Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24180 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. II, 08/09/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 08/09/2021), n.24180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10855-2016 proposto da:

C.C., e CO.MA., rappresentati e difesi dagli

Avvocati LUIGI CORONELLA, e SERGIO LONGHI, ed elettivamente

domiciliati, presso il loro studio, in NAPOLI, VIA FRANCESCO

VERROTTI 6;

– ricorrenti –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2016 della CORTE di APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

25/02/2021, dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 96/2016, depositata in data 14/01/2016, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da C.C. e CO.MA. nei confronti di N.M., volta a ottenere, ex art. 2932 c.c. sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, in adempimento del preliminare stipulato tra le parti in data 5.8.2002, di vendita di un terreno sito nel (OMISSIS). Assumevano gli attori di avere dato prova del mancato avveramento della condizione (cui era sottoposto risolutivamente il contratto), della mancata trascrizione della proprietà sul bene oggetto dello stesso in favore dei promittenti venditori, in conseguenza dell’atto di rettifica, autenticato nelle firme per Notar Ci., del 29.11.2006, con il quale i soggetti, qualificatisi eredi di D.P.D., riconoscevano che nel precedente atto stipulato dal loro dante causa in data 7.7.1982 era da ricomprendere anche la p.lla (OMISSIS), per mero errore ivi non menzionata. Per gli attori, il contratto de quo era da stimare idoneo alla trascrizione, come prescritto dal preliminare come condizione; laddove l’ulteriore eccezione di inadempimento, proposta dal convenuto (secondo cui i promittenti venditori non avrebbero procurato ad esso promissario la proprietà del bene), era fondata sull’erroneo presupposto che si vertesse in ipotesi di promessa vendita di cosa altrui, quando era da escludere che fosse stato assunto un tale obbligo, essendo chiaro alle parti che si trattava di vendita di cosa propria” sia in quanto la p.lla non era stata ricompresa nel precedente atto di acquisto per mero errore, sia in quanto veniva, comunque, menzionata come acquisita anche per usucapione ed essendo ciò chiaro alle parti, occorrendo solo la regolarizzazione dell’atto di acquisto dal punto di vista del regime della trascrizione. Sotto altro profilo, il rifiuto di stipulare il definitivo sul rilievo della assenza di certezza che l’atto di rettifica fosse stato sottoscritto da tutti gli eredi di D.P.D. era circostanza ultronea, essendo stato previsto solo che i promittenti venditori si fossero muniti della trascrizione dell’atto di acquisto. Pertanto, era irrilevante la questione riguardante la rimessione in termini degli attori al fine di provare la qualità di eredi di D.P. in capo a tutti i partecipanti all’atto di rettifica; sicché dichiarato l’inadempimento del N., accoglieva la domanda trasferendo al convenuto il terreno come catastalmente individuato, condannando il N. al pagamento della somma di Euro 60.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 17.1.2007 e ordinando la trascrizione della sentenza al competente Conservatore RRII.

Avverso detta sentenza proponeva appello il N. lamentando che il primo Giudice avesse errato nel ritenere integrata la condizione prevista nell’atto, in quanto il contenuto del preliminare postulava che si trattasse di atto esente da possibili vizi o contestazioni, in quanto proveniente, a mente dell’art. 1108 c.c., da tutti i comunisti” mentre la forma dell’atto, scrittura privata nelle sole firme autenticate dal Notaio, senza ulteriori accertamenti, non forniva alcuna sicurezza in merito; che il Notaio D.F. aveva evidenziato che nell’atto del 1982 non poteva essere compresa la p.lla in questione, in quanto già le p.lle ivi menzionate corrispondevano a una superficie che non poteva comprendere la (OMISSIS); che il contenuto dell’atto manifestava, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che ci fosse la consapevolezza che il bene non fosse nella titolarità dei promittenti venditori, tra cui la stessa affermazione che il bene era stato comunque usucapito, mentre il N. non aveva prestato alcuna adesione a quanto affermato dalle controparti; che l’atto di rettifica fosse da ritenere nullo realizzando un trasferimento senza prezzo, concretantesi in una donazione assunta senza la necessaria presenza dei testimoni, oltre che priva di procure rilasciate dagli eredi al procuratore C.A., nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; censurava la decisione di rimessione in termini degli attori per depositare documentazione comprovante che i partecipanti all’atto di rettifica fossero tutti gli eredi di D.P.D., essendo invece dimostrato che la suddetta documentazione non fosse in possesso degli attori al momento della proposizione della domanda.

Si costituivano gli appellati resistendo all’appello.

Con sentenza n. 96/2016, depositata in data 14.1.2016, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’appello compensando le spese del doppio grado di giudizio. In particolare, la Corte di merito riteneva che l’atto di rettifica del 28.11.2006 non facesse alcun riferimento alla natura traslativa dell’atto, che veniva sempre agganciato al precedente rogito del 1982 e al mero errore nella indicazione delle particelle trasferite. Il suddetto atto di rettifica, postulando l’erroneità delle indicazioni catastali della compravendita del 1982, riconosceva che la p.lla (OMISSIS) fosse già stata trasferita con il detto atto. Pertanto, l’atto di rettifica doveva ritenersi negozio di accertamento della proprietà già acquistata, senza che potesse rinvenirsi in esso alcun effetto traslativo. Osservava la Corte d’Appello che ciò che rilevava era se potesse ritenersi avvenuta l’acquisizione, da parte dei promittenti venditori, di un titolo idoneo alla trascrizione tale da scongiurare l’effetto previsto dalla condizione risolutiva. Secondo la Corte territoriale il titolo per la trascrizione doveva afferire alla piena proprietà del bene, per cui il termine introduceva connotati di natura sostanziale circa la portata del titolo da trascrivere. Ciò era confermato dall’ultimo periodo dell’art. 1 del preliminare in cui si specificava che il titolo, se acquisito per via giudiziaria, dovesse essere definitivo e non impugnabile. Pertanto, l’interesse del N. era di vedersi attribuita la proprietà del bene in modo da evitare possibili contestazioni ad opera di terzi. Di conseguenza, l’appellante aveva titolo a pretendere la documentazione che comprovasse che l’atto di rettifica provenisse da tutti gli eredi di D.P. e, quindi, non poteva ritenersi che l’appellante fosse inadempiente all’obbligo di concludere il contratto definitivo.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione C.C. e Co.Ma. sulla base di due motivi. L’intimato N.M. non aveva svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1353,1362,1363,1366,1369,1453,1455,1456,1457,1476,1483,1484,2643,2644,2650,2657,2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” per avere la Corte d’Appello ritenuto avverata la condizione risolutiva apposta al contratto preliminare, non potendo ritenersi provato che l’atto di rettifica provenisse da tutti gli eredi di D.P.D.; inoltre, alla data del 31.12.2006 l’atto di rettifica non era stato posto in visione all’appellante.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3” per non aver la Corte d’Appello valutato che i ricorrenti, fin dal primo grado di giudizio, avevano prodotto la documentazione in grado di dimostrare che gli autori dell’atto di rettifica del 28.11.2006 erano i soli legittimati a tanto, quali eredi di D.P.D..

2. – Stante la loro stretta connessione logico-giuridica, i due motivi di ricorso vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi vanno accolti.

2.2. – Osservano i ricorrenti che (se è indubbio che la clausola del preliminare, in relazione al titolo da trascrivere, andasse interpretata non già secondo una lettura formalistica,

ma in chiave sostanziale, approdare alla conclusione a cui perveniva il Giudice d’appello sia errato sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, perché dal tenore testuale della clausola in questione si ricavava che essa fosse diretta al conseguimento di un atto che desse continuità alle trascrizioni, in favore degli odierni ricorrenti, anche relativamente alla p.lla (OMISSIS).

Si richiama a proposito l’attività di ermeneutica contrattuale richiesta al Giudice di merito, per la quale il primo criterio di interpretazione è quello della ricostruzione della volontà delle parti come emerge dal tenore letterale della scrittura. Va infatti posto in rilievo (Cass. n. 25450 del 2015) che l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. n. 2109 del 2012; Cass. n. 380 del 2013). Sotto quest’ultimo profilo l’attività di ermeneutica contrattuale demandata al giudice di merito deve seguire, logicamente e cronologicamente, regole ben precise, dettate dagli artt. 1362 c.c. e ss. (nel disattendere le quali il giudice si rende autore di violazione di norme di diritto), di guisa che primo ed assorbente criterio di interpretazione di qualsivoglia vicenda negoziale a struttura bilaterale deve ritenersi quello della ricostruzione delle volontà delle parti sì come emergente dal tenore letterale della scrittura. In particolare i criteri ermeneutici soggettivi, previsti dalle norme cosiddette strettamente interpretative dagli artt. 1362-1365 c.c. devono trovare preliminarmente applicazione rispetto ai criteri ermeneutici oggettivi, previsti nelle norme cosiddette interpretative integrative degli artt. 1366-1371 del c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti (Cass. n. 21885 del 2004). E’ ben vero che il mero dato testuale non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché l’interprete non può “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma deve indagare, come recita l’art. 1362 c.c., quale sia la “comune intenzione” dei contraenti, con la conseguenza che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo che non si arresti alla ricognizione del tenore letterale delle parole, occorrendo una valutazione composita in cui operino sinergicamente la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo), tutti legati da un rapporto di necessità ai fini dell’esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale (cfr. Cass. n. 12912 del 2015; Cass. n. 12360 del 2014; Cass. n. 5287 del 2007). Resta, tuttavia, fermo che il canone fondato sul significato letterale delle parole costituisce, come è stato efficacemente affermato (cfr. Cass. 12912 del 2015 cit.), la “porta di ingresso” della cognizione della quaestio voluntatis, risultando prioritario. In ogni caso la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico. Pertanto, l’adozione dei criteri integrativi di cui agli artt. 1365-1371 c.c. non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (cfr. ex plurimis tra le altre: Cass. n. 23447 del 2014; Cass. n. 925 del 2012; Cass. n. 17324 del 2012).

2.3. – Orbene, nel caso di specie, una volta acquisito un atto di rettifica idoneo ad assicurare la trascrizione in favore dei ricorrenti della p.lla (OMISSIS), il promissario acquirente null’altro poteva pretendere dai medesimi, ricevendo garanzia per l’acquisto a termini del generale disposto dell’art. 1476 c.c., n. 3, artt. 1483 e 1484 c.c. In ogni caso, non era addossabile ai ricorrenti l’onere di una prova indistinta e, soprattutto, di una prova negativa in ordine all’inesistenza di altri ipotetici eredi di D.P.D. (in materia ereditaria la giurisprudenza di legittimità ritiene che in tema di litisconsorzio necessario, la parte che deduca la non integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione di un coerede, non può assumere l’esistenza di litisconsorti pretermessi, ma ha l’onere di indicare le persone degli altri eredi: Cass. n. 12346 del 2009; Cass. n. 12504 del 2007).

La Corte d’Appello ha viceversa illegittimamente sovvertito la naturale distribuzione tra le parti dell’onere della prova, violando così l’art. 2697 c.c.

Non avrebbe, peraltro, rilievo il fatto che, alla data del 31.12.2006, l’atto di rettifica non fosse stato posto in visione al N., in quanto nel contratto preliminare tale termine era previsto per il solo conseguimento da parte dei promittenti venditori di un titolo per la trascrizione in loro favore del diritto di piena proprietà (onere dai medesimi successivamente assolto il 28.11.2006), e non anche perché, entro lo stesso, venisse posto in visione del N., come invece altrettanto erroneamente affermato dalla Corte di merito con una interpretazione del contratto travalicante il dato testuale e, in quanto, tale arbitraria. Inoltre, la tempistica con cui era stata versata in atti dai ricorrenti la documentazione relativa alla prova della qualità di eredi degli stipulanti l’atto di rettifica, non poteva avere rilevanza contro gli stessi per la semplice ragione che produrla non era onere loro, ma del N., onde sostenere l’incompletezza degli stipulanti. Inoltre, lo spirare di tale termine non avrebbe potuto recare nocumento al N. che, già alla stipula del preliminare, era stato immesso nella detenzione anche di tale p.lla (OMISSIS).

3. – Vanno accolti entrambi i motivi di ricorso; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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