Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24182 del 02/11/2020

Cassazione civile sez. III, 02/11/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 02/11/2020), n.24182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31263/2019 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 5066/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, C.S., viene dal (OMISSIS).

Ha narrato di essere andato via dal suo Paese per le difficoltà economiche che lo affliggevano e per via comunque della situazione politico sociale del Marocco. Ha chiesto di godere della protezione internazionale, o di quella sussidiaria, o in subordine di quella umanitaria.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda, e cosi il ricorrente ha adito il Tribunale che però ha egualmente respinto la sua richiesta, decisione confermata in appello dalla corte di Roma.

Ora ricorre con tre motivi. V’è costituzione tardiva del Ministero dell’Interno, senza controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte d’appello rileva che il ricorrente non ha allegato nè quanto alla sua situazione personale, nè quanto a quella del paese d’origine, circostanze sufficienti a ritenere che abbia diritto alle forme di protezione richieste.

Egli infatti ha addotto, quanto alla situazione personale, solo necessità di carattere economico, mentre per quanto riguarda quella del Marocco la corte esclude pericoli per la vita o la persona del ricorrente in caso di rimpatrio.

2.- Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

2.1.2 – Con il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Secondo il ricorrente la corte ha violato l’obbligo di cooperazione istruttoria non avendo indagato se tra le informazioni fornite dal ricorrente alcune fossero incomplete, ed avrebbe potuto farlo nel corso del libero interrogatorio dell’interessato (p. 4).

Il motivo è infondato.

In tema protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, presuppone l’assolvimento parte del richiedente dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura (Cass. 11096/ 2019).

Con la conseguenza che l’obbligo dell’autorità giudiziaria di informarsi presuppone che le dichiarazioni del ricorrente siano deficitarie o mancanti (Cass. 7333/ 2015); non può ritenersi violato tale obbligo se lo stesso ricorrente, come, nel caso di specie, assume di avere fornito tutte le informazioni necessarie a descrivere la sua situazione.

2.1.- Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 7. Anche qui si lamenta difetto di istruzione quanto alla situazione del paese d’origine, e soprattutto alla garanzia offerta dal Marocco relativamente al rispetto dei diritti fondamentali.

A parte quanto si è detto sopra, e a parte la circostanza che la corte motiva di aver ritenuto il Marocco un paese da cui non derivano violazioni rilevanti ai fini della concessione della protezione; a parte ciò, va evidenziato che l’accertamento della situazione oggettiva del paese di origine è in relazione a quella soggettiva dichiarata dal ricorrente, nel senso che per valutare se il richiedente corre pericolo, inteso in ciascuna delle ipotesi declinate dalle leggi sulle forme di protezione, deve necessariamente farsi riferimento alla causa della sua partenza, al motivo che costui invoca.

E in tal senso, posta la dichiarazione del ricorrente di essere andato via per motivi economici, si tratta di valutare se in Marocco gli indigenti soffrano, per tale loro condizione, limitazione di un qualche diritto, o corrano uno dei pericoli che giustificano la protezione sussidiaria. Accertamento compiutamente svolto dalla

corte di merito.

2.3.- Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5. Il ricorrente si duole della mancata concessione del permesso per motivi umanitari e lamenta omessa valutazione dei presupposti richiesti per accordare il relativo diritto.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, non è dato comprendere quale sia esattamente la censura.

La corte di merito ha valutato anche il motivo d’appello relativo alla concessione del permesso per motivi umanitari ed ha ritenuto che si debba fare ricorso a tale permesso ogni volta che” occorra assicurare tutela ai diritti e ai valori fondamentali della persona umana”.

Può essere discutibile questa chiave di lettura della clausola generale di cui alla norma in questione, ma questo aspetto non è censurato; è contestato che sia stato compiuto un esame dei presupposti per la concessione di tale permesso, che invece è stato effettuato, in quanto anche in questo caso il giudizio del giudice di merito deve tener conto sia del livello di integrazione raggiunto dal ricorrente (su cui non v’è stata da parte di quest’ultimo allegazione alcuna) sia della situazione del paese di origine, questa, si, valutata dalla corte. Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA