Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24184 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4033/2013 R.G. proposto da:

N.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Demartini,

con domicilio eletto in Roma, via Tibullo n. 10, presso lo studio

dell’Avv. Marco Saponara;

– ricorrente –

contro

N.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Accetta, con

domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 142, presso lo studio

dell’Avv. Vincenzo Alberto Pennesi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 488 depositata

il 30 aprile 2012 e notificata il 21 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01 marzo 2017

dal Consigliere Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Chiavari, con una sentenza non definitiva n. 99 del 14 febbraio 2008, accoglieva la domanda proposta da N.L. nei confronti della sorella M., e per l’effetto dichiarava lo scioglimento della comunione ereditata creatasi fra i fratelli a seguito del decesso della madre, S.G., dichiarando aperta la successione della medesima e disponendo la divisione dei beni immobili appartenenti alla massa ereditaria, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo;

– sul gravame proposto da N.M., la Corte d’appello di Genova, nella resistenza dell’appellato, respingeva l’appello affermando che la soluzione del giudice di prime cure di provvedere ad una diversa composizione dei lotti, invariati i valori individuali dei singoli componenti ed il valore complessivo finale dei due lotti (condivise le valutazioni peritali con i c.t.p.), non era andata ultra petita ed anzi andava incontro alle esigenze manifestate da entrambe le parti di assegnazione, per l’appellante, del mappale 665 b, su cui insisteva una stradella di accesso ai suoi fondi di proprietà esclusiva, per l’appellato, di avere porzione del mappale 2258, confinante con i terreni nei quali egli aveva dichiarato di avere “interessi economici”;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Genova ricorre N.M. sulla base di tre motivi;

– l’intimato N.L. resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo;

– in prossimità della camera di consiglio parte ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

– il primo ed il secondo motivo di ricorso principale (con i quali si deduce la violazione e la errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. per essersi la corte di merito discostata dalle domande specifiche delle parti che avevano concordato sulla consistenza dei due lotti, con la conseguenza che il giudice non avrebbe potuto adottare una terza via) – da trattare congiuntamente per la evidente connessione argomentativa – sono inammissibili in quanto ribadiscono le questioni proposte in appello, senza tenere in alcun conto la decisione del giudice del gravame sul punto nè indicare le norme in concreto violate.

Con le censure viene posta anzitutto la questione dell’entità della potere discrezionale di attribuzione delle porzioni ai condividenti da parte del giudice di merito ed è utile premettere che per costante giurisprudenza di questa Corte l’esercizio di siffatto potere è assai ampio e trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti nell’assegnazione dell’uno o dell’altro bene in comproprietà e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. 19 marzo 2003 n. 4013; Cass. 13 maggio 2010 n. 11641). Tale ampia discrezionalità è stata affermata sia con specifico riferimento all’ipotesi dell’attribuzione delle porzioni disuguali ai sensi dell’art. 729 c.c. (cfr Cass. n. 925 del 1979), sia a proposito della derogabilità della stessa regola del sorteggio prevista, invece, per il caso di porzioni uguali (cfr Cass. n. 20821 del 2004; Cass. n. 9848 del 2005; Cass. n. 15079 del 2005; Cass. n. 1091 del 2007), nonchè a proposito della superabilità del criterio dell’attribuzione del bene indivisibile al condividente titolare della quota maggiore previsto dall’art. 720 c.c.. Si è così ritenuta legittima la prevalenza riconosciuta nell’attribuzione di un immobile indivisibile, all’interesse del condividente privo di un’abitazione di proprietà (Cass. n. 24053 del 2008), o residente nell’immobile e privo di un’abitazione di proprietà nel medesimo centro (Cass. n. 22857 del 2009); così come si è riconosciuta legittima – ai fini della deroga alla regola del sorteggio in favore dell’attribuzione discrezionale delle porzioni – la prevalenza attribuita al collegamento economico del bene da dividere con altro bene appartenente ad uno dei condividenti (Cass. n. 5947 del 1996), o alle esigenze di assistenza sanitaria di una delle condividenti (Cass. n. 9848 del 2005).

