Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24183 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24183 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 22962-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2230

VACCARI

SABRINA,

MONACHELLO ANTONINO,

RENZETTI

SILVANA;
– intimati –

Data pubblicazione: 25/10/2013

Nonché da:
MONACHELLO ANTONINO,

VACCARI

SABRINA,

RENZETTI

SILVANA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato FORTUNA TULLIO,

-controri correnti e ricorrenti incidentali contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1021/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 25/09/2007 r.g.n. 102/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
GRANOZZI GAETANO;
udito l’Avvocato FORTUNA TULLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibile per
VACCARI, rigetto per il resto, inammissibile 271′
incidentale.

giusta delega in atti;

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2
Ud 19 giugno 2013

Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 settembre 2007, la Corte d’Appello di Palermo accoglieva
il gravame svolto da Monachello Antonino ed altri due litisconsorti in epigrafe
indicati, contro la sentenza di primo grado che, nel contraddittorio con Poste
italiane s.p.a., rilevato il lungo tempo trascorso tra la conclusione dei rapporti
di lavoro a termine e il tentativo di conciliazione (20 mesi), aveva ritenuto tale
comportamento idoneo ad esprimere la volontà di risoluzione consensuale del
rapporto e, per l’effetto, aveva rigettato le domande.
2. La Corte territoriale, esclusa la risoluzione consensuale dei rapporti, dichiarava
la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti – per
Monachello e Renzetti dal 15 novembre 2000 al 14 febbraio 2001 e per
Vaccari dal 10 ottobre 2000 al 4 novembre 2001 – per “esigenze eccezionali”
ex art. 8 ceni 1994 come integrato dall’acc. 25-9-97 e succ., e condannava la
società alla riammissione in servizio dei lavoratori e al pagamento delle
retribuzioni a decorrere dal 1°.8.2002, per il primo, dal 17.9.2002 per la
seconda e dal 18.6.2002, per la terza.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la s.p.a. Poste italiane ha
proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi, Gli intimati hanno
resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del
ricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo, cui non ha
resistito la società. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
4. Il Collegio dispone, innanzitutto, la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c.,
perché proposti avverso la medesima sentenza.
5. Preliminarmente va poi dato atto che le parti hanno depositato, ex art. 372
c.p.c., copia del negozio transattivo e della conciliazione giudiziale intervenuti
tra Vaccari Sabrina e la società, dandosi atto della definitiva conciliazione a
tutti gli effetti di legge.
6. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a
dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione
proposto nei confronti della predetta Vaccari ed il conseguente sopravvenuto
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2

i.

difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della
materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità
del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve
sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione,
ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in

7. Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, “quando nel corso
del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che
determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è
ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in
ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del
documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno
l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito
dell’impugnazione” (v., ex multis, Cass. n. 20860/2005; S.U. n. 368/2000).
8. Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili. Le spese del
prodotto, sono
presente giudizio, come da verbale di conciliazione
interamente compensate tra le parti.
9. Passando all’esame dei mezzi d’impugnazione svolti nel giudizio proposto nei
confronti di Monachello e Renzetti, con il primo motivo la società ricorrente
deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione
all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, c.c., assumendo l’erroneità
della decisione in ordine all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo
consenso.
10. Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 101, 112,116 e 414
c.p.c.: l’inerzia delle parti era stata giustificata perché una circolare delle Poste
impediva a coloro che avessero ricorso all’autorità giudiziaria di poter avere
altri contratti a termine, ma la circolare non era mai stata prodotta; con il terzo
motivo si deduce l’omessa motivazione in quanto la circostanza prima
ricordata non era mai stata documentata.
Con il quarto motivo è denunziata la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 23 L.n. 56 del 1987, dell’art. 8 c.c.n.1 del 1994, nonché degli accordi
sindacali del 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998 del
18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 c.c. e ss., sempre ai sensi dell’art.
360 c.p.c., n. 3, sostenendo la possibilità di individuare nuove ipotesi di
assunzione a termine da parte dei contraenti collettivi, in aggiunta a quelle
normativamente previste dalla L. n. 56 del 1987 e l’esercizio di tale facoltà
senza limiti di tempo ed assumendo l’efficacia non negoziale, ma ricognitiva,
degli accordi successivi e l’inesistenza di un diritto quesito dei lavoratori.
2
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2

considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (v., ex multis, S.U. n. 25278/2006; Cass. n.16341/2009).

12. Con il quinto motivo si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360
c.p.c., n. 5, osservando che gli accordi attuativi richiamati si riferiscono ad una
sola delle ragioni poste a base dell’accordo del 25.9.1997 e che, quindi, le altre

13. Con il sesto si denunzia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,
1207, 1217, 1219, 2094, 2099 c.c.: la ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa “nella violazione dei principi e delle norme di legge
sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni”, in particolare in
quanto la Corte territoriale pur affermando che il diritto alla retribuzione può
sorgere solo con la messa in mora, avrebbe considerato quale atto di messa in
mora la data della notifica della richiesta di esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione
14. Con il settimo è lamentata la contraddittorietà della motivazione per non
avere la Corte, una volta eccepito l’aliunde percOtum dalla società, accertato
l’effettiva entità del preteso danno tenendo conto della compensati° lucri cum
damno.

