Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24182 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24182 Anno 2013
Presidente: MAISANO GIULIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 23578-2008 proposto da:
QUATTROCCHI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GORIZIA 14, presso lo studio degli avvocati
SANCI EDOARDA e SABATINI FRANCO, che lo rappresentano
e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2076

contro

BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.A.R.L. in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la

Data pubblicazione: 25/10/2013

rappresenta e difende giusta delega in atti
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 5086/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/10/2007, r.g.n. 6713/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PAGETTA;
udito l’Avvocato SINAGRA AUGUSTO per delega SABATINI
FRANCO;
udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega MARESCA
ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale era stata respinta la domanda di
Mauro Quattrocchi intesa all’accertamento, con le conseguenze di cui all’art. 18 St. lav. , della
illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari, intimatogli dalla datrice di lavoro Banca Popolare
del Lazio soc. coop a r.l. . La Corte territoriale, disattendendo le censure formulate dal lavoratore con
l’atto di appello, rilevava che gli addebiti formulati al Quattrocchi, quale titolare della Filiale di Albano

verificazione, all’importo delle operazioni contestate, ai nominativi e conti cui si riferivano ed alle
norme di legge e comportamentali che si assumevano violate; non sussisteva tardività delle
contestazioni, riguardanti l’ arco temporale aprile 2000 (epoca dell’insediamento del Quattrocchi presso
la filiale di Albano) / febbraio marzo /2001 ,in quanto i fatti addebitati erano consistiti in numerose
operazioni la cui irregolarità era stata accertata anche e soprattutto nella ripetizione e connessione delle
stesse e la cui gravità era stata valutata in relazione agli stessi caratteri di ripetitività, al riferimento a
soggetti tra loro collegati ecc., dovendo evidenziarsi che la esistenza, già alla data di insediamento del
Quattrocchi, di situazioni “anomale”, aveva consentito all’Istituto di accertare solo a distanza di mesi
che tali situazioni non solo non erano “rientrate”come da direttive impartite al dipendente all’atto del
suo insediamento ma si erano addirittura incrementate; al fine della valutazione di tempestività del
procedimento disciplinare non assumeva rilievo la conoscenza da parte della Banca di operazioni
irregolari, riscontrate tramite il sistema Gianos, sia perché la esatta entità di tali irregolarità era emersa
nella connessione e reiterazione di alcune di esse, sia perché risultava per tabulas che tali operazioni
erano state regolarmente segnalate al Quattrocchi il quale aveva rassicurato la Banca sulla correttezza e
normalità delle operazioni indicate nelle rilevazioni mensili . Nel merito il giudice di appello, premesso
che oggetto di addebito non era avere iniziato rapporti con i soggetti indicati nella contestazione ( o
almeno con gran parte degli stessi ) né di avere chiuso repentinamente tali rapporti , bensì di non averli
portati a regolarità nell’arco temporale di dieci mesi e di avere, anzi, incrementato in maniera
significativa la movimentazione dei conti relativi ai soggetti stessi del 1611% con un aumento di 52,5
miliardi di lire rispetto alla gestione precedente, riteneva irrilevante che all’atto del trasferimento presso
la nuova sede non vi fosse stato “passaggio di consegne” , essendo pacifico che il Quattrocchi era stato
reso edotto della presenza di numerose posizioni che presentavano situazioni di anomalia, ovvero
sconfinamento su conti correnti, prelievi e pagamento senza la necessaria copertura contabile; i testi
escussi avevano confermato gli addebiti ossia la mancata riconduzione a normalità di rapporti anomali
preesistenti ed anzi il loro notevole incremento mediante acquisizione di rapporti con movimentazioni
anomale, non conformi alla prassi bancaria né alla legge n. 197 del 1991 (in tema di antiriciclaggio) che
non trovavano giustificazione nell’attività economica dichiarata dalle persone titolari di conti; i testi

Laziale, non erano generici ma precisi e circostanziati, compresi di dati inerenti al tempo della loro

avevano riferito inoltre che tali operazioni erano state effettuate con il benestare del Quattrocchi e che
non potevano essere realizzate senza la chiave crittografica di forzature che egli forniva (teste Maione
Sbandi); che le operazioni anomale rilevate attraverso il sistema cd. tabulato Gianos erano state
segnalate al titolare della filiale e che lo stesso aveva inviato risposta scritta sull’andamento regolare dei
conti in relazione alle caratteristiche peculiari dei clienti. Evidenziava ancora la Corte territoriale che le
deposizioni testimoniali erano state confermate dalla documentazione della società ed in particolare dai
tabulati del sistema Gianos per cui dovevano ritenersi provati gli addebiti ascritti, ulteriormente

