Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24181 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24181 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19754-2011 proposto da:
FULGHESU PINUCCIA FLGPCC55D43E400H,

elettívamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13,
presso lo studio dell’avvocato PALLINI MASSIMO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
1942

MERIDIANA S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 525/2010 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 23/07/2010 r.g.n. 410/09;

Data pubblicazione: 25/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/06/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato TROILO GREGORIO per delega PALLINI
MASSIMO;

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

RG n 19754/2011

Fulghesu Pinuccia / Meridiana spa

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 23 luglio 2010 la Corte d’Appello di Cagliari, in riforma della sentenza
del Tribunale, ha respinto la domanda proposta da Pinuccia Fulghesu , dipendente della compagnia
aerea Meridiana come impiegata di terzo livello presso l’Aeroporto di Cagliari Elmas, volta ad
ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato con telegramma del 22 febbraio
2002.

la tratta Cagliari/ Milano assegnata alla società Air One, con conseguente possibilità per l’azienda di
licenziare il personale addetto allo scalo di Cagliari , avendo, tra l’altro, la società pochi mesi prima
denunciato lo stato di crisi con esubero di 152 dipendenti su scala nazionale.
La Corte ha, poi, esposto che a seguito di trattative a livello sindacale e con intervento del ministro
dei trasporti, la società aveva concluso un accordo che prevedeva che il personale addetto allo scalo
di Cagliari, con esclusione di cinque funzionari supervisori, sarebbe passato alle dipendenze della
società Air One per il tramite della società EAS con salvaguardia dei livelli economici acquisiti, con
liquidazione del trattamento di fine rapporto salva richiesta di trasferimento alla nuova azienda; che
a seguito di detto accordo Meridiana con telegramma del 17 febbraio 2002 aveva comunicato ai 37
dipendenti operanti presso l’aeroporto di Cagliari l’impossibilità di utilizzare ulteriormente la loro
prestazione tenuto conto dell’obbligo della società Air One di procedere immediatamente
all’assunzione; che la Fulghesu era transitata pertanto alla società Air One mantenendo inalterato il
trattamento retributivo ma aveva impugnato il licenziamento lamentando l’inosservanza della
procedura di cui alla legge 223 del 1991.
Secondo la Corte territoriale non era configurabile un licenziamento collettivo ,ma un licenziamento
in attuazione dell’accordo intervenuto con Air One; che infatti in base a detto accordo non vi era
più necessità di procedere a una riduzione di personale e all’osservanza della procedura prevista
dalla legge finalizzata alla conclusione di un accordo per evitare licenziamenti e attenuarne gli
effetti ,non essendovi ragione di consultare i sindacati per liberarsi di personale passato alle
dipendenze di altra impresa.
Ha osservato altresì che l’osservanza della procedura di licenziamenti collettivi sarebbe stata
necessaria qualora i lavoratori non avessero accettato l’accordo concluso con i sindacati; che invece
la stessa ricorrente non aveva contestato immediatamente il licenziamento facendovi acquiescenza,
aveva ricevuto il trattamento di fine rapporto e prestato immediatamente servizio con la nuova
società; che inoltre non era fondata la giustificazione fornita dalla lavoratrice secondo cui non era
indifferente lavorare per una società o per un’altra atteso che la società Meridiana non risultava

La Corte territoriale ha osservato che nel dicembre 2001 la compagnia aerea Meridiana aveva perso

affatto solida; che la ricorrente non aveva alcun interesse a rimanere alle dipendenze di Meridiana
tanto che ,ottenuta la sentenza di reintegra, avevo optato per l’indennità sostitutiva pari a 15
mensilità mostrando il carattere speculativo dell’impugnazione del licenziamento.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione la lavoratrice formulando tre motivi .
La società Meridiana è rimasta intimata.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2118 cc, degli articoli

insufficiente motivazione.
Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il telegramma del 22 febbraio 2002
non costituisse un licenziamento. Osserva che un atto di recesso del datore di lavoro non possa
qualificarsi in termini diversi da licenziamento e che non sono ammissibili fattispecie di estinzione
del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti. Rileva che la
Corte d’appello ha omesso di motivare circa l’inidoneità della documentazione e della condotta
aziendale a costituire chiara manifestazione della volontà di licenziare.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1321, 1372 e dell’articolo 1406
c.c., dell’articolo 5 della legge n. 223 del 1991 e dell’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, nonché
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione.
Osserva che la Corte d’Appello ,dopo aver affermato che l’atto di recesso di Meridiana non poteva
essere qualificato come licenziamento, in modo contraddittorio aveva affermato che si trattava di
un “licenziamento in attuazione dell’accordo sul passaggio di personale”, introducendo in tal modo
una fattispecie nuova di recesso.
Osserva , inoltre, che non era ravvisabile una risoluzione consensuale del contratto di lavoro ovvero
una cessione dello stesso contratto ad altra azienda ,atteso che in entrambi i casi mancava
un’espressa ed inequivoca volontà di accettazione da parte della lavoratrice non desumibile dal
impugnazione del licenziamento dopo circa due mesi ma nel rispetto del termine di decadenza, dalla
percezione del TFR per esclusiva volontà del datore di lavoro, dalla mancata iscrizione della
ricorrente alle organizzazioni sindacali firmatarie che avrebbe imposto la necessità di un’esplicita
volontà di accettare l’accordo, dalla percezione delle 15 mensilità per rinunciare alla reintegra
trattandosi facoltà prevista dalla legge.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 24 della legge n. 223 del 1991 nonché
omessa insufficiente motivazione. Rileva che il licenziamento non può essere che qualificato come
collettivo con conseguente necessità di applicare la legge n. 223 del 1991.

2

1 e 3 della legge n. 604 del 1966, dell’articolo 24 della legge n. 223 del 1991, nonché omessa

La circostanza che Meridiana aveva raggiunto al di fuori della procedura di cui all’articolo 24 della
legge del 1991 non poteva comportare una diversa qualificazione del licenziamento considerato in
particolare che la ricorrente non era iscritta ,nè aveva conferito mandato alle organizzazioni
sindacali .
Il primo ed il secondo motivo sono fondati. Il terzo motivo resta assorbito.
La sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha ritenuto da un lato che il telegramma del
22/2/2002 inviato dalla soc Meridiana ai 37 dipendenti , addetti allo scalo di Cagliari Elmas, non

di cui alla L 223/1991 e dall’altro lato, in modo contraddittorio, ha affermato che si trattava di un
licenziamento in attuazione dell’accordo sul passaggio di personale alla soc Air One , nuova
concessionaria della tratta Roma /Cagliari .
La Corte territoriale omette di valutare che l’atto di recesso del datore di lavoro non può
qualificarsi in termini diversi dal licenziamento e che non sono configurabili cause estintive del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato differenti rispetto a quelle già individuate e disciplinate
dall’ordinamento.
Il recesso del datore di lavoro comunicato alla lavoratrice con il telegramma del 22/2/2002 non può
essere qualificato che licenziamento e nella specie, coinvolgendo 37 dipendenti della soc
Meridiana , è riconducibile al licenziamento collettivo disciplinato dalla L. n 223/1991.
La Corte territoriale , invece, ha ravvisato un’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro
diversa da quelle legislativamente disciplinate e tipizzate dal legislatore con un’evidente violazione
di legge.
Risulta, altresì, fondata la censura della ricorrente con riferimento all’affermazione della Corte
territoriale dell’avvenuta accettazione da parte della lavoratrice dell’accordo concluso dai sindacati
comportante il passaggio alle dipendenze di una diversa società.
Le censure della ricorrente secondo cui non era ravvisabile una risoluzione consensuale del
contratto di lavoro ovvero una cessione dello stesso contratto ad altra azienda sono fondate.
La motivazione della sentenza impugnata appare, sul punto, insufficiente nel ravvisare un’espressa
ed inequivoca volontà di accettazione da parte della lavoratrice desumendola dall’ impugnazione
del licenziamento dopo circa due mesi, senza valutare che , comunque, era stato rispettato il termine
di decadenza; o dalla percezione del TFR , sebbene ciò fosse avvenuto per esclusiva iniziativa del
datore di lavoro ; o , ancora, dalla percezione delle 15 mensilità per rinunciare alla reintegra pur
trattandosi di facoltà prevista dalla legge ed avvenuta dopo anni dala comunicazione del
licenziamento . Non risulta, pertanto, adeguatamente motivata l’esistenza di un’esplicita volontà

3

costituisse comunicazione di licenziamento per riduzione di personale da sottoporre alla normativa

della Fulghesu di accettare l’accordo tenuto conto , tra l’altro, che la ricorrente non risulta neppure
aderente alle organizzazioni sindacali firmatarie
Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia
accertata – sulla base del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni
rapporto lavorativo e, comunque, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo
consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle

17070).
Per le ragioni che precedono il primo ed il secondo motivo del ricorso devono trovare accoglimento
restando assorbito il terzo relativo alla necessaria applicabilità al licenziamento in esame della
normativa di cui alla L n 223/1991.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in
diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia in base ai rilievi e alla
stregua dei principi sopra menzionati . Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sulle spese
del presente giudizio.
PQM la Corte
accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Roma 4/6/2013
Il Presidente

L’estensore
Enri6a DAntonio
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Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella
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parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ad es. Cass. 2-12-2002 n.

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