Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24181 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. III, 04/10/2018, (ud. 28/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21594-2015 proposto da:

F.S., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA E FAA’ DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

COMBARIATI, rappresentati e difesi dall’avvocato DEMETRIO BATTAGLIA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA” RICERCA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

COMUNE CATANZARO in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in CATANZARO, VIALE GAETANO ARGENTO 14,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANNARITA DE SIENA, SANTA DURANTE giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2554/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 16/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2003, F.A. e M.M., entrambi in qualità di legali rappresentanti del figlio minore S. e la seconda anche in proprio, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la Direzione didattica del 4^ Circolo di Catanzaro, esponendo che, nel 1999, la M. stessa ed il minore avevano subito un infortunio all’uscita di scuola, in quanto, mentre scendevano i gradini ad essa antistanti, la M. era caduta a causa della mancanza del corrimano e di materiale antiscivolo, trascinando con sè il figlio che aveva per mano; che, in conseguenza dell’infortunio, la M. si era procurata una distorsione al piede, mentre il minore una ferita lacerante sotto l’occhio, con lesione estetica del 9%; che si configurava culpa in vigilando dell’amministrazione scolastica. Chiesero quindi il risarcimento del danno biologico, nonchè del danno morale ed alla vita di relazione.

Si costituì in giudizio la direzione scolastica, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di Catanzaro ed eccependo il difetto di legittimazione passiva, nonchè l’infondatezza della domanda in ordine sia all’an che al quantum.

Autorizzata la direzione didattica alla chiamata del terzo, gli attori chiesero di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni.

Si costituirono in giudizio, insistendo per il rigetto della domanda attorca, anche il Comune di Catanzaro ed il MIUR, quest’ultimo chiedendo, in via subordinata, di essere manlcvato dall’ente comunale.

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 2554/2013, rigettò la

domanda sia nei confronti dell’amministrazione scolastica, sia nei confronti del Comune.

Sotto il primo profilo, osservò che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell’amministrazione scolastica sussiste solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura e che comunque, nel caso di specie, l’amministrazione scolastica aveva fornito la prova liberatoria, emergendo dalla descrizione della dinamica del sinistro che non vi era stata alcuna omissione da parte del personale docente e che la causazione dell’evento lesivo era da ricondursi ad un meccanismo accidentale.

Con riferimento alla posizione del Comune di Catanzaro, il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere ascritta a tale ente nessuna responsabilità nè ex art. 2043 c.c., nè ex art. 2051 c.c., considerato: che “il tecnico del Comune” aveva escluso che sul luogo dell’evento vi potessero essere inside e/o trabocchetti “stante la scarsa altezza della scala (appena due gradini)”; che “i gradini non erano rotti” e che la scivolosità degli stessi era “una valutazione troppo personale”; che nella “consulenza depositata dal c.t.p. dell’ente comunale” si precisava che “la caduta potrebbe ricondursi anche alla malattia da cui è affetta la M.”. Di conseguenza, secondo il Tribunale, la caduta – la quale, avendo dato luogo a lesioni non gravi, dovrebbe essere considerata fortuita – non sarebbe addebitabile a nessuno.

Il Tribunale, inoltre, rilevò che parte attrice non aveva potuto dimostrare la dinamica dell’incidente, non avendo nessuno dei testi assistito all’evento.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con ordinanza del 15 giugno 2015, emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.. La Corte territoriale, rilevato che l’appello formulato dai F.- M. era esclusivamente incentrato sulla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2051 c.c., ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse escluso la responsabilità degli enti appellati quali custodi del bene.

Infatti, la conformazione del bene (una scalinata composta da due soli gradini di limitata pendenza) non implicava alcun ulteriore rischio rispetto a quello normale connesso alla discesa degli stessi. La circostanza che i gradini fossero bagnati dalla pioggia era del tutto evidente alla M., la quale peraltro conosceva lo stato dei luoghi trattandosi della zona antistante l’ingresso della scuola frequentata dal figlio, e pertanto non valeva a rendere il bene pericoloso. Una volta esclusa la pericolosità della cosa, era quindi rilevante il fatto che su luoghi mancassero dei corrimano e degli accorgimenti antiscivolo.

3. Avverso la sentenza di primo grado, nonchè l’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., propongono ricorso in Cassazione F.S., nelle more divenuto maggiorenne, e M.M., sulla base di un solo motivo.

3.1 Resistono con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Comune di Catanzaro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2717, 2728, 2729 e 115 c.p.c.”.