respinte le eccezioni dell’appellante relative alla nomina dell’ausiliare nella medesima udienza in cui era
stato disposta la consulenza ed alla acquisizione da parte del consulente di documentazione ulteriore ai
fini dell’espletamento dell’indagine peritale, osservava che i dati acquisiti dal consulente relativi agli
estratti conto dei soggetti indicati nelle contestazioni, liberamente apprezzati, avevano confermato gran
parte degli addebiti , ossia gli affidamenti concessi dal Quattrocchi con garanzie offerte in bianco e saldi
negativi per valuta del conto, operazioni di sconto senza un chiaro rapporto commerciale per essere lo
stesso soggetto garante degli sconti, beneficiario di assegni da parte del creditore cambiario, assegni
fuori piazza di importo rilevante dei quali era stato autorizzato l’immediato pagamento. In base a tali
rilievi la Corte territoriale ha concluso che il dipendente, lungi dall’operare per eliminare o condurre a
normalità delle posizioni dei soggetti di cui alle lettere di contestazione, aveva notevolmente
incrementato le operazioni relative ai conti di cui questi erano intestatari autorizzando numerose
operazioni anomale in violazione delle regole aziendali e della normativa antiriciclaggio ed ha ritenuto
tali condotte, in contrasto con le esigenze di trasparenza, correttezza e legalità delle operazioni bancarie,
considerata la delicatezza dell’attività creditizia, idonee a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Mauro Quattrocchi sulla base di nove motivi.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St.
lav. in relazione all’art. 119 cod. civ. Censura la decisione per avere escluso la tardività della
contestazione pur avendo dato atto, mediante richiamo alla prova orale (deposizione teste Curci) che
la Banca, dopo che il Quattrocchi era divenuto titolare della filiale, era venuta a conoscenza di una serie
di situazioni anomale scaturite dalla precedente gestione, situazione che si era progressivamente deciso
di ricondurre a normalità.
Con il secondo motivo deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto
controverso e decisivo rappresentato dalla valutazione di tardività della contestazione.

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confermati dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. In particolare, il giudice di appello

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà di motivazione circa un fatto controverso e decisivo.
Premette che la Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la contestazione considerando da un lato
l’esigenza di attendere un ragionevole lasso di tempo onde consentire al Quattrocchi la progressiva
eliminazione delle posizioni anomale preesistenti e dall’altro ritenendo ininfluente la conoscenza da
parte della Banca delle singole irregolarità rilevate tramite il sistema Gianos, in quanto la esatta entità
delle stesse era emersa nella reiterazione e connessione di alcune di esse ed in quanto tali irregolarità
erano state comunicate, nel settembre e nel dicembre 2000 al Quattrocchi che aveva rassicurato la

vizio di motivazione sul rilievo che, se già nel novembre 2000 era chiara la esatta entità delle irregolarità,
il giudice di appello non poteva ancorare la valutazione di tempestività al momento successivo in cui la
Banca aveva preso atto dell’inadempimento del ricorrente di riportare a norma le posizioni anomale
preesistenti alla sua gestione.
Con il quarto motivo di ricorso deduce la insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo
rappresentato dal mancato passaggio delle consegne all’atto dell’insediamento del Quattrocchi presso la
filiale. Assume che in assenza di un momento di formale passaggio delle consegne e quindi in assenza di
una precisa ricostruzione delle situazioni “irregolari” non era possibile affermare, come avvenuto in
sentenza, che era stata la gestione del Quattrocchi ad avere determinato un incremento della
movimentazione irregolare del 160% con aumento di 52,5, miliardi di lire rispetto alla gestione
precedente.
Con il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 198, 416, 421, comma 2, e
420 cod. proc. civ.. Censura la decisione per avere ritenuta consentita l’acquisizione di documentazione
da parte del consulente d’ufficio e sostiene che l’acquisizione documentale ulteriore è possibile, ai sensi
dell’art. 421 cod. proc. civ. previa fissazione di apposita udienza e con l’assegnazione di termine per
note difensive.
Con il sesto motivo di ricorso deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a
fatto controverso e decisivo. Afferma che dalla documentazione allegata alla consulenza ed in
particolare dal documento — contestualmente riprodotto- risulta smentito l’accertamento dell’addebito
al Quattrocchi in ordine all’incremento delle posizioni anomale ed all’entità dell’importo complessivo
di tali operazioni ed, invece, confermata l’ampia opera di contenimento delle irregolarità messa a punto
dal dipendente licenziato.
Con il settimo motivo denuncia la omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, censurando la
decisione per avere il giudice di appello accertato la responsabilità del Quattrocchi nelle effettuare
operazioni non conformi alla prassi bancaria ed alla normativa antiriciclaggio pur avendo il consulente
rilevato che le delibere di concessione dei fidi erano contenute nei limiti previsti dalla normativa e che
le operazioni erano “non già sospette” ma solo “tendenzialmente sospette”.
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Banca sulla correttezza e regolarità delle operazioni indicate nelle rilevazioni mensili. Deduce quindi il

