Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24181 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)) domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANI LUIGI

MICHELE, CAMPAGNA PAOLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 60/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

4/7/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva 21 dicembre 2004 il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi F.G. e M.A., rigettando la domanda del primo volta ad ottenere un contributo per il mantenimento.

Con sentenza definitiva 21 settembre 2006 il medesimo tribunale respingeva la domanda di addebito della separazione svolta dal F., che condannava alla rifusione di un terzo delle spese processuali, compensata la residua frazione.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza 4 luglio 2007, rigettava il successivo gravame, motivando che mancava la prova del nesso di causalità tra la nuova convivenza iniziata dalla signora M. con altra persona e la crisi coniugale, che appariva riferibile, per contro, ad epoca anteriore.

Avverso la sentenza, notificata il 10 luglio 2007, il sig. F. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 5 ottobre 2007.

La signora M. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 20 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ..

Premesso che la predetta norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria, la norma non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nel ricorso in esame i motivi di ricorso denunzianti una violazione di legge si concludono con dei quesiti di diritto affatto generici, privi come sono di alcun addentellato con la concreta fattispecie all’esame; mentre le doglianze sulla motivazione omessa o insufficiente, oltre a risolversi in una difforme valutazione degli elementi di fatto, avente natura di merito, difettano del necessario momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. 3^, 20 febbraio 2008, n. 4309): sintesi, che non può identificarsi con l’illustrazione del relativo motivo di ricorso, dovendo risolversi in un quid pluris – omesso dal ricorrente – che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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