Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24183 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

4 G. Gestioni Immobiliari s.r.l. in persona del legale

rappresentante, domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avv. Alessio Franca giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Gianoncelli s.n.c. di Gianoncelli Franco, Bruno e Peppino,

Fallimento di G.F., B. e P. in persona

dei rispettivi curatori;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3185 del

5.12.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.10.2011 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5.12.2007 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Sondrio, respingeva la domanda di nullità del contratto di locazione di immobili dell’11.11.2002, stipulato tra M.V. – quale procuratrice di M.L. che ne era usufruttuaria – e la 4 G Gestioni Immobiliari s.r.l., respingeva analogamente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla conduttrice 4 G, dichiarava infine inammissibile l’appello proposto da quest’ultima nei confronti del Fallimento Gianoncelli s.n.c. In particolare la controversia era sorta a seguito di atto di citazione del fallimento G.F., P. e B., che aveva sollecitato la revoca, l’inefficacia, la risoluzione e comunque, in via subordinata, la rescissione del contratto, con conseguente condanna della conduttrice al rilascio dell’immobile.

La società, costituitasi, deduceva la carenza di legittimazione attiva dell’attore e nel merito l’infondatezza della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva, disponendo in conformità di quanto richiesto.

La 4G Gestioni Immobiliari proponeva quindi impugnazione nei confronti sia del fallimento della s.n.c. che di quello personale dei singoli soci e la Corte di appello, come detto, modificava in parte la prima decisione, segnatamente affermando: a) la carenza di legittimazione passiva del fallimento della società Gianoncelli, in quanto la stessa non avrebbe preso parte al giudizio davanti al tribunale; b) la (contestata) legittimazione attiva del fallimento dei singoli soci, riconducibile all’estinzione del diritto di usufrutto per morte dell’usufruttuaria, evento che avrebbe precluso il trasferimento della titolarità del relativo diritto ai nipoti della “de cuius”, designati quali eredi con testamento olografo; c) la fondatezza della censura attinente all’erroneità della revoca del contratto di locazione per essere stato stipulato in frode ai creditori, non esistendo, nel nostro ordinamento, “alcuna norma che sancisca, in via generale, la nullità del contratto in frode ai terzi”;

d) l’inconsistenza della domanda risarcitoria, sotto il duplice profilo che la stessa avrebbe dovuto eventualmente essere proposta nei confronti del fallimento della Gianoncelli s.n.c. (e non contro quello dei soci in proprio) e che in ogni modo sarebbe rimasta sfornita di prova.

Avverso la decisione la 4 G. Gestioni Immobiliari proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui non resistevano gli intimati.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 27.10.2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione la ricorrente ha rispettivamente denunciato:

1) vizio di motivazione con riferimento all’omessa pronuncia della Corte di appello sull’eccezione di carenza di autorizzazione del curatore ad intraprendere il giudizio, e ciò in quanto il relativo provvedimento sarebbe stato emesso dal giudice delegato anzichè dal tribunale, come viceversa sarebbe stato necessario;

2) violazione dell’art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di M.L., che sarebbero stati litisconsorti necessari avendo il giudice del merito pronunciato sull’estinzione del diritto di usufrutto, in ordine al quale la M. aveva disposto con testamento in favore dei nipoti;

3) violazione degli artt. 979, 1014 c.c., dell’art. 698 c.c., comma 1, dell’art. 796 c.c., con riferimento all’affermata estinzione del diritto di usufrutto – del quale la “de cuius” aveva disposto con testamento – con la morte dell’usufruttuaria;

4) violazione dell’art. 135 c. c., comma 2, dell’art. 537 c.c. e segg., degli artt. 550, 551, 556, 747 – 750 c.c., in quanto la Corte di appello avrebbe emesso la contestata decisione in assenza dell’operazione di ricostituzione dell’asse ereditario, che viceversa sarebbe stata necessaria al fine di verificare l’eventuale lesione di legittima;