Con l’ottavo motivo denunzia la omessa motivazione su più fatti controversi e decisivi per il giudizio .
Censura la decisione per non avere il giudice di appello indicato le ragioni per le quali aveva disatteso le
critiche alla consulenza tecnica d’ufficio relative all’assenza di riscontri in ordine all’affermazione del
ctu sul fatto che versamenti e prelevamenti erano stati regolati per contanti anziché con strumenti e
mezzi di pagamento usualmente utilizzati per l’attività economica del cliente.
Con il nono motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 197 del 1991 in
relazione al regolamento interno delle filiali della Banca Popolare del Lazio. Richiama alcune

l’incarico di sopraintendere alle operazioni contestate non era il titolare ma il suo vice.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per inadeguata formulazione del quesito di diritto prescritto
dall’art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata stata
pubblicata in data 4 ottobre 2007.
Questo giudice di legittimità ha chiarito che la funzione propria del quesito di diritto è di far
comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito inteso come sintesi logico – giuridica
della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia,
secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che la mancanza
anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile e dovendo altresì
ritenersi inammissibile il motivo di diritto che si limiti a chiedere alla Corte puramente e semplicemente
se vi sia stata o meno violazione di una determinata disposizione di legge, posto che la norma impone al
ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta
fattispecie (v. Cass. n. 714 del 2011, n. 8643 del 2009, nonché S.U. n. 7433 del 2009, n. 24339 del
2008 ). E’ stato poi precisato che il quesito di diritto deve essere conferente rispetto al decisum e poter
circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito medesimo
( v. Cass. n. 17064 del 2008); esso, inoltre, non può essere meramente generico e teorico, ma deve
essere calato nella fattispecie concreta, (v., tra le altre, Cass. n. 3530 del 2012 ) e non può essere
formulato in modo da involgere una quaestio fact” (v. S.U. n, 23860 del 2008).
Parte ricorrente non ha rispettato tali prescrizioni. Invero il quesito in calce al primo motivo è così
formulato “Può qualificarsi come tempestiva la contestazione di fatti a completa conoscenza del datore
di lavoro di tempo in tempo a distanza di tre mesi dalla compiuta conoscenza dei fatti stessi nel loro
complesso?”. Esso non evidenzia alcuno specifico errore di diritto del giudice di appello ed è formulato
in modo da implicare la soluzione di una quaestio facti
Parimenti inammissibili, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., sono i motivi secondo e quarto
con i quali si denunzia sotto vari profili il vizio di motivazione della decisione. L’art. 366 bis cod. proc.
civ. , esige in caso di ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.,
ai fini dell’ammissibilità dello stesso, “la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la

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disposizioni del Regolamento evidenziando che in base alle stesse, il soggetto al quale era demandato

motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione ” .La conclusione a mezzo di apposito
momento di sintesi si richiede anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile
dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che , S.C., la quale deve essere posta in
condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di
merito. ( Cass. n. 24 255 del 2011) . Parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto la sintesi in
calce al secondo motivo e al quarto motivo di ricorso risulta formulata in termini del tutto generici

Il terzo motivo di ricorso è infondato. Non sussiste infatti la denunziata contraddittorietà della
motivazione in quanto la verifica di tempestività è stata ancorata dalla Corte territoriale al parametro
rappresentato dalla compiuta conoscenza da parte della Banca della entità della irregolarità, quale
emergente dalla reiterazione e connessione delle singole operazioni dal collegamento fra i vari soggetti
implicati , essendo insufficiente la conoscenza delle singole irregolarità rilevate con il sistema Gianos. Il
riferimento alle pregresse comunicazioni della Banca nel settembre —dicembre 2000- non si pone in
contrasto con il parametro temporale di riferimento sopraindicato ma, nel contesto argomentativo, ha
la funzione di evidenziare che l’acquisizione della completa conoscenza delle situazioni irregolari era
stata in qualche modo ritardata dalle rassicurazioni da parte del Quattrocchi medesimo alle richieste
inviategli dalla Banca.
Il quinto motivo di ricorso è infondato. Premesso che parte ricorrente non ha precisato quali erano i
documenti che assume irritualmente acquisiti dal ctu, se essi attenevano a fatti posti a fondamento
della domanda o delle eccezioni delle parti, e quale rilievo avevano avuto nell’espletamento dell’indagine
peritale, si rileva che secondo l’orientamento di questa Corte al quale si ritiene di dare continuità, il
consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 194 cod. proc. civ., può acquisire ogni elemento necessario
a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di
fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto
necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente
a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle
stesse. ( v. da ultimo, Cass. n. 14577 del 2012)
Il sesto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza .Parte ricorrente si limita ad
allegare un documento che assume trascurato dall’ausiliare .Non precisa tuttavia, come era suo onere
quali erano state le eventuali allegazioni formulate nella fase di merito con riferimento alle specifiche
posizioni indicate nel documento né indica le eventuali lacune di accertamento o errori di valutazione
compiuti dal consulente ; omette inoltre di trascrivere, i passaggi della relazione peritale oggetto di
critica e ciò in violazione dell’insegnamento di questa Corte la quale ha ripetutamente affermato che

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mancando ogni riferimento agli elementi concreti della fattispecie in esame.

”la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione
oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (e nella sentenza che l’ha recepita) ha,
innanzitutto l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e
non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di
evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare
completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di
ufficio. In defmitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di

ricorso”. ( cfr. ex phaimis Cass.n. 13845 del 2007). Questa situazione non ricorre nel caso di specie in
quanto, come detto, la omessa indicazione delle allegazioni formulate nella fase di merito e la mancata
riproduzione dei passi salienti della ctu , impedisce di apprezzare la rilevanza e decisività dell’errore
ascritto alla consulenza condivisa dalla Corte di appello.
Parimenti inammissibile è il settimo motivo di ricorso.
Invero il giudice di appello ha fondato il proprio convincimento in ordine alla responsabilità del
Quattrocchi sulla base delle emergenze della prova orale e documentale e non della consulenza
tecnica d’ufficio alla quale viene esplicitamente attribuita una funzione meramente confermativa della
ricostruzione operata ( v. pag 7 sentenza) . In conseguenza, le affermazioni del consulente riportate
nell’illustrazione del motivo, si rivelano intrinsecamente inidonee a contrastare l’accertamento di fatto
della Corte di appello fondato su circostanze acquisite aliunde e frutto di una libera valutazione del
complessivo materiale probatorio.
L’ottavo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile alla luce di quanto rappresentato nell’esame del
sesto motivo con riferimento all’onere per la parte che denunci l’errore della consulenza di ufficio
condivisa dal giudice di merito,di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi
salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di
evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare
completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente di
ufficio. Parte ricorrente si è sottratta a tale onere in quanto non ha riprodotto il brano della consulenza
che riteneva inficiato da errore ; le censuie richiamate in forma riassuntiva risultano del tutto generiche
mancando ogni riferimento che consenta di correlarle alla consulenza tecnica ed alla singola operazione
oggetto di contestazione . Non sussiste uno specifico obbligo del giudice del merito di esporre in
modo puntuale le ragioni della propria adesione alla ctu, avendo questa Corte ripetutamente
puntualizzato che egli può limitarsi ad un mero richiamo di esse, salvo nel caso in cui alla consulenza
siano mosse precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di
motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione

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specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al

specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della
consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per
cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività. ( v. Cass. n.18688 del 2007).
Va dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza il nono motivo .Invero la questione dell’
obbligo di segnalazione, in presenza di operazioni irregolari, incombente sul vice titolare secondo il
Regolamento aziendale,non risulta affrontata dalla decisione di appello che ha fatto riferimento

legittimità era onere del ricorrente dedurre pertanto che la questione aveva costituito oggetto di
specifica deduzione nelle fasi di merito . Questa Corte ha infatti ripetutamente puntualizzato che “In
tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti
di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la
suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità
della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto
del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di
tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.” ( Cass.n. 1435 del 2013, n. 6254 del
2004, n. 22540 del 2006) . E’ stato inoltre precisato che “Poiché l’interesse ad impugnare con il ricorso
per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della
sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore
di diritto a norma dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza
del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in
maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa
da quella compiuta dal giudice “a quo”,asseritamente erronea. .(Cass.n. 11731 del 2011). Parte
ricorrente,omettendo ogni riferimento ai termini in cui la questione era stata eventualmente dedotta
nelle fasi di merito ,non si è attenuto a tali indicazioni prescrizioni
Consegue l’integrale rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna Mauro Quattrocchi alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3500,00
per compensi professionali e € 50,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Roma, camera di consiglio dell’il giugno 2013
Il Consigliere est.

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all’obbligo di segnalazione tout- court facente capo al titolare della . Al fine del sindacato di

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella C

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