E a siffatto orientamento si è attenuta la corte territoriale che ha argomentato la decisione di diversamente comporre i lotti, “mantenendo fermi i valori individuali dei singoli componenti ed il valore finale e complessivo dei due lotti”, limitandosi a scorporare uno dei fondi dal lotto uno per assegnarlo al lotto due ed altro dal secondo al primo, in quanto entrambe le parti avevano palesato la volontà di acquisire il lotto che conteneva il mappale 2258, e la nuova composizione del lotto assegnato all’appellante comprendeva il mappale (OMISSIS), “ove esiste una stradella di accesso ai suoi fondi in proprietà esclusiva”, rispetto al quale la stessa aveva manifestato interesse, mentre quello attribuito a N.L. assolveva all’esigenza di detto condividente di ottenere porzione del mappale 2258 “confinante con terreni nei quali egli ha dichiarato di avere “interessi economici”.

Orbene il ragionamento che ha condotto il giudice del merito ad individuare i singoli beni destinati a comporre ciascuno dei due lotti ed alla loro assegnazione – ragionamento che peraltro è fondato sul corretto rilievo dell’interesse di entrambi i comproprietari – non ha formato oggetto di una specifica critica da parte della ricorrente. La decisione impugnata si fonda, dunque, su di un corretto presupposto giuridico e le critiche formulate dalla ricorrente al riguardo non colgono principalmente la ratio decidenti e pertanto risulta irrimediabilmente compromessa la complessiva tenuta logica dell’argomentazione dedotta con le censure;

– il terzo motivo di ricorso principale (col quale si deduce la omessa, erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al rigetto del secondo motivo di appello con il quale si era dedotto la sperequazione del valore dei lotti divisionali a seguito della riformulazione degli stessi a cura del giudice) appare inammissibile, in quanto la corte d’appello, sulla base dell’istruttoria compiuta, ha espressamente accertato che il valore dei singoli cespiti che concorrono a formare i due lotti hanno eguale valore complessivo. A fronte di detta determinazione la ricorrente si limita a riportare le conclusioni del c.t.u. senza raffrontare dette precisazioni con i valori prescelti dai giudici del merito. In altri termini, la censura è generica perchè non chiarisce e non illustra la lamentata sperequazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale; – passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento al principio per cui il giudice del gravame, che in via definitiva decida sull’appello avverso una sentenza non definitiva esaurisce, con la pronuncia, l’ambito del thema decidendum, con conseguente pronuncia sulle spese), esso è fondato. In materia di spese processuali, il giudice di secondo grado che decida in via definitiva sull’appello avverso una sentenza non definitiva esaurisce con la sua pronuncia l’ambito del “thema decidendum” sottoposto al suo esame e chiude il processo istituito dinanzi a sè: conseguenzialmente, ai sensi termini dell’art. 91 c.p.c., comma 1, è tenuto a pronunciare sulle spese di tale giudizio, e non può rinviarne il regolamento all’esito definitivo della vertenza rimasta pendente in prime cure (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 11 novembre 2013 n. 25286). La corte territoriale, nel rendere la pronuncia contestata, conclusiva di giudizio di appello contro sentenza non definitiva di primo grado, non si è attenuta al principio enunciato, non correttamente rimettendo ad un successivo, non precisabile, momento il regolamento delle spese del definito stadio processuale, e da ciò non può non derivare la cassazione della sentenza impugnata “in parte qua”.

Conclusivamente, mentre il ricorso principale, nella riscontrata infondatezza dei motivi articolati per suffragarlo, deve essere rigettato, il ricorso incidentale va accolto, con cassazione della decisione impugnata nella statuizione dallo stesso investita e con rinvio della causa, per un rinnovato esame sul punto relativo al regolamento delle spese processuali dello stadio di appello, dinanzi ad altro giudice di merito, che si designa in una sezione della Corte d’appello di Genova diversa da quella che ha pronunciato la sentenza annullata, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della sola parte ricorrente, soccombente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione a tale accoglimento e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase, ad un’altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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