I criteri indicati dal tribunale per affermare che, in capo agli enti convenuti, non vi sarebbe alcuna responsabilità per il sinistro occorso alla M. ed al minore violerebbe palesemente il contenuto dell’art. 2051 c.c..

Secondo i principi elaborati della giurisprudenza, il danneggiato avrebbe l’onere di dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale della cosa – ossia che l’incidente si sia effettivamente verificato nel luogo di incidenza delle particolari condizione della cosa, potenzialmente lesive, e che sia conseguenza normale di quelle particolari condizioni – mentre l’onere del custode, per escludere la responsabilità dello stesso, sarebbe di offrire la prova della imprevedibilità oggettiva ovvero della eccezionaiità del comportamento della vittima del sinistro, ovvero ancora dell’intervento di un qualche fatto estraneo interruttivo del nesso eziologico. Nel caso di specie, come confermato dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado, i gradini della rampa sui quali si è verificato il sinistro sarebbero stati di per sè potenzialmente pericolosi, essendo di marmo liscio, privi di corrimano, nonchè di idoneo materiale antiscivolo, anche in palese violazione delle norme di legge sui presidi antinfortunistici negli edifici pubblici. Tanto che, a seguito del sinistro occorso ai ricorrenti, la scuola avrebbe provveduto a far effettuare scanalature sui citati gradini.

Sarebbe stato altresì accertato, in base alla c.t.u., il nesso causale e la compatibilità tra la dinamica del sinistro e le patologie riportate dai ricorrenti.

Non sarebbe poi conforme ai suddetti principi la conclusione del giudice di prime cure il quale, sulla base della sola consulenza tecnica di parte del Comune di Catanzaro, affermato che la caduta della M. potrebbe ricondursi alla malattia di cui la stessa ricorrente è affetta. Infatti, a prescindere dal fatto che tale malattia sarebbe insorta in epoca successiva all’infortunio per cui è causa, come riportato nella c.t.u., in tal modo il Tribunale avrebbe imposto alla danneggiata l’onere di dimostrare in negativo che la caduta non era stata provocata dalla malattia, o comunque l’avrebbe gravata dell’onere della prova della causa concreta del danno, non richiesta dall’art. 2051 c.c.. In presenza della prova della relazione tra evento dannoso e cosa e del difetto di manutenzione della scalinata, nonchè in assenza di prova del caso fortuito, il giudice di primo grado, affermando che la caduta potrebbe essere ricondotta anche alla malattia da cui la M. è affetta, avrebbe illogicamente ricondotto al comportamento della danneggiata la causa esclusiva dell’evento dannoso, elidendo così la responsabilità del custode. Non risulterebbe dalla sentenza impugnata che la ricorrente si trovava in condizioni fisiche talmente minorate da doversi astenere dalla scendere da una scala aperta al pubblico, in quelle condizioni di tempo. Anche se la caduta dell’attrice fosse avvenuta per scarsa prudenza nel percorrere la scalinata, ciò sarebbe comunque irrilevante, dovendosi invece accertare se la caduta fosse logicamente riconducibile tra le conseguenze adeguate alla situazione della scala nell’ambito dell’utilizzazione della stessa.

Gli enti convenuti non avrebbero dimostrato l’imprevedibilità oggettiva o l’eccezionalità del comportamento dei danneggiati ovvero l’intervento di un fatto estraneo interruttivo del nesso eziologico, anche in mancanza dei presidi infortunistici in astratto reputati necessari.

5. Il ricorso è infondato.

Con riferimento alla responsabilità per danni da cose in custodia, questa Sezione ha di recente puntualizzato i principi via via affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali: “la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016); ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacchè il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051 cod. civ. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno” (cfr. ord. 2478/2018). Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il giudice ha escluso il nesso causale tra bene soggetto a custodia ed evento dannoso, non essendo stata provata nemmeno l’effettiva dinamica dell’incidente.

Afferma infatti il Tribunale di Catanzaro, a p. 4 della sentenza impugnata, che “parte attrice non ha punto dimostrato che il minore sia stato vittima dell’incidente perchè la madre è scivolata su delle scale sulle quali non era posto il corrimano o perchè i gradini erano scivolosi a causa della pioggia. Nessuno dei testi ha assistito all’evento, e ben può succedere che si cada per fatti propri non necessariamente riconducibili a colpa e/o a negligenza di qualcun altro”.

Sul punto, il ricorrente si limita ad affermare che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto delle risultanze della c.t.u., che però non vengono trascritte nemmeno in parte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sia in favore del controricorrente Comune di Catanzaro che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge, sia in favore del controricorrente Ministero Istruzione Università che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 28 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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