Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24182 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 13/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/10/2017),  n. 24182

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 22397/12) proposto da:

S.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Dante Tranchida del foro

di Enna e domiciliata presso la cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma, piazza Cavour n. 1;

– ricorrente –

contro

P.G. e PA.GI., rappresentati e difesi dall’Avv.to

Rosario Pellegrino del foro di Enna, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso, e domiciliati domiciliata

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza

Cavour n. 1;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 86

depositata il 30 giugno 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 17

febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Provvidenza Ornella Pisa (con delega dell’Avv. Dante

Tranchida), per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 1998 S.A. evocava, dinanzi (l’allora) Pretura di Enna, P.G. e Gi. chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita dei mobili di arredamento (due armadi con specchi interni, sei mensole, tre comodini e tre letti con relativi reti e materassi), dalla stessa commissionati in data 17.09.1997, per non essere conformi a quelli pattuiti, come tempestivamente denunziato, con conseguente condanna dei predetti alla restituzione della somma di Euro 3.150,39 (pari a 6.100.000) versata, oltre a rivalutazione ed interessi, nonchè al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, causato dall’occupazione dei due vani dell’appartamento di proprietà dell’attrice dai mobili rimasti ivi custoditi, nonostante la diffida con lettera raccomandata A/R del 28.01.1998.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Enna (a seguito della riforma del giudice unico di primo grado, di cui al D.Lgs. n. 51 del 1998), respingeva la domanda attorea di risoluzione, nonchè quella subordinata di esatto adempimento.

In virtù di rituale appello interposto dalla S., la Corte di appello di Caltanissetta, nella resistenza degli appellati, respingeva il gravame.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che alla stregua del contenuto letterale del modulo – recante la descrizione sommaria dei mobili e la specificazione dei relativi codici identificativi (non anche ad un campione) – ed avuto riguardo alla conversazione intercorsa fra le parti all’atto della sottoscrizione dell’ordine, doveva ritenersi, secondo buona fede, che le stesse avevano inteso riferirsi a mobili della stessa marca, tipo e colore di quelli oggetto del precedente contratto (risalente a circa due anni prima), senza che il richiamo fosse rigoroso, nel senso di chiederne la perfetta uguaglianza, trattandosi di mobilia destinata ad un diverso ambiente. Con la conseguenza che la fattispecie doveva essere ricondotta all’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 1522 c.c., nell’ambito del quale era configurabile una margine di discrezionalità del venditore nella individuazione del bene (difformità rappresentate, per i comodini, dall’avere tre cassetti, al posto di un cassetto ed uno sportello, oltre ad una tonalità di colore un pò più chiara, per gli armadi dal solo colore un pò più chiaro), pur dovendo essere rispettati il tipo e la qualità previsti. Del resto i mobili provenivano dalla stessa azienda produttrice, rispetto a quelli acquistati due anni prima, ed erano dello stesso tipo e qualità, oltre a presentare lo stesso codice identificativo. Confermata la inammissibilità della domanda subordinata di esatto adempimento alla stregua del disposto di cui all’art. 1453 c.c., comma 2.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello nissena ha proposto ricorso per cassazione l’originaria attrice, sulla base di quattro motivi, cui hanno replicato i P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1522 c.c., comma 1 e art. 1453 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi per il giudizio, per non avere la corte territoriale tenuto conto del tenore complessivo della deposizione di B.G., la quale aveva indicato espressamente che i mobili dovevano essere uguali a quelli acquistati qualche anno prima, con la conseguenza che il “campione” era preesistente e ben noto al venditore. Ciò sarebbe comprovato anche dalla circostanza che, nella precedente consegna, parte venditrice aveva ritirato i mobili rifiutati dalla committente, ad eccezione dei lettini, perchè solo essi erano uguali a quelli acquistati due anni prima, circostanza riferita anche dai resistenti-convenuti.

Il motivo è privo di pregio, in quanto le critiche mosse con lo stesso dalla ricorrente alla sentenza impugnata riguardano essenzialmente la qualifica data dal giudice al contratto concluso con il mobilificio P. per la fornitura di due armadi con specchi interni, sei mensole, tre comodini e tre letti e la conclusione che ne è stata tratta, in punto di (in)adempimento del venditore.

Premesso che spetta al giudice di merito qualificare e interpretare il contratto sulla base dei fatti e degli elementi di giudizio dedotti dalle parti ed alla luce dei criteri ermeneutici previsti dalla legge, senza, peraltro, che egli sia vincolato nè dal nomen iuris dato dai contraenti al contratto stesso nè da una loro dichiarazione che escluda espressamente l’inquadramento del contratto in una determinata fattispecie tipica (Cass. 24 giugno 2013 n. 15792), non ha errato la corte di appello nel qualificare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il contratto intercorso tra le parti come vendita su tipo di campione, e non come vendita su campione, secondo lo schema di cui all’art. 1522 c.c., e nello stabilire, conseguentemente, che non vi era stato inadempimento da parte dei P. nella fornitura della mobilia.

