Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24180 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 24180 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 27487-2010 proposto da:
COMUNE DI TORINO 00514490010, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio
dell’avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LI VOLTI
2013
1890

MARIAMICHAELA, MELIDORO ANTONIETTA, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

NOVARESE

GUIDO

NVRGDU54D24L219Z,

elettivamente

Data pubblicazione: 25/10/2013

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 79 H, presso lo
studio dell’avvocato CORTI PIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANGELERI LUCA, giusta
delega in atti;
– controricorrente

di TORINO, depositata il 17/05/2010 R.G.N. 1021/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato MOZZILLO FABRIZIO per delega
COLARIZI MASSIMO;
udito l’Avvocato CORTI PIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità o rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 339/2010 della CORTE D’APPELLO

1. Il Comune di Torino chiede l’annullamento della sentenza della Corte
d’appello di Torino, pubblicata il 17 maggio 2010, che ha respinto l’appello
contro la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda di Guido
Novarese.
2. Il Novarese, dipendente comunale in servizio nel Corpo di Polizia municipale
lavorò per sette giorni consecutivi una settimana ogni cinque. Chiese il
riconoscimento, nei limiti della prescrizione decennale, del risarcimento del
danno da usura psico-fisica per il lavoro prestato il settimo giorno.
3. Il Tribunale riconobbe il diritto e condannò il Comune a pagare al Novarese la
somma di 9.363,90 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
4. Il Comune propose un appello articolato in sette motivi. La Corte d’appello di
Torino lo rigettò.
5. Il ricorso per cassazione è articolato in nove motivi. Il Novarese si è difeso con
controricorso.
6. Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 15 e 17 della Direttiva
93/104/CE che espressamente prevede “la deroga al principio del riposo
settimanale, in via legislativa, regolamentare, amministrativa o contrattuale”
tra l’altro per l’attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate
dalla necessità di assicurare la protezione di beni e delle persone”. Il ricorrente
sottolinea che la turnazione adottata nasceva dall’accordo sindacale del luglio
1986, nell’ambito del quale erano state predeterminate le tabelle di turnazione,
e che la Corte d’appello “non ha in alcun modo svolto accertamenti in ordine
alla sussistenza nel diritto interno di disposizioni derogatorie alla disciplina
ordinaria” e non ha considerato i principi fissati dalla Corte costituzionale 146
del 1971
7. Il motivo è generico ed è distonico rispetto alla motivazione specifica sul punto
della Corte d’appello. E’ distonico perché la Corte di merito, esaminando il
corrispondente motivo di appello ha motivato il suo rigetto in relazione alle
caratteristiche della direttiva 93/104/CE ed in particolare sulla sua inidoneità a
regolare direttamente i rapporti tra privati e ad essere direttamente applicabile
nell’ordinamento interno, dato che lascia ampi spazi di discrezionalità agli
Stati membri specificamente con riferimento alla possibilità di introdurre
deroghe. Queste affermazioni della Corte non sono oggetto di specifica
censura.
8. La censura centrale del motivo è che la Corte avrebbe omesso di verificare la
presenza nell’ordinamento interno di disposizioni che legittimano le deroghe al
Ricorso n. 27487.10
Udienza 22 maggio 2013
Pietro Curzio,