5 ) violazione della L. Fall., art. 12, per la carenza di legittimazione attiva del fallimento di G.P., in quanto deceduto, della quale era stata inutilmente sollecitata la rilevazione;

6) violazione dell’art. 439 c.p.c. e vizio di motivazione, per non aver la Corte tenuto conto del disposto cambiamento di rito, da ordinario a locatizio, e non aver dato corso alle richieste istruttorie finalizzate alla dimostrazione del pregiudizio subito, negato poi dal giudice del merito per mancanza di prova sul punto;

7) violazione degli artt. 439, 102 c.p.c., con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’appello nei confronti del fallimento della Gianoncelli Franco, Peppino e Bruno s.n.c. La statuizione sarebbe infatti errata, sia perchè il cambio di rito ex art. 439 avrebbe comportato la sanatoria di eventuali vizi precedentemente intervenuti, sia perchè il fallimento della società Gianoncelli sarebbe divenuto ” parte inscindibile del soggetto denominato il Fallimento Gianoncelli, per effetto della sentenza del Tribunale di Sondrio, poi confermata in sede di gravame;

8) violazione del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, per la condanna alla refusione delle spese del grado irrogata dalla Corte di appello, spese che sarebbero state determinate in misura eccessiva rispetto alla consistenza dell’attività svolta;

9) violazione dell’art. 96 c.p.c., per l’affermata inesistenza dei presupposti per il risarcimento danni da lite temeraria, che sarebbero stati viceversa desumibili da una corretta interpretazione dei documenti acquisiti.

Il ricorso è infondato.

In proposito osserva il Collegio che i primi cinque motivi sono inammissibili per difetto di interesse.

Ed infatti la Corte di appello, modificando sul punto la sentenza di primo grado, ha affermato la validità e l’efficacia del contratto di locazione che era stato oggetto di contestazione da parte del fallimento, sicchè la società 4 G non ha motivo di dolersi di pretesi errori che sarebbero stati commessi dal giudice del merito, nel decidere su profili (quali l’omessa autorizzazione ad agire da parte del giudice delegato, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della M., l’estinzione del diritto di usufrutto, la mancata ricostituzione dell’asse ereditario, la carenza di legittimazione attiva del fallimento di G.P.) che, pur se in ipotesi esistenti, non hanno comunque avuto alcuna incidenza sull’esito della parte della lite favorevole all’originario convenuto, oggi ricorrente. Sono poi privi di pregio, e quindi da disattendere, il sesto ed il settimo motivo, da esaminare congiuntamente perchè fra loro connessi.

Ed infatti, la Corte di appello ha rigettato la richiesta risarcitoria della G 4 sulla base di due “rationes decidendi”, rispettivamente consistenti nella inesistenza di un danno concreto e nella mancata evocazione in giudizio del soggetto eventualmente legittimato, individuato nel fallimento della società Gianoncelli e non in quello dei singoli soci.

L’omessa partecipazione al processo del soggetto considerato quale il solo legittimato rispetto alla domanda risarcitoria della G 4 rende dunque all’evidenza ininfluente ogni espletamento di prova testimoniale, come implicitamente ritenuto dalla Corte di appello, e ciò indipendentemente dal fatto che il differente giudizio che a dire della ricorrente avrebbe dovuto indurre all’ammissione dei capitoli di prova è riconducibile a valutazione di merito, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità. Nè a diverse conclusioni può indurre l’avvenuto cambiamento di rito ex art. 439 c.p.c., come sostenuto dalla ricorrente, non potendo tale profilo incidere sull’individuazione del soggetto con legittimazione passiva nella domanda di risarcimento del danno proposta dalla società G 4.

Anche per l’ottavo ed il nono motivo, che attengono rispettivamente all’entità delle spese processuali liquidate in favore del fallimento Gianoncelli ed al mancato accoglimento della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., si tratta di questioni di merito e pertanto sottratte al sindacato del giudice di legittimità.

Conclusivamente il ricorso deve essere dunque rigettato, mentre nulla va disposto in ordine alle spese processuali poichè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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