Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24184 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24184 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 21890-2008 proposto da:
MONTICCHIO GAUDIANELLO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 7, presso lo studio
dell’avvocato LACAGNINA MARIO, rappresentata e difesa
dagli avvocati DI CIOMMO GERARDO, SALVIA GIOVANNI,
2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2418

contro

LEPORE VINCENZA;
– intimata –

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 685/2008 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 12/06/2008 r.g.n. 1033/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso
per: estinzione per rinuncia.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.5 – 12.6.2008, la Corte d’Appello di Potenza, in
riforma della pronuncia di prime cure, dichiarò illegittimo il

dipendente Lepore Vincenza, disponendo per le conseguenze
ripristinatorie e risarcitorie proprie della cosiddetta tutela reale.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Monticchio
Gaudianello spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su
quattro motivi.
L’intimata Lepore Vincenza non ha svolto attività difensiva.
Anteriormente all’udienza di discussione, la ricorrente ha fatto
pervenire rinuncia agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa la regolarità della rinuncia, sottoscritta anche dal legale
rappresentante della ricorrente, va dichiarata l’estinzione del
processo.
Non è luogo a pronunciare sulle spese, in carenza di attività
difensiva della parte intimata.

P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2013.

licenziamento intimato dalla Monticchio Gaudianello spa alla

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