Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24181 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24181

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18904/2013 proposto da:

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere Flaminio n.76, presso lo studio dell’avvocato

Carnevali Antonella, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Astone Francesco, Costi Renzo, Fortunato Sabino, Vento

Massimiliano, giusta procura speciale per Notaio dott. S.F.

di Modena – Rep. n. 41998 del 30.7.2013;

– ricorrente –

contro

Credito Commerciale Tirreno S.p.a. in l.c.a., Fallimento (OMISSIS)

S.p.a.;

– intimati –

e contro

Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.p.a., in persona del

Curatore avv. C.P., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza A. Capponi n.16, presso lo studio dell’avvocato Cermignani

Carlo, rappresentata e difesa dall’avvocato Schiavoni Carlo, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Banca Popolare dell’Emilia Romagna Società Cooperativa, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere Flaminio n.76, presso lo studio dell’avvocato

Carnevali Antonella, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Astone Francesco, Costi Renzo, Fortunato Sabino, Vento

Massimiliano, giusta procura speciale per Notaio dott. S.F.

di Modena – Rep.n. 41998 del 30.7.2013;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

Credito Commerciale Tirreno S.p.a. in I.c.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 796/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Curatela del fallimento (OMISSIS) ((OMISSIS)) S.p.A. conveniva in giudizio, con atto di citazione del 30 novembre 2000, davanti al Tribunale di Bari, il Credito commerciale tirreno Spa in LCA e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER), subentrata alla prima nel complesso delle sue attività e passività, chiedendo, per quanto ancora rileva in questa fase del giudizio: a) di dichiarare illegittimi, inefficaci o comunque revocare gli atti di compensazione e di ritenzione posti in essere dal CCT nei confronti di (OMISSIS); b) di condannare in solido i convenuti al pagamento di una somma, di oltre 9 miliardi di Lire, pari a quella illegittima compensata con i crediti vantati dal CCT.

1.1. Il Tribunale, qualificata la domanda come revocatoria fallimentare, affermata la propria competenza ai sensi dell’art. 24 LF, rilevato che la Corte d’appello di Bari (con sentenza n. 388/05) aveva dichiarato l’inesistenza del credito portato in compensazione dal CCT, che comunque non aveva i requisiti della certezza e liquidità, dichiarava inefficace l’operata compensazione ma non condannava la LCA al pagamento del credito richiesto poichè esso andava insinuato al suo stato passivo.

1.2. Inoltre, considerato che la BPER aveva acquistato tutte le passività ed attività del CCT, al marzo 1997, quando il CCT aveva illegittimamente trattenuto la somma costituente “parte dell’attivo” poi ceduto alla acquirente, il Tribunale condannava quest’ultima alla restituzione di Euro 4.704.063,62, oltre interessi, nonchè le convenute in solido al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza, proponevano gravame sia la CCT in LCA che la BPER che, riuniti, venivano decisi dalla Corte d’Appello di Bari la quale, in accoglimento dell’appello del CCT in LCA, in parziale riforma della decisione di prime cure: a) dichiarava improcedibile la domanda proposta nei suoi confronti dalla Curatela di (OMISSIS); b) respingeva l’appello di BPER; c) compensava integralmente le spese processuali tra le parti.

3. Per quello che qui ancora rileva, la Corte territoriale, premesso che il CCT aveva illegittimamente compensato il presunto credito che riteneva di vantare verso (OMISSIS), sulla base di un contratto di opzione, invece, dichiarato inesistente dalla Corte d’appello di Bari (con la sentenza n. 388/05, passata in giudicato), ed escluso che esso potesse appropriarsi della “somma giacente sul conto” della correntista, ha respinto l’appello della BPER, succeduta nella posizione del CCT, a seguito della cessione da parte di quest’ultima di tutte le attività e passività in favore dell’altra.

3.1.Secondo la Corte territoriale, con l’atto per notar M. dell’8 marzo 1987, il CCT in LCA avrebbe ceduto alla BPER “le proprie attività e passività”, cosicchè la cessionaria sarebbe subentrata automaticamente nei medesimi valori (attivi e passivi) ceduti, non potendosi separare il patrimonio del debitore; e con l’atto per notar F.A., del 31 marzo 1998, si sarebbero elencate le attività e passività cedute.

3.2. Infatti, il CCT, alla data del 7 marzo 1997 aveva trattenuto le some costituenti parte dell’attivo mentre i commissari si sarebbero riservati esclusivamente l’esercizio delle azioni risarcitorie e le azioni “attive” per la Liquidazione, cosicchè la somma incamerata, formando “parte dell’attivo ceduto”, sarebbe finito nel patrimonio di BPER che, conseguenzialmente, sarebbe tenuto a restituirlo in quanto appartenente alla correntista, nell’inesistenza del controcredito oggetto di compensazione.

3.3. Nè avrebbe pregio il riferimento alle passività risultanti dallo stato passivo in quanto la BPER avrebbe acquistato la somma giacente sul conto di (OMISSIS) a titolo di posta attiva e, trattandosi di una somma in sua proprietà, la Curatela(della società correntista) avrebbe diritto alla sua restituzione.

4. Avverso tale decisione, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (BPER) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria, contro cui ha resistito la Curatela di (OMISSIS), con controricorso.

4.1. La Curatela ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico mezzo, illustrato anche con memoria, avverso il quale Banca ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale (violazione e falsa applicazione degli artt. 1782,1834 e 1852 cod. civ.: art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla parte della motivazione in cui si assume che BPER, subentrata in tutte le attività e passività del CCT, fosse tenuta alla restituzione di una quota dell’attivo in favore di (OMISSIS), per essere quest’ultima titolare di un diritto di proprietà sul detto importo) BPER censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui afferma – in violazione dei principi in materia di conto corrente bancario (art. 1852) e deposito irregolare e bancario (artt. 1782 e 1834) – che la somma giacente sul conto di (OMISSIS) sarebbe stata di sua proprietà e che perciò la società correntista (e per essa la Curatela) avrebbe diritto alla sua restituzione.

1.1. Infatti, trattandosi di rapporto meramente obbligatorio, per essere la Banca tenuta soltanto alla restituzione dell’equivalente monetario, e quindi debitrice del relativo importo nei confronti del cliente (a sua volta creditore dello stesso), si verserebbe nel caso di una passività che, tuttavia, non sarebbe stata trasferita all’acquirente in mancanza di una sua comprensione nello stato passivo, ai sensi dell’art. 90, comma 2, TUB e art. 2560 c.c., secondo la cessione risultante dal notaio M. del 1997.

2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 cod. civ., art. 90, comma 2 co., TUB: art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla parte della motivazione in cui si assume che BPER sia tenuta alla restituzione della somma per essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di CCT, senza considerare che il subentro non poteva riguardare anche i debiti non risultanti dallo stato passivo e che comunque non era possibile conoscere) BPER censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui afferma, in alcuni “frammenti” di essa (che pure si assumono non costituire ratio decidendi), per tuziorismo, che il trasferimento abbia riguardato una posizione soggettiva passiva (un debito di CCT verso (OMISSIS)) in cui sia succeduto BPER, perciò tenuta alla restituzione, in quanto il cessionario, a norma dell’art. 2560 cod. civ. e art. 90, comma 2, TUB risponderebbe solo per i debiti ammessi al passivo, ciò che non sarebbe avvenuto nella specie non essendo tale debito insinuato e compreso nella cessione delle attività e passività operata con gli atti notarili menzionati.

3. Con il terzo motivo (nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione: art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento, da un lato, alla parte della motivazione in cui si assume che BPER aveva acquisito la somma a titolo di posta attiva e, dall’altro, che la stessa somma costituirebbe una posta passiva) BPER censura la decisione in tal modo risultante contraddittoria.

4. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e 1371: art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento alla parte della motivazione che viola il principio di libertà negoziale die contraenti e fornisce una travisata ed erronea interpretazione delle clausole negoziali degli atti integranti la cessione di attività e passività) BPER censura la decisione resa dalla Corte territoriale nella parte in cui ha respinto l’eccezione della Banca cessionaria che aveva osservato come il suo subentro era limitato alle sole passività risultanti dallo stato passivo, depositato a norma dell’art. 86 TUB, e recepite nel verbale di concordamento.

4.1.Infatti, utilizzando i criteri dell’interpretazione complessiva (art. 1363 cod. civ.) e della comune intenzione (art. 1362 cod. civ.), richiama gli artt. 2.1, 3.1 e 2.2. dell’atto per notar M. nei quali si afferma che “in ogni caso, la cessionaria risponde delle passività indicate nel comma 1 solo nella misura in cui esse risultino dallo stato passivo ai sensi del citato art. 90, comma 2”.

4.2. E, nel successivo atto per notar F.A., del 31 marzo 1998, si richiama la premessa ove si indicano i rapporti esclusi dalla cessione, tra i quali “i rapporti di credito e di debito e le azioni, anche giudiziarie, ad essi relative, afferenti (….) (OMISSIS) SpA”.

5. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale la Curatela lamenta violazione di legge nella compensazione delle spese giudiziali.

6. Il primi due mezzi – infondata l’eccezione di inammissibilità per novità della censura, trattandosi di questione di mero diritto possono essere oggetto di disamina unitaria, ed accolti, con il conseguente assorbimento dei due residui.

6.1. Infatti, la ricorrente curatela – con i detti mezzi – richiamati i principi in materia di conto corrente bancario (art. 1852 cod. civ.) e di deposito irregolare e bancario (artt. 1782 e 1834 cod. civ.) contesta, a ragione, le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui la somma di denaro, che era “giacente” sul conto di (OMISSIS) sarebbe stata di proprietà della Banca (dapprima del CCT e poi della BPER, in quanto cessionaria della prima) e che perciò, in conseguenza dell’obbligo restitutorio che gravava sulla Banca in base ai principi richiamati, la società correntista (e per essa la sua Curatela fallimentare) avrebbe avuto diritto ad ottenerla in restituzione direttamente dalla cessionaria BPER, perchè “posta attiva” da essa fatta propria ma anche debito verso la correntista che l’aveva versata sul conto corrente (rapporto oggetto della cessione da parte della LCA di CCT alla BPER).

6.2. Invero, trattandosi di un rapporto meramente obbligatorio (e non un una res in dominio), per essere la Banca, divenuta proprietaria delle somme versate sul conto corrente, tenuta soltanto alla restituzione dell’equivalente monetario e, quindi, debitrice del relativo importo nei confronti della cliente (a sua volta divenuta creditrice della Banca), non si versa affatto in una ipotesi di attivo trasferito ma in quella della cessione di una sua passività (assieme agli altri assets della cedente).

6.3. Tale passività, ovviamente, può essere posta a carico della Banca cessionaria alla sola condizione che il debito sia stato compreso nello stato passivo della LCA cedente, imponendolo – prima ancora che gli accordi in tali sensi conclusi dalle parti – l’art. 90, comma 2, TUB e art. 2560 c.c..

6.4. Tanto si desume, espressamente dal tenore della legge (ossia dal richiamato art. 90, comma 2, TUB, secondo cui “la cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo, tenuto conto dell’esito delle eventuali opposizioni presentate ai sensi dell’art. 87”, che corrisponde perfettamente alla ratio generale contenuta nell’art. 2560 c.c., comma 2 (“Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”)) e dalla interpretazione di essa fatta dalla stessa giurisprudenza di questa Corte.

6.5. Infatti, secondo questa Corte, “l’azione proposta dal creditore di un istituto di credito, posto in liquidazione coatta amministrativa con cessione delle attività e passività (..) nei confronti della banca cessionaria può trovare accoglimento solo per i debiti risultanti dallo stato passivo della liquidazione, come espressamente prevede il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 2010).

6.6. Si tratta di un principio di diritto, pienamente condiviso dal Collegio, che in questa sede deve essere confermato e posto a base dell’odierna decisione. Nè risulta, che nella specie si sia adottato un diverso regolamento negoziale, atteso che con il quarto mezzo di ricorso si richiamano regole convenzionali che non sono di opposto tenore (ed anzi che, se fondate, confermerebbero il non trasferimento nominatim di quel rapporto, comunque lo si qualificasse).

7. In conclusione, i primi due mezzi del ricorso, pienamente fondati, devono essere accolti, con assorbimento dei restanti e del ricorso incidentale, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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