Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24182 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28634-2014 proposto da:

M.V., titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GRATTACASO

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDI NZLA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 430/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

26/03/2014, depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FERNANDES GIULIO;

udito l’Avvocato Sciplino Ester Ada (delega avvocato Emauele De Rose)

difensore controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 28 maggio 2014 la Corte di appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da M.V. avverso i verbali di accertamento dell’INPS con cui erano stati disconosciuti vari rapporti di piccola colonia instaurati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 con i concessionari indicati in atti con conseguente inquadramento dei concessionari come lavoratori subordinati in agricoltura (OTD).

Ad avviso della corte territoriale le risultanze della istruttoria espletata non deponevano nel senso della sussistenza di rapporti di piccola colonia.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il M. affidato a tre motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2164 c.c. (primo motivo), degli artt. 2164, 2165, 2166, 2167, 2168 e 2169 (secondo mezzo) nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio assumendosi che il giudice del gravame aveva erroneamente qualificato la fattispecie all’esame sulla scorta di una lettura superficiale ed inconferente delle risultanze istruttorie.

Tutti i motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

Lo sono il primo ed il secondo in quanto pur lamentando violazione e falsa applicazione di norme di legge prospettano censure che si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti e finiscono con il sollecitare una nuova valutazione del merito della controversia inammissibile in questa sede (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).

Il terzo è inammissibile alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1 lett. b) conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134) essendo stata pubblicata l’impugnata sentenza dopo 11 settembre 2012 (ai sensi dell’art. 54, comma 3 D.L. cit.) nella interpretazione fornitane da SU n. 8053 del 7 aprile 2014, non lamentando l’omesso esame di un fatto storico ma risolvendosi anch’esso in una sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) essendone il presente processo esente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Rilevato che dagli atti del processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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