15. Ed infine, con l’ottavo, la doglianza investe l’errore di diritto in cui la Corte
sarebbe incorsa per non avere proporzionalmente ridotto il risarcimento del
danno tenendo conto dell’aliunde perceptum e dell’inerzia nel ricercare una nuova
occupazione.
primi tre motivi, che investono il rigetto dell’eccezione di risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, non meritano accoglimento.

16. I

17. Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del
riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un
termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del
lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine,
nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v., ex multis, Cass.
26935/2008, Cass. 20390/2007, Cass. 23554/2004, nonché da ultimo Cass.
23319/2010, Cass. nn. 5887 e 16932 del 2011 e numerose successive
conformi).
3
Rossano Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2

non possono ritenersi temporalmente limitate, richiamando la necessità di
valutare anche il comportamento posteriore delle parti ed, in particolare,
quanto stabilito con l’accordo del 18.1.2001.

19. Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli artt. 1372 e 1321 c.c.,
va ribadito anche in questa sede, così confermandosi l’indirizzo prevalente
ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei
comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara
manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del
rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e
neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto
(contra, sulla rilevanza del mero dato oggettivo della “cessazione della
funzionalità di fatto del rapporto, valutato in modo socialmente tipico” cfr.
Cass. 13891/2004 e Cass. 15264/2007).
20. Orbene nella fattispecie la Corte di merito, sul punto, richiamata la
giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che Poste Italiane ha omesso di
fornire, come pure sarebbe stato suo onere, ogni elemento utile nel senso
prospettato, non potendosi arguire dal mero decorso del tempo la volontà
risolutoria in capo al lavoratore il cui cauto comportamento “era volto a non
pregiudicare irrimediabilmente una loro futura riassunzione”.
21.

Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta
altresì congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente. Quanto al
richiamo, nella sentenza impugnata, alla circolare delle Poste che inibiva ai
lavoratori che avessero già impugnato un contratto a termine la possibilità di
averne di altri a giustificazione dell’inerzia del lavoratore, va osservato che tale
circostanza costituisce solo un elemento aggiuntivo, e non determinate,
nell’insieme della motivazione del provvedimento che invece ha positivamente
accertato che le Poste non avevano comprovato in alcun modo la tesi di un
“mutuo consenso” allo scioglimento del rapporto, se non invocando il mero
decorso del tempo che, peraltro, nei motivi non viene neppure specificato. Le
Poste non deducono neppure di aver mai contestato l’esistenza della detta
circolare ed il suo contenuto.

22

II quarto e quinto motivo, che possono trattarsi congiuntamente, per la
evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, devono
essere respinti.
4
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2

18. La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine,
quindi, “è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del
rapporto per mutuo consenso” (v. da ultimo Cass. 1222/2013; 23057/2010,
Cass. 5887/2011), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale
risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la
volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni
rapporto di lavoro” (v. Cass. 17070/2002 e fra le altre, da ultimo, Cass.
2279/2010).

23. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla
considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze
eccezionali – ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 1994, come integrato dall’accordo
aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

25. Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 4588/2006, è stato precisato che
“l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del
potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti
dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare
l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro
idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con
l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da
assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e
prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di
collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni
oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 21063/2008, v. anche
Cass. 9245/2006, Cass. 4862/2005, Cass. 14011/2004). “Ne risulta, quindi,
una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati
che ne sono destinatane non essendo questi vincolati alla individuazione di
ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare
sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel
sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 21062/2008, Cass.
18378/2006).
26. In tale quadro, ove, però, come nel caso di specie, un limite temporale sia
stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto
collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione
del termine (v. fra le altre Cass. 18383/2006, Cass. 7745/2005, Cass.
2866/2004).
27. In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come
va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali,
con accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.
26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data
16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della
situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla
conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti
5
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2

24. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato
da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del
2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata
decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de quo.

