Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24181 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/09/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 27/09/2019), n.24181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11556/2017 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANIELE FANTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il sig. C.R. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione del decreto del 7/3/2017 con cui la corte d’appello di Venezia – da lui adita con l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, avverso il decreto emesso il 30/11/2016 ai sensi della dell’art. 3, comma 4, della stessa legge – ha confermato quest’ultimo decreto, rigettando la sua domanda di equa riparazione;

che la corte veneziana ha motivato la propria statuizione di rigetto addebitando al ricorrente l’inosservanza degli oneri di produzione documentale di cui della L. n. 89 del 2001, suddetto art. 3, comma 3, sulla scorta di una duplice ratio decidendi; si argomenta infatti, nell’impugnato decreto, che il ricorrente:

a) sotto un primo profilo, avrebbe prodotto atti della controparte nel giudizio presupposto in copie (formate con modalità telematiche) estratte non dagli originali o da copie autentiche; secondo la corte territoriale, “in difetto degli originali di controparte, contenuti nel fascicolo di parte già ritirato, il C. avrebbe dovuto dimettere attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria competente delle copie prodotte a quelli presenti nel fascicolo” (pag. 3, quarto capoverso, del decreto);

b) sotto un secondo profilo, avrebbe attestato la conformità della copia digitale all’originale cartaceo con modalità difformi da quelle disposte dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, convertito con la L. n. 221 del 2012; in proposito la corte territoriale, dopo aver trascritto integralmente il (solo) comma 1 di detto articolo (pag. 3, secondo capoverso, del decreto) afferma: “l’attestazione non pare comunque apposta secondo il disposto dell’art. 16 undecies citato”; che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies e D.M. 16 aprile 2016, art. 19 ter, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa richiamando erroneamente la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012, suddetto 16 undecies, comma 1 (concernente l’attestazione di conformità della copia analogica) invece che la disciplina, applicabile nella specie, dettata dai commi secondo e terzo dello stesso articolo;

che con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, art. 12 disp. att. c.c., D.L. n. 179 del 2012, art. 16 decies, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1 e art. 175 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa allorquando – pur dando conto della circostanza che il ricorrente non aveva la disponibilità del fascicolo di controparte del giudizio presupposto, essendo tale fascicolo già stato ritirato – ha ritenuto che, con riferimento agli atti della controparte nel giudizio presupposto, il ricorrente potesse assolvere all’onere di produzione documentale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, solo mediante la produzione di copie di detti atti estratte dal fascicolo d’ufficio dal cancelliere e non anche mediante la produzione delle copie “ad uso controparte” di cui il medesimo ricorrente era in possesso;

che con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 24,111 e 117 Cost. (l’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU) in cui la corte territoriale sarebbe incorsa offrendo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, un’interpretazione non costituzionalmente orientata, in quanto priva di considerazione per l’onere finanziario che il ricorrente dovrebbe sostenere per ottenere dalla cancelleria del giudice davanti al quale si è celebrato il giudizio presupposto copia autentica di tutti gli atti prodotti dalla controparte in tale giudizio;

che l’intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie

ritenuto:

che, con riferimento al primo motivo, che attinge la ratio decidendi sopra sintetizzata sub b), il Collegio osserva, preliminarmente, che il presente giudizio di equa riparazione è stato introdotto secondo le forme e le modalità del processo civile telematico, cosicchè la produzione, in tale giudizio, della copia degli atti del giudizio presupposto (a suo tempo svoltosi secondo le forme tradizionali) postulava la estrazione di copie digitali da originali cartacei;

che, conseguentemente, la corte territoriale, pronunciandosi sulla ritualità della produzione nel giudizio di equa riparazione delle copie degli atti del giudizio presupposto, ha errato nel fondare la propria decisione sul D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, comma 1; tale disciplina, infatti, si riferisce all’estrazione di una copia analogica, mentre nella fattispecie trovano applicazione i commi 2 e 3 dello stesso articolo, alla cui stregua, quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, essa viene apposta nel medesimo documento informatico o, alternativamente, può “essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;

che il primo motivo va pertanto accolto;

che il secondo ed il terzo motivo attingono la prima ratio decidendi del decreto, alla cui stregua la parte avrebbe dovuto farsi rilasciare dal cancelliere copia autentica dalle copie per l’ufficio degli atti di controparte;

che il secondo motivo va accolto (con assorbimento del terzo), ancorchè sulla base di considerazioni diverse da quelle svolte dal ricorrente (sul potere della Corte di cassazione di accogliere il ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, fermi i fatti per come esposti nel ricorso, cfr. Cass. 19132/05, Cass. 6935/07, Cass. 3437/14, Cass. 18775/17);

che, infatti, il rigetto della domanda di equa riparazione per l’irritualità delle copie di alcuni atti del giudizio presupposto (e, precisamente, degli atti di quel giudizio provenienti dalla controparte del sig. C. in quel medesimo giudizio) viola della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, perchè postula una interpretazione di quella disposizione nel senso che il mancato assolvimento dell’onere di produzione documentale ivi contemplato possa costituire autonoma e sufficiente ragione di rigetto della domanda di equa riparazione;

che, al contrario, della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, non tende all’introduzione di un requisito di carattere formale della domanda di equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, incidente sulla relativa procedibilità o ammissibilità, ma si limita a specificare il contenuto dell’onere probatorio gravante sul ricorrente nella fase monitoria del giudizio di equa riparazione (onere, va altresì precisato, a fronte del cui mancato adempimento il giudice della fase monitoria non piò rigettare la domanda ma deve invitare la parte, tramite il cancelliere, a rimediare all’insufficienza della prova, giusta il disposto dell’art. 640 c.p.c., comma 1, espressamente richiamato nel ripetuto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3);

che, conseguentemente, la corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda del ricorrente in base alla mera considerazione che alcuni degli atti del giudizio presupposto non erano stati prodotti in copia conforme, ma avrebbe dovuto verificare se gli atti del giudizio presupposto ritualmente prodotti fossero sufficienti ad accertare la durata del giudizio presupposto, le modalità del relativo svolgimento, le caratteristiche della controversia che ne formava oggetto e, conseguentemente, indicare quali fossero gli elementi – presumibilmente desumibili dagli atti del giudizio presupposto ritenuti inutilizzabili perchè non prodotti in copia autentica – la cui mancata conoscenza impediva di accertare se in tale giudizio si fosse verificata una violazione del principio di ragionevole durata del processo;

che quindi il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che si atterrà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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