este

Ragioni della decisione

Ricorso n. 27487.10
Udienza 22 maggio 2013
Pietro Curzio, este
2

specificità quali sarebbero queste “disposizioni”. L’unico richiamo è
all’accordo sindacale del luglio 1986, ma tale accordo non prevede una deroga
al principio legislativo, bensì contiene una regolazione dei turni che prescinde
da tale principio.
9 Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione di una serie di
norme che prevedono una compensazione per il disagio: in particolare l’art. 22
del uni comparto regioni enti locali del 14 settembre 2000, che ricalca la
previsione dell’art. 13 del dpr 268 del 1987. Anche a questo assunto critico la
Corte ha risposto in modo articolato, in sede di esame del terzo motivo di
appello, spiegando che quella normativa retribuisce la maggiore penosità del
lavoro prestato in una giornata festiva, in qualunque giorno del turno essa
venga a cadere e non compensa affatto l’usura psico-fisica per l’attività
lavorativa prestata nel settimo giorno”, così come gli altri benefici contrattuali
riconosciuti ai Vigili urbani sono destinati a compensare altri disagi connessi
alla particolare prestazione lavorativa e non già il danno derivante dalla
mancata concessione del riposo settimanale. Questa affermazioni della Corte,
adeguatamente motivate, non vengono specificamente sottoposte a critiche
mirate, oltre che convincenti.
10.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 2087 c.c. perché la Corte
avrebbe parlato di “comportamento illecito, senza aggettivare il tipo di
responsabilità” e non avrebbe argomentato il perché della antigiuridicità della
condotta.
11.Anche questo motivo è infondato nel suo presupposto, perché la Corte
d’appello ha indicato dal contrasto con quali norme costituzionali e
codicistiche deriva la antigiuridicità ed ha qualificato il tipo di responsabilità.
Ha infatti spiegato che la scelta del Comune contrasta con l’art. 2109 c.c., oltre
che con l’art. 36, terzo comma, Cost. Si è poi riportata alla consolidata
giurisprudenza di legittimità, per cui “In relazione al lavoro prestato oltre il
sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”,
conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro,
dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in
una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante
svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi
settimanali. Nella prima ipotesi, il danno sull'”an” deve ritenersi presunto; nella
seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in
una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente
sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo
nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella
responsabilità nascente dall’illecito contrattuale” (fra le molte sentenze in tal
senso, cfr. Sez. L, n. 16398 del 20/08/2004 (Rv. 576013).

Ricorso n. 27487.10
Udienza 22 maggio 2013

12.Sono invece diverse le situazioni considerate in altre sentenze, in cui per il
lavoro oltre il settimo giorno, in presenza di specifiche previsioni contrattuali
giudicate legittime, quindi senza riscontrare la sussistenza di un illecito, si è
proceduto ad un mera maggiorazione del compenso commisurata alla maggiore
pesantezza della prestazione. In tali casi il trattamento economico non ha
natura risarcitoria, ma retributiva con le relative ulteriori conseguenze (cfr.
Cass. n. 861 del 2005).
13.A valutazioni del tutto analoghe si presta il quarto motivo che pone il problema
della insussistenza del comportamento illecito per mancanza dell’elemento
psicologico, senza peraltro spiegare se e come la questione sia stata posta nei
motivi di appello, introducendo una serie di questioni di fatto nuove,
inammissibili in sede di giudizio di legittimità.
14.Con il quinto motivo si prospetta un ulteriore vizio della sentenza costituito
dalla “errata applicazione dei principi in materia di oneri probatori”, ma in
realtà nella esposizione del motivo, non si sviluppa questa impostazione,
perché il ragionamento mira a dimostrare e censurare la valutazione della Corte
di merito in ordine alla idoneità dei benefici inseriti nel contratto a compensare
il mancato recupero delle energie lavorative derivante dalla disciplina dei
riposi. Non di onere probatorio si tratta, ma di valutazione della prova, con la
conseguenza che il ricorso propone nei fatti una diversa valutazione di merito,
inammissibile in sede di legittimità. In ogni caso, in materia di distribuzione
dell’onere della prova sono quelli della giurisprudenza prima richiamata.
15.Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 39 delle ‘code
contrattuali’ del ccn1 14 settembre 2000 in ordine all’attività lavorativa prestata
nel giorno di riposo settimanale in occasione di tornate elettorali.
16.La sentenza della Corte sul punto ha compiuto un’affermazione molto precisa
affermando che nel giudizio di primo grado non era stata sollevata “eccezione”
alcuna con riferimento alle prestazioni rese in periodo elettorale. Per censurare
questa affermazione sarebbe bastato riportare il punto della memoria di
costituzione in cui, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., il Comune resistente formulò
tale eccezione. Il ricorso per cassazione del Comune riporta amplissimi brani
della memoria di costituzione, ma non vi è un punto dell’atto in cui si dichiari
di formulare una eccezione in tal senso. La lettura della memoria compiuta
dalla Corte di merito non è pertanto contraddetta.
l 7.Con il sesto motivo si denunzia un “difetto di legittimazione passiva del
Comune di Torino con riferimento al TOROC”. Una parte della condanna
riguarda un periodo di lavoro svolto dal Novarese presso il “Comitato per
l’organizzazione dei giochi olimpici invernali Torino 2006”. La Corte sulla
questione ha specificamente motivato a pag. 15-16 della sentenza,
argomentando la sua decisione sulla base della sua interpretazione delle

