Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24180 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 8, presso l’avvocato POLITO
EUGENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MEGALE GIULIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE), in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
VELLUCCI ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 238/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 31/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANTONIO VELLUCCI che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza del
ricorso con condanna aggravata alle spese ex art. 384 c.p.c., comma
3.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 2 aprile 2003, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere condannò il Comune di Sessa Aurunca al pagamento, in favore della signora G.C., della somma di Euro 46.836,83, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita, e di Euro 24.854,31, oltre agli interessi legali, a titolo di indennità di occupazione legittima, nonchè di Euro 619,75, oltre ad interessi, a titolo di rimborso per il taglio delle piante di ulivo.
2. La corte d’appello di Napoli, con la sentenza 31 gennaio 2007, ridusse le somme dovute all’appellata. La corte rilevò che il primo giudice si era basato su una consulenza tecnica che, dopo aver accertato la natura agricola dell’area, classificata come uliveto, l’aveva poi considerata edificabile, ed aveva applicato la L. n. 352 del 1992, art. 15 bis. La corte considerò che, trattandosi di risarcimento del danno, i suoli non dovessero essere valutati necessariamente in base alla loro destinazione agricola, essendo consentito al proprietario di dimostrare una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con l’accertata inedificabilità, con la conseguente valutazione di mercato che rispecchi tali possibilità di utilizzazione; nella fattispecie, tuttavia, la parte non aveva fornito alcun elemento atto a far ritenere possibile un’utilizzazione del fondo diversa da quella strettamente agricola.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre la signora G. per un unico motivo.
Il Comune di Sessa Aurunca resiste con controricorso e con memoria.
4. Con il ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 333 del 1992, artt. 15 e 16, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 662 del 1996, art. 3, art. 2909 c.c. artt. 329 e 116 c.p.c., e si formula il seguente quesito di diritto: In tema di liquidazione del danno spettante al proprietario di un fondo oggetto di occupazione espropriativa con irreversibile trasformazione, senza un titolo legittimo, va considerata la diversa destinazione del bene e conseguentemente la sua effettiva valutazione di mercato, se esso bene, quand’anche non edificabile, sia suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo.
5. il riportato quesito è inammissibile, avendo la corte del merito affermato il medesimo principio di diritto di cui con il quesito si prospetta la violazione. I residui argomenti svolti nel ricorso tendono a dimostrare l’esistenza della prova circa la possibilità di un’utilizzazione del fondo diversa da quella agricola, nonchè la non necessità di allegazioni specifiche sul punto da parte dell’interessata, e vertono pertanto su temi estranei al quesito, attinenti peraltro al merito della causa o alla motivazione della decisione, e non tradotti in idonei mezzi d’impugnazione.
6. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011