Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24184 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Tevere 48,

presso lo Studio dell’avv. Fioravanti Fausto, rappresentato e difeso

dall’avv. Mandarino Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Pelagio

I, 10, presso la dott.ssa Murano Santina, rappresentato e difeso

dall’avv. Di Lieto Andrea, giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Comune di Nocera Inferiore in persona del Sindaco, Procuratore della

Repubblica di Nocera Inferiore, Procuratore Generale presso la Corte

di Appello di Salerno;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 583 del

28.6.2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.10.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Mandarino per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di

quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30.3.2010 il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento del ricorso proposto da G.A., dichiarava il suo diritto a ricoprire la carica di consigliere comunale, dalla quale era stato dichiarato decaduto per la causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, n. 1.

La decisione, impugnata in via principale da C.A. e in via incidentale dal G., veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno, che in particolare riteneva: a) che non ricorressero le condizioni per accedere alla richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio arbitrale, finalizzato a stabilire la misura della partecipazione del Comune al Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro nocerino – sarnese; b) che alla stregua della normativa vigente (D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, come modificato dal D.L. n. 115 del 2005 conv. in L. n. 168 del 2005) la quota minima di partecipazione idonea a configurare la denunciata incompatibilità risultava pari al 20%, mentre nella specie la partecipazione del Comune al Consorzio, originariamente quantificata nel 23,80%, appariva pari al 18,75%; che analogamente insussistente appariva la rappresentata violazione del dovere di vigilanza, che avrebbe presupposto una posizione dominante del Comune tale da porlo in condizione di controllare la volontà dell’ente, condizione non riscontrabile nella specie. Avverso la decisione C. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva G. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi e successivamente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 27.10.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. si osserva, per quanto riguarda quello principale, che con i motivi di impugnazione C. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., atteso che la pendenza di un giudizio arbitrale avente ad oggetto la legittimità dell’adesione del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino al Consorzio Ortofrutticolo (che aveva determinato un ridimensionamento della quota di partecipazione al Consorzio del Comune) avrebbe dovuto dar luogo alla sospensione del processo e la motivazione posta a base del provvedimento negativo, consistente nella mancanza di prova circa la pendenza del giudizio arbitrale, sarebbe errata, non avendo la controparte contestato la circostanza e non essendo pertanto configurabile alcun onere probatorio a carico di esso ricorrente;

2) violazione della L. n. 267 del 2000, art. 63 e successive modifiche, in combinato disposto con gli artt. 115 e 295 c.p.c., in quanto la norma che determina l’incompatibilità dell’amministratore quando la partecipazione dell’ente controllore all’ente controllato superi la soglia del 20% avrebbe carattere imperativo e sarebbe dunque vincolante, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte salernitana a disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio arbitrale, che avrebbe potuto determinare definitivamente la consistenza della partecipazione degli enti comunali consorziati.

Con il ricorso incidentale condizionato G. ha a sua volta lamentato:

1) violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 63 e 69 e vizio di motivazione, con riferimento alla delibera del Comune di S. Egidio che aveva ravvisato una incompatibilità di esso ricorrente con la carica di consigliere comunale;

2) violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 69, comma 4, e art. 70, D.P.R. n. 570 del 1960, art. 80 per inosservanza della disposizione secondo cui il Consiglio comunale avrebbe potuto deliberare una sola volta sull’esistenza di una causa di incompatibilità o di ineleggibilità, e non due volte come verificatosi nella specie.

Va innanzitutto premesso che della documentazione allegata alla memoria non è stata data comunicazione al ricorrente sicchè, alla luce del disposto dell’art. 372 c.p.c., di essa non si può tenere conto. Prendendo quindi in esame il ricorso principale, si rileva che i due motivi vanno esaminati congiuntamente, perchè sostanzialmente attengono all’errato giudizio che sarebbe stato formulato in tema di incompatibilità degli amministratori pubblici per violazione della disciplina sui controlli degli enti, errore che sarebbe stato determinato dall’omessa considerazione della pendenza di un giudizio arbitrale, il cui esito avrebbe consentito di accertare la misura di partecipazione del Comune al Consorzio.

Le censure sono infondate sotto diversi profili, atteso che la Corte di Appello ha accertato l’insussistenza di una posizione di preminenza del Comune nel Consorzio, ha altresì rilevato che la percentuale di partecipazione del primo al secondo fosse inferiore alla misura massima consentita del 20%, ha infine ritenuto non provata la pendenza del giudizio arbitrale, accertamenti e argomentazioni che rendono la decisione corretta e motivata.

In particolare, per quel che concerne quest’ultimo punto, si rileva che il controricorrente ha sostenuto l’erroneità della prospettazione secondo cui non vi sarebbe stata contestazione in ordine all’affermata pendenza del giudizio arbitrale, mentre d’altra parte il ricorrente principale, cui incombeva il relativo onere (C. 07/16992) e che non risulta neppure aver formulato specifica istanza di sospensione, non ha dato dimostrazione della detta pendenza, nè ha richiamato dati oggettivamente deponenti nel senso indicato. Il ricorso principale conclusivamente deve essere rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale in quanto condizionato, ed il ricorrente C., soccombente, deve essere infine condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna il C.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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