28. In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur
riguardanti interpretazione di norme collettive (cfr. Cass. 15969/2005, Cass.
6703/2007), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine
apposto al contratto de quo. Né a diverse conclusioni può giungersi dall’esame
dell’accordo del 18.1.2001, ovvero della disposizione di cui all’art. 25 del
c.c.n.l. del 2001, pure invocati dalle Poste a sostegno del proprio assunto.
29. Si ha riguardo ad un accordo – stipulato ad oltre due anni di distanza
dall’ultima proroga – che non potrebbe coprire mai il “vuoto” normativo
creatosi nel periodo precedente, rendendo legittimi comportamenti posti in
essere in contrasto con norme imperative di legge. Ed in ogni caso il nuovo
accordo non potrebbe mai travolgere diritti già acquisiti nel patrimonio di terzi
nel periodo intermedio (cfr., in termini, Cass. 15331/2004).
30. Risulta, dunque, irrilevante il richiamo all’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, sia
perché esso si riferisce chiaramente alle sole assunzioni da effettuare dopo
l’entrata in vigore del nuovo contratto, sia perché la possibilità di procedere ad
assunzioni a termine “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a
processi di riorganizzazione” è subordinate all’esito del confronto con la
controparte sindacale a livello nazionale ovvero a livello regionale, il che, a ben
vedere, conferma l’inesistenza di qualsiasi pregresso accordo generale per tale
tipo di assunzioni.
31. Inammissibile appare il sesto motivo: dalla stessa giurisprudenza citata dalle
Poste (Cass. 15331/2004, Cass. 13136/2000) ormai consolidata emerge che
spetta il diritto alla retribuzioni dal momento in cui è stata offerta la
prestazione, il che la Corte territoriale ha accertato essere avvenuto con la
richiesta di tentativo di conciliazione, con la quale è avvenuto la messa in mora
del datore di lavoro con l’offerta delle prestazioni; è stato, inoltre, formulato
un quesito inidoneo in quanto privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie in
esame e quindi assolutamente generico.
settimo motivo è inammissibile giacché risulta inidoneamente denunciato,
con vizio motivazionale, un preteso error in procedendo in cui sarebbe incorsa la
Corte territoriale.

32 Il

6
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Nlonachello Antonino +2

occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne
consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute
dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio,
con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti si
tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1″ (v., fra le
altre, Cass. 20608/2007; Cass. nn. 28450, 21062, 7979 del 2008; Cass.
18378/2006 cit.).

33. Ed è inammissibile l’ottavo motivo, giacché l’illustrazione della censura si
conclude con un quesito di diritto meramente assertivo.

concreto esaminato, appare del tutto astratto, per cui deve ritenersi inesistente
e valutato inammissibile il relativo motivo, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.,
secondo quanto già affermato in analoghe controversie (vedi, per tutte, Cass.
27210/2011).
35. All’inammissibilità delle censure riguardanti le conseguenze economiche della
nullità del termine, consegue l’ininfluenza per il presente giudizio dello ius
superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6
e 7, (sul quale vedi: Corte cost. n. 303 del 2011).
36. Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato costituisce
condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva una nuova disciplina
del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo
pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della
natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici
motivi di ricorso (vedi, per tutte: Cass.10899/2012; Cass.1411/2012; Cass.
10547/2006; Cass. 4070/2004). In tale contesto, è altresì necessario che il
motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla
disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile
secondo la disciplina sua propria (vedi, fra le tante: Cass. 10899/2012 cit.;
Cass. 1411/2012 cit.; Cass. 80/2011 cit.).
37. Orbene, per quel che si è detto, tale condizione non sussiste nella fattispecie.
38. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si allega la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo e
controverso. Si erano compensate le spese di lite nonostante la totale
soccombenza delle Poste senza un’adeguata motivazione.
39. Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha motivato la sua
scelta per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per essere emerso
solo di recente un univoco indirizzo della Suprema Corte in materia. Si tratta
di una motivazione congrua, logicamente coerente e corrispondente alle
circostanze richiamate che supporta adeguatamente la scelta discrezionale del
Giudice.
7
Rossana Mancino est.

r.g.n. 22962/2008 Poste italiane s.p.a c/Monachello Antonino +2

34. In applicazione del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere
formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie
cui la censura si riferisce la censura (vedi, per tutte: Cass. SU 36/2007; Cass.
SU 2658/2008) è evidente che il quesito formulato dalla società, senza alcun
riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso

40. In definitiva, richiamato il paragrafo 8 che precede quanto all’esito dei ricorsi,
principale e incidentale, proposti dalla società nei confronti di Sabrina Vaccari
e da costei nei confronti della società, e alla regolamentazione delle spese ivi
statuita, vanno infine rigettati il ricorso principale proposto dalla società nei
confronti di Monachello e Renzetti e l’incidentale proposto da costoro.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Poste
italiane s.p.a. nei confronti di Sabrina Vaccari, nonché quello incidentale
proposto da costei, compensando le spese del giudizio tra le stesse parti.
Rigetta, per il resto, il ricorso principale di Poste italiane s.p.a. nei confronti di
Monachello e Renzetti e l’incidentale proposto da costoro. Condanna la
società al pagamento, in favore di Monachello e Renzetti, delle spese del
presente giudizio, liquidate in curo 3.500,00 per compensi professionali, oltre
euro 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2013.

41. Le spese di lite, in favore di Monachello e Renzetti si liquidano come in
dispositivo e seguono la soccombenza della società ricorrente.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA