Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24182 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato ALESSANDRO
FERRARA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il
18/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,
assorbito il secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 18 febbraio 2008, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato nullo il ricorso proposto da I.F. per ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, introdotto innanzi al TAR Campania e non ancora definito, in conseguenza della nullità della procura, priva di data e con diversi caratteri a stampa, conferita al difensore su foglio separato nonostante la pagina finale del ricorso non fosse conclusa, con numerazione progressiva a penna e timbro di congiunzione. La procura peraltro, reca data antecedente a quella del ricorso.
Avverso questo decreto I.F. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto del 23/2/2009.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 141 del 1997, artt. 1 e 2 e dell’art. 83 c.p.c. merita accoglimento alla luce della giurisprudenza secondo cui il requisito posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3 nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1997 della materiale congiunzione tra il foglio separato contenente la procura e l’atto cui accede non postula cucitura meccanica ma ha riguardo al contesto degli elementi che consentano, secondo prudente apprezzamento, di conseguire ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura al giudizio di cui trattasi. Non è pertanto necessario il totale riempimento dell’ultimo foglio dell’atto, nè che la procura sia redatta nella prima parte del foglio separato.
L’enunciato è stato disatteso dalla Corte territoriale.
L’accoglimento del motivo assorbe l’indagine sulle restanti censure.
L’impugnato decreto deve essere pertanto cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito l’altro.
Cassa l’impugnato decreto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011