Ricorso n. 27487.10
Udienza 22 maggio 2013

clausole del protocollo d’intesa stipulato tra il Comune e il Comitato.
L’interpretazione dell’atto negoziale attiene al merito della controversia e non
può essere riformulata in sede di giudizio di legittimità, in assenza di
specifiche e puntuali denunzie di violazione di uno o più dei criteri ermeneutici
fissati dagli artt. 1362 e ss. c.c., che nel caso specifico mancano. Nel corso
della esposizione del motivo si fa poi riferimento ad una eccezione di mancato
espletamento dell’attività lavorativa nei giorni 22 gennaio e 28 febbraio, che
secondo il Comune sarebbe stata formulata in primo grado e riproposta in
appello, ma si omette di riportare il testo di tale eccezione.
18.Con il settimo motivo si denunzia violazione dei principi in materia di onere
della prova del danno, censurando la sentenza “laddove ha escluso che facesse
carico al lavoratore ricorrente la prova del preteso danno da usura psico-fisica”.
Il motivo è infondato alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza prima
richiamata.
19.Con l’ottavo motivo si denunzia violazione dell’art. 2087 c.c. per carenza degli
elementi costitutivi dell’illecito, per mancanza di antigiuridicità dell’azione,
del nesso eziologico e dell’elemento psicologico. Si tratta della ripetizione di
censure già proposte con alcuni dei motivi precedenti, che sono state pertanto
già esaminate, tanto con riferimento ai profili oggettivi, che soggettivi.
20.Con l’ultimo motivo si denunzia violazione degli artt. 2946 c.c. assumendo che
il termine di prescrizione nella specie non sarebbe quello decennale, come
affermato dalla Corte, bensì quinquennale.
21.Anche questo motivo è infondato. Come si è visto, la giurisprudenza distingue
in sostanza tre situazioni.
22.Quella in cui il la fruizione del riposo oltre il settimo giorno è legittima in base
alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la
specifica organizzazione del tempo di lavoro, prevedendo deroghe consentite
dalla legge e benefici economici compensativi. In tal caso, la maggiorazione
del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la
prescrizione è quinquennale.
23.Vi è poi l’ipotesi, in cui, in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale
contrasta con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore propone una
domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente alla
mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro. Come si è visto, si è
ritenuto in questi casi che la sussistenza del danno deve ritenersi presunta, il
diritto non ha natura retributiva e si prescrive in dieci anni.
24.Se poi il lavoratore sostiene di aver ricevuto un ulteriore danno alla salute o
danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” determinata
dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività
lavorativa non seguita dai riposi settimanali, il quadro cambia ancora sotto il

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 euro per compensi professionali, 50,00
euro per spese borsuali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2013.

profilo dell’onere della prova, perché questo danno ulteriore non può essere
ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua
sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di
colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale.
25.La Corte d’appello di Torino, con motivazione adeguatamente argomentata, ha
inquadrato il caso sottoposto al suo esame nella seconda ipotesi, traendone
coerentemente le conseguenze sul piano probatorio, sulla natura del diritto e,
da ultimo, sul termine di prescrizione, che è stato correttamente individuato in
dieci anni.
26. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità
devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vengono
liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20 luglio 2012, n.
140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA