Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2418 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15072/2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ANTITESI TREND DI G. G. E C. SAS IN LIQUIDAZIONE, AGENZIA DELLE

ENTRATE UFFICIO DI FIRENZE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 01/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita in udienza n. 2 cartoline A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità per mancata

notifica, in subordine improcedibilità, in subordine accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Antitesi Trend di G. G. e C. s.a.s. in liquidazione proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P di Firenze avverso l’atto di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, notificato da EQUITALIA CERIT S.p.A. deducendo – tra l’altro – la nullità della procedura esecutiva intrapresa a causa della mancata notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

La sentenza di accoglimento del ricorso veniva confermata dalla C.T.R. della Toscana, la quale osservava che la disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in base alla quale se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere, trovava applicazione anche nel caso di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77. Avverso detta sentenza, EQUITALIA CERIT S.p.A. (ora EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.) propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che l’avviso di intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, costituisse atto presupposto necessario per l’avvio della procedura esecutiva, sicchè l’omessa notifica dell’avviso aveva comportato la nullità dell’iscrizione ipotecaria.

2. Il ricorso è infondato alla stregua delle ragioni che seguono.

Sulla questione in esso prospettata sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con sentenza n. 19667 del 2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al cit. D.P.R. n. 602, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento”; b) “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”.

Se alla stregua del principio sopra trascritto sub a) il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, sicchè sul punto la sentenza impugnata risulta censurabile, deve tuttavia rilevarsi che l’originario ricorso, nella sua ampia formulazione, che involge la sussistenza dei presupposti per procedere alla iscrizione ipotecaria, si risolve – in sostanza – anche nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto sub b).

Secondo consolidato orientamento (v. da ultimo di Cass. n. 7605/16), spetta al giudice la corretta qualificazione giuridica della tesi della contribuente, la quale ha comunque dedotto la mancanza dei presupposti per procedere alla iscrizione ipotecaria; e non assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia.

3. Stante la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata instaurazione del contraddittorio, il ricorso va dunque rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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