Secondo la corte territoriale, è emerso che, nella fattispecie, si è trattato di vendita su tipo di campione soprattutto dall’accertata ed incontestabile circostanza che la merce ordinata e venduta era conforme alla descrizione sommaria ed ai codici identificativi indicati nel modulo sottoscritto dalla ricorrente, nonchè con riguardo al tenore della conversazione intercorsa fra le parti contraenti all’atto della sottoscrizione dell’ordine, per cui si era inteso riferirsi a mobili della stessa marca, tipo e colore rispetto a quelli oggetto del precedente contratto, risalente a circa due anni prima. Aggiunge, inoltre, la corte che si trattava di mobilia destinata ad un diverso ambiente, che proveniva dalla stessa azienda produttrice, identica a quella precedentemente ordinata per tipo e qualità, per cui le difformità riscontrate rispetto al campione, rappresentate, per i comodini, dall’avere tre cassetti in luogo di un cassetto ed uno sportello, per gli armadi, dal colore un pò più chiaro, andavano ritenute obiettivamente trascurabili.

Non risulta, d’altra parte, che l’acquirente abbia denunciato altri difetti o difformità o abbia contestato, comunque, l’idoneità della mobilia ad essere utilizzata per lo scopo per cui era stata acquistata; a nulla rilevando che quella ordinata avrebbe dovuto essere, come assume la ricorrente, di uguale tonalità di colore, dal momento che è stato chiarito che l’ordine recava gli stessi codici identificativi della merce presa “a campione”.

In definitiva, la corte territoriale, nello statuire che si è trattato di vendita su tipo di campione, si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, che ha affermato che si configura un tale tipo di vendita, quando il campione debba servire solo a fornire un’indicazione generale delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che queste possono anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali (Cass. 27 marzo 2003 n. 4540 e Cass. 24 giugno 2013 n. 15792 cit.).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1522 c.c., comma 2 e artt. 1455 e 1497 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi per il giudizio, assumendo che anche a voler ricondurre la fattispecie de qua allo schema della vendita su tipo di campione, la corte territoriale avrebbe errato il giudizio, perchè basato su un’indagine di fatto non correttamente motivata, per essere le difformità accertate dalla merce di riferimento davvero notevoli, riguardando non soltanto il colore del legno, ma anche il modello. Inoltre andava rawisata una difformità rispetto ai lettini della fornitura, che erano stati trattenuti dalla prima consegna, mobili che dovevano coesistere nelle due stanzette.

Anche detta censura non può trovare ingresso.

Nella vendita su tipo di campione questo serve unicamente ad indicare, in modo approssimativo, la qualità della merce, onde la domanda di risoluzione viene ad essere giustificata solo se la difformità sia notevole, cioè superi il margine di tollerabilità dell’approssimazione (v. Cass. 30 giugno 1952 n. 1938).

L’accertamento, poi, della esistenza di difformità tra il campione ed i beni forniti è una quaestio facti, rimessa all’incensurabile valutazione del giudice di merito e soggetta a controllo di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di motivazione, nella specie insussistenti per avere la corte territoriale chiarito alla pagina 8 della decisione che “il riferimento al numero dei cassetti dei comodini” era irrilevante non avendo l’acquirente fatto alcun specifico riferimento a detta caratteristica, nè ad altre che avrebbero dovuto avere gli armadi; prosegue che la “diversa tonalità di colore tra i mobili è minima” e non è quindi significativa, “come riferito dal c.t.u. e ricavabile dalle fotografie prodotte”, oltre a provenire dalla stessa azienda produttrice, la Piemme Mobili, di cui presentavano lo stesso tipo, qualità e codice identificativo.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè per omesso esame della domanda, oltre ad omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni per non avere potuto utilizzare i due vani del suo immobile, tenuti occupati dai mobili in contestazione, riproposta in appello, ritenendola assorbita dalla decisione di rigetto della domanda di risoluzione.

Anche detto motivo deve essere disatteso perchè ignora la ricorrente di volere ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di consegna della mobilia corrispondente a campione, inadempimento che è stato in concreto escluso dal giudice del merito.

Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., anche per omessa motivazione, deducendo che l’esito del giudizio dovrebbe comportare una diversa regolazione delle spese processuali.

La critica rivolta alla statuizione sul criterio di riparto della spese non priva la decisione dell’adeguato supporto motivazionale, avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, regolate secondo il criterio della soccombenza.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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