Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24184 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 530-2013 proposto da:

D.S.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO POZZA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/6/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/9/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI difensore del controricorrente che

si riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 giugno 2012, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di Alba D.S. intesa ad ottenere la condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione della pensione di inabilità della L. n. 222 del 1984, ex art. 2, con decorrenza dal 25/3/2008. Ritenevano i giudici di appello che la D.S., affetta da distrofia muscolare diagnosticata nell’anno 2000, titolare di indennità di accompagnamento dal 2001, assunta presso il Customer Care Vodafone di Ivrea nel 2005 (rapporto cessato il 31/8/2009), non potesse legittimamente far valere il rapporto assicurativo derivato dal rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze della Vodafone in ragione della preesistenza del rischio assicurativo. Evidenziavano, in particolare, che nella fattispecie in esame non fosse ipotizzabile, successivamente al sorgere del rapporto assicurativo, un aggravamento di una pur precedente riduzione della capacità lavorativa atteso che al momento della costituzione del rapporto tale capacità risultava del tutto annullata.

Avverso tale sentenza ricorre Alba D.S. con tre motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.

Con i motivi di ricorso sono denunciati vizi motivazionali e la violazione dell’art. 1895 c.c. (“Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”). Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto sussistente un rischio precostituito che tale non era, risultando dalla stessa consulenza svolta in primo grado che, al momento dell’assunzione, la D.S. aveva una residua capacità lavorativa impiegabile nella mansione proposta.

I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione dell’intrinseca connessione, sono manifestamente fondati.

Si osserva innanzitutto che per “rischio precostituito” si intende la condizione del soggetto già invalido prima dell’inizio del rapporto assicurativo.

Nella vigenza del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, si era, invero, posta la questione se sussistesse o meno la possibilità di erogare la pensione di invalidità quando il rischio si era già verificato. Al riguardo era stato ritenuto da questa Corte che: “Al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni richieste per il riconoscimento del diritto alla pensione d’invalidità, le infermità preesistenti alla instaurazione del rapporto assicurativo non possono essere prese in considerazione quando siano state già di per sè sufficienti – al tempo in cui ebbe inizio il rapporto assicurativo – a ridurre la capacità di guadagno dell’assicurato al di sotto dei limiti legali richiesti per la concessione della pensione; e ciò in attuazione del principio – applicabile, ai sensi degli artt. 1886 e 1895 c.c., anche alle assicurazioni sociali obbligatorie che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato d’esistere prima della conclusione del contratto stesso – cfr. Cass. 6 novembre 1982, n. 5845 e precedenti conformi -. Si negava, dunque, il diritto alla pensione di invalidità a coloro che, già prima dell’inizio di un’attività lavorativa retribuita, sarebbero potuti essere considerati invalidi. Con sentenza n. 163 del 13 giugno 1983 la Corte costituzionale ha, poi, dichiarato “l’illegittimità costituzionale del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, comma 1, (secondo il testo risultante ora dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 24) nella parte in cui non provvede che si considera invalido anche l’assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto”. Come si evince dalla motivazione, con tale sentenza il Giudice delle leggi ha inteso tutelare “chi, pur avendo una capacità di guadagno ridotta oltre il limite stabilito dalla legge per ottenere la pensione di invalidità (alla quale però non ha in concreto diritto a causa della mancanza di una contribuzione assicurativa per il periodo di tempo minimo), non si arrenda a vivere in maniera passiva e parassitaria, ma si inserisce nel mondo del lavoro, operando così attivamente nel settore della produzione”; e ha osservato che, anche in tale ipotesi, è pur sempre presente un’alea, ossia la possibilità di un fatto nuovo che aggravi la condizione in cui si trovava il lavoratore all’inizio del rapporto e renda, a secondo dei casi, insostenibile ovvero ancora più onerosa la già delicata situazione del lavoratore minorato. A seguito della decisione della Corte il legislatore, con la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 2, (revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha disposto che: “2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità”. Attualmente, pertanto, per espressa disposizione di legge, la preesistenza all’instaurazione del rapporto assicurativo di infermità che limitino le capacità lavorative dell’assicurato non concreta di per sè un’ipotesi di rischio precostituito e non preclude l’erogazione del trattamento previdenziale. E’ necessario, tuttavia, perchè sorga il diritto accertare se rispetto a tale situazione di invalidità siano successivamente insorti aggravamenti nelle condizioni fisiopsichiche tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento – cfr. Cass. 8 maggio 2008, n. 11371; Cass. 15 marzo 2003, n. 3854.

Analogo ragionamento deve farsi nell’ipotesi in cui, come si assume avvenuto nel caso in esame, l’aggravamento sia stato tale da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa.

Nella fattispecie, la vicenda personale della ricorrente è stata contrassegnata dai seguenti passaggi: – diagnosi della distrofia muscolare progressiva dei cingoli nel 2001; – riconoscimento dell’indennità di accompagnamento nel medesimo anno; – inizio di una attività lavorativa nel 2005; – cessazione di tale attività nel 2009.

Come si rileva, poi, dal contenuto della consulenza svolta in sede di giudizio di primo grado, ritualmente trascritta in ricorso nelle parti di interesse, “la sig.ra D.S. in data 21 giugno 2005 se fu assunta, fu assunta perchè venne individuata una sua residua capacità lavorativa impiegabile nella mansione proposta; venne giudicata idonea alla mansione pur se con impiego part time e con prescrizioni sempre maggiori”. Nè sussistono elementi per ritenere che si fosse trattato di un rapporto lavorativo sorto per ragioni di mera compiacenza, deponendo in senso contrario la durata dello stesso (oltre quattro anni).

pur vero che la Corte territoriale ha valorizzato il giudizio espresso dalla Commissione di prima istanza in data 26/4/2001 che aveva consentito l’attribuzione alla D.S. dell’indennità di accompagnamento; tuttavia va ricordato che la L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2, (integrativa e modificativa della L. n. 18 del 1980) espressamente prevede, all’art. 1, comma 3, che: “Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa”; sul punto questa Corte ha, del resto, affermato: “L’indennità di accompagnamento ha presupposti diversi rispetto alla pensione di inabilità, essendo finalizzata all’assistenza della persona non autosufficiente, senza riferimento alla capacità lavorativa. Ne consegue che può competere la pensione di inabilità ove, in presenza di una residua abilità lavorativa, si accerti in concreto che l’intervento dell’accompagnatore si risolve nell’assistenza continua alla prestazione lavorativa, in condizioni non compatibili con il rispetto della dignità umana” – cfr. Cass. 9 settembre 2008, n. 22878 – ed ancora che: “L’inabilità lavorativa, che costituisce il presupposto della indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 e che richiede l’impossibilità di deambulare e di provvedere da soli agli atti quotidiani della vita, non è incompatibile con lo svolgimento di una residuale attività lavorativa; tale indennità, pertanto, spetta anche ai soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l’aiuto di un terzo, possano tuttavia, in quanto dotati di adeguata capacità psichica, svolgere un’attività lavorativa, anche al di fuori del proprio domicilio” così Cass. 14 dicembre 2000, n. 17769.

Si aggiunga che questa Corte ha pure affermato che: “La preesistenza di una minore riduzione della capacità di lavoro, e, quindi, la esclusione della preesistenza di una totale assenza della stessa, può essere desunta anche dallo svolgimento di un’attività lavorativa poi cessata” – cfr. Cass. 8 maggio 2008, n. 11371; Cass. 15 marzo 2003, n. 3854.

Ed allora non sembra che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione degli indicati principi ritenendo che una ulteriore riduzione della capacità lavorativa non fosse ipotizzabile posto che “al momento della costituzione del rapporto assicurativo tale capacità risultava totalmente annullata”. Nè risulta congruamente spiegato, a fronte, da un lato, di una consulenza tecnica d’ufficio che faceva riferimento alla sussistenza, al momento dell’assunzione, di una residua capacità lavorativa e ad una idoneità alla mansione (oltre che ad un successivo e progressivo aggravamento della malattia) e, dall’altro, di un rapporto di lavoro protrattosi per quattro anni, perchè tali circostanze dovessero, in concreto, risultare irrilevanti e comunque meno significative rispetto al giudizio espresso dalla Commissione di prima istanza nel 2001.

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2 – Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, (ovviamente adesiva).

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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