temporis applicabile al caso in esame, non

consentiva di esperire il rimedio impugnatorio, eliminato dal sistema in ragione dell’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

1.5. Le ragioni su cui si è fondata la decisione sono, dunque, di natura processuale: dunque, la censura è, in parte qua, inammissibile per totale incoerenza con la decisione impugnata.

2. Per il resto, il motivo è infondato.

2.1. Il ricorrente, infatti, nel censurare la dichiarazione di inammissibilità assume che l’appello era stato abrogato soltanto per le protezioni tipiche (c.d. “maggiori”), essendo rimasta intonsa, con l’entrata in vigore della L. n. 46 del 2017 (c.d. decreto Minniti), la disciplina processuale riferibile alla protezione umanitaria, di carattere residuale; aggiunge che una diversa interpretazione avrebbe violato l’art. 14 preleggi, secondo il quale “le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati”.

2.2. Assume, infine, che la condotta processuale dell’appellante – che aveva impugnato soltanto il diniego della protezione umanitaria e non il rigetto delle altre misure originariamente richieste – doveva far ritenere delle regole processuali vigenti precedentemente alla entrata in vigore della L. n. 46 del 2017.

2.3. Deve premettersi che la censura impone l’esame di due questioni:

a) se D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, che richiama il precedente e previgente art. 35 stesso testo normativo, sia applicabile anche alla protezione umanitaria o soltanto alle c.d “protezioni maggiori”, così come letteralmente previsto dalla norma;

b) in caso di risposta che condivida l’interpretazione letterale, se la nuova regola processuale debba essere estesa anche ai casi, invero assolutamente prevalenti, in cui la domanda sia riferita congiuntamente alle tre forme di protezione (sia pur in via gradata), con ciò estendendo l’inappellabilità delle pronunce di primo grado anche alla protezione umanitaria.

2.4. Al riguardo, questa Corte, sia pur in relazione al rapporto intertemporale fra il D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, ha avuto modo di affermare il principio, comunque valido per il caso in esame, secondo il quale “nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (cfr. Cass. 16458/2019 nonchè, in termini, Cass. 4890/2019 e Cass. 3668 2020).

2.5. Deve pertanto ritenersi che, ove venga proposta in sede amministrativa e, successivamente, in sede giudiziaria la sola domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, debbano continuarsi ad applicare le regole processuali previgenti alla L. n. 46 del 2017 e cioè, per ciò che qui rileva, il doppio grado di giudizio.

3. Tuttavia, tale principio non è applicabile nell’ipotesi, come quella in esame, in cui il richiedente asilo domandi congiuntamente, sia pur in via gradata, tutte e due le forme di protezione internazionale e la protezione umanitaria.

3.1. Sulla specifica questione, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “quando il ricorrente per sua scelta abbia cumulato la domanda di protezione umanitaria con quelle aventi per oggetto lo “status” di rifugiato o la protezione sussidiaria, assoggettate allo speciale rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, egli non può poi dolersi della mancata pronuncia di inammissibilità della domanda di protezione umanitaria, in applicazione del divieto di “venire contra factum proprium” di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può mai essere opposta dalla parte che vi ha dato causa” (cfr. Cass. 2120/2020).

3.2. Infatti, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 9658/2019 e Cass. 16458/2019), qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova comunque applicazione, per tutte le domande connesse e riunite, il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c.; ciò, tenendo conto, nella stessa prospettiva, di alcuni fondamentali principi e valori come:

a. il carattere unitario dell’accertamento dei presupposti dei vari tipi di tutela, che normalmente richiede l’indagine officiosa circa le medesime realtà sociopolitiche del Paese di origine;

b. la fondamentale esigenza di evitare contrasto di giudicati, in considerazione del rapporto di sussidiarietà e conseguente relativa residualità reciproca che connota le tre forme graduate di protezione che attuano ed esauriscono nel nostro ordinamento il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 Cost., comma 3;

c. il principio della ragionevole durata del processo che impone una soluzione interpretativa che eviti le duplicazione di accertamenti processuali e i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente.

3.3. Nella fattispecie in esame (come, del resto, nella maggioranza delle controversie in materia), è stato proprio il ricorrente a cumulare le domande, peraltro strettamente connesse, in un unico atto introduttivo ed a sottoporle congiuntamente all’esame della sezione specializzata del Tribunale di Bologna, essendo ben consapevole anche in ragione della non recente entrata in vigore della modifica normativa portata dalla L. n. 46 del 2017 – che poteva avvalersi, in caso di domande congiuntamente proposte, di un unico grado di merito: e, vale solo la pena di rilevare che la proposizione dell’appello circoscritto al rigetto della protezione umanitaria non vale a modificare l’assetto delle regole processuali da applicare per l’intero giudizio che, salvo ipotesi tassative espressamente disciplinate dalla legge, devono osservare il principio “tempus regit processum” con riferimento alla scelta (processuale) effettuata dal ricorrente al momento della proposizione della domanda.

4. La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi: il ricorso, pertanto, deve ritenersi infondato alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

5. La mancata tempestiva difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

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