Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24181 del 29/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 29/11/2016), n.24181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28067/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO VITTOR giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SG.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 439/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

24/10/2013, depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Nicola Di Pierro (delega avvocato Vittor Massimo)

che insiste per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 26 novembre 2013, la Corte di appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Udine che aveva accertato il diritto di S.M. – dipendente della ditta di Sg.Ma. – nei confronti dell’INPS alla corresponsione dell’intera indennità di malattia per il periodo dal 30.8.2007 e sino al rientro al lavoro.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso S.M.. Sg.Ma. è rimasto intimato.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. 11 settembre 1983, n. 463, art. 5, comma 14, conv. con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 116 c.p.c., e art. 2700 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

Si assume che la Corte di appello aveva violato il principio secondo cui il certificato redatto da un medico convenzionato con l’INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonchè dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza. Ed infatti, aveva ritenuto – a fronte di quanto attestato dal medico di controllo che in sede di certificazione e, quindi, di deposizione testimoniale aveva affermato di essersi recato il giorno 15 dicembre 2007 presso l’abitazione di S.M. e di aver suonato a due campanelli senza ricevere risposta da parte di alcuno – non solo provata la presenza dello S. in casa, sulla scorta delle altre testimonianze acquisite, ma aveva anche affermato che non vi era stato alcun comportamento negligente da parte del lavoratore.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che dalla istruttoria espletata era emerso che all’indirizzo di S.M. vi erano tre campanelli e che il predetto alle ore 17,00 del (OMISSIS) era in casa in compagnia dei testi escussi ( S.O. e S.I.A.) in attesa dell’inizio di una partita di calcio dell’Udinese in programma alle ore 18,00 e che i testi avevano anche confermato che l’attuale controricorrente non era in grado di camminare avendo subito un intervento chirurgico al ginocchio dieci giorni prima.

In effetti, a ben vedere, l’accertamento condotto dal giudice di merito non contrasta con il contenuto del certificato del medico di controllo in cui questi aveva attestato solo che “..all’indirizzo sopra indicato non ha risposto nessuno..” ma non anche l’assenza dello S. dal domicilio nè la presenza solo di due campanelli al detto indirizzo.

La motivazione dell’impugnata sentenza, quindi, è immune dal lamentato vizio e non viola il principio posto a fondamento del motivo ed affermato in più occasioni da questa Corte.

Le altre considerazioni pure contenute nel motivo finiscono con il sollecitare una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).

Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., che ripropone gli stessi argomenti di cui al motivo inidonei a scalfire il contenuto della sopra riportata relazione che è pienamente condivisa dal Collegio. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’istituto ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di S.M.; non si provvede quanto alle spese nei confronti di Sg.Ma. rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di S.M., spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; nulla spese nei confronti di Sg.Ma..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2016

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