Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24180 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/09/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 27/09/2019), n.24180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11770-2017 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ACCEBBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositati il

06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il sig. B.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo, per la cassazione del decreto con cui la corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter da lui proposta avverso il decreto di cui all’art. 3, comma 4, stessa legge, con il quale era stata rigettata la sua domanda di equa riparazione;

che la corte veneziana, dopo aver disatteso un’istanza di rimessione in termini avanzata dall’opponente, ha motivato la propria statuizione di inammissibilità dell’opposizione sul rilievo che quest’ultima era stata proposta il 24 gennaio 2017, oltre il termine di giorni 30 dalla data del 23 dicembre 2016, nella quale cui il decreto opposto era stato comunicato all’opponente;

che l’intimato Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva;

che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14 febbraio 2019, per la quale non sono state presentate memorie;

ritenuto:

che, ai fini dell’intelligenza delle doglianze del ricorrente, è necessario dare conto di talune circostanze riportate nella narrativa del processo svolta nel ricorso, alle quali le doglianze si correlano:

– il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto (avvenuta il 23/12/2016) cadeva il giorno 22/1/2017 (domenica) e, pertanto, spirava il lunedì 23/1/2017;

– il ricorso in opposizione veniva notificato telematicamente, a mezzo PEC, il venerdì 20/1/17;

– al mera svista a ricorso in opposizione non veniva allegato il prescritto valore bollato di Euro 27 per anticipazioni forfettarie;

11770/17.

– Le prime tre PEC relative al deposito del ricorso in opposizione (di accettazione, di consegna e di esito dei controlli automatici) pervenivano lo stesso giorno del deposito (20/1/2017), mentre la quarta PEC (contenente la comunicazione di non accettazione del ricorso per la mancanza del suddetto valore bollato) perveniva soltanto il 24/1/2017, quarto giorno dopo il deposito telematico;

– lo stesso giorno 24/1/2017 il ricorrente – verificata l’indisponibilità della cancelleria della corte d’appello a regolarizzare l’iscrizione a ruolo del 20/1/2017 – iscriveva nuovamente a ruolo l’opposizione, corredandola con un’istanza di accettazione del precedente deposito telematico e con una subordinata istanza di remissione in termini;

che l’unico motivo di impugnazione sviluppa due censure distinte;

che con la prima censura il ricorrente critica l’impugnato decreto per aver considerato quale data di iscrizione a ruolo dell’opposizione, ai fini della pronuncia sulla relativa tempestività, quella del 24/1/2017 invece che quella del 20/1/2017; ad avviso del ricorrente, la disposizione sulla cui base la corte d’appello ha ritenuto legittimo il rifiuto del cancelliere di ricevere il deposito telematico del 24/1/2017, ossia il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 (Testo unico delle spese di giustizia, di seguito TUSG) non sarebbe pertinente alla disciplina della marca per anticipazioni forfettarie;

che con la seconda censura il ricorrente critica l’impugnato decreto per aver rigettato la sua istanza di rimessione in termini; che, quanto alla prima censura, il Collegio osserva che:

– le anticipazioni forfettarie dai privati all’erario che l’art. 30 TUSG impone alla parte che deposita il ricorso introduttivo di versare in modo forfetizzato, nella misura di Euro 27, hanno ad oggetto, “i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio”;

– l’art. 285 TUSG prevede che il pagamento, tra l’altro, “delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile” venga effettuato mediante l’applicazione di marche da bollo (comma 1), da applicare sulla nota di iscrizione a ruolo (comma 2), sancendo, altresì, il dovere del funzionario di rifiutarsi di ricevere gli atti se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito (comma 3);

– il coordinamento delle disposizioni degli artt. 30 e 285 TUSG impone di ritenere che l’oggetto della previsione dell’art. 30 (le anticipazioni forfettarie, mediante marca da bollo, delle spese per le notifiche chieste dall’ufficio) trovi la propria disciplina attuativa nell’art. 285 TUSG;

che i rilievi che precedono inducono a disattendere l’assunto del ricorrente secondo cui il richiamo dell’impugnato decreto all’art. 285 TUSG non sarebbe pertinente alla fattispecie in esame;

che, peraltro, la disciplina che condiziona la iscrizione a ruolo di una causa civile all’esecuzione del versamento, tramite marca da bollo, delle anticipazioni forfettarie delle spese per le notifiche chieste dall’ufficio potrebbe astrattamente suscitare un dubbio di legittimità costituzionale, anche sotto il profilo della difformità con la disciplina dell’omesso versamento del contributo unificato (per il quale l’art. 16 TUSG non prevede alcun impedimento all’iscrizione a ruolo, limitandosi a prescrivere la riscossione esattoriale);

che, tuttavia, nel presente giudizio il dubbio sopra ipotizzato non merita ulteriori approfondimenti, giacchè l’ipotetica questione di legittimità costituzionale risulta in concreto priva di rilevanza, in ragione della struttura delle censure sviluppate nell’unico motivo di ricorso;

che, infatti, il Collegio reputa fondata la doglianza mossa dal ricorrente alla statuizione con cui la corte territoriale ha disatteso la sua istanza di remissione in termini;

che, in proposito, il Collegio rileva che il Ministero della Giustizia, con circolare del 23.10.15 (intitolata “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico”), ha segnalato agli uffici giudiziari, nel paragrafo 5 (rubricato “Tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie”) che: ” E’ dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia”;

che tali istruzioni impartite dal Ministero agli uffici giudiziari sono oggettivamente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati un ragionevole affidamento sul fatto che l’esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione del medesimo e, conseguentemente, sul fatto che eventuali anomalie della procedura di deposito telematico, o anche errori da loro compiuti nell’esecuzione della stessa, emergano al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito; cosicchè, nell’ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo debba avvenire entro un termine, l’esecuzione della stessa non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente quello di scadenza del termine risulti sufficiente, sul presupposto del regolare funzionamento degli uffici, a garantire il tempo necessario per rimediare;

che, pertanto, la prospettazione del ricorrente secondo cui la cancelleria della corte d’appello di Venezia gli aveva inviato la comunicazione negativa di accettazione del deposito (la quarta PEC) solo il terzo giorno lavorativo successivo al deposito telematico introduceva in giudizio una circostanza astrattamente valutabile come fatto, non imputabile alla parte ed estraneo alla sua volontà, che precludeva al ricorrente stesso la possibilità di rimediare tempestivamente ai vizi del deposito telematico da lui effettuato; possibilità sulla quale esso ricorrente, avendo iscritto a ruolo l’opposizione il secondo giorno lavorativo antecedente a quello di scadenza del termine, poteva fare ragionevolmente affidamento, sul presupposto che la cancelleria della corte d’appello di Venezia si comportasse in conformità alle istruzioni ministeriali;

che pertanto la corte territoriale, rigettando l’istanza di remissione in termini con una motivazione totalmente apodittica e del tutto priva di confronto con le argomentazioni dell’opponente (“Nè è accoglibile l’istanza di remissione in termini, essendo la decadenza dall’opposizione derivante da causa per la quale non è ravvisabile la non imputabilità alla parte medesima”, pag. 2, ultimo capoverso, del decreto) ha violato il principio di diritto, ancora di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass., P.U., sent. n. 16598 del 2016);

che quindi, in definitiva, il motivo del ricorso va accolto in relazione alla censura concernente la statuizione di rigetto dell’istanza di remissione in termini avanzata dal sig. B. alla corte d’appello di Venezia e la sentenza gravata va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte, che si pronuncerà su detta istanza dando